Friday, May 6, 2016


Voce armigera
Un’istanza documentaria però si levò anche dai disciplinati soldati sermonetani, che chiesero determinati privilegi ed il compiuto rispetto degli stessi, ed inoltre che i subalterni rispettassero i ruoli e la gerarchia ben ripartita all’interno dello stesso corpo armato; forse qualche esagerazione emerge quando chiedono la concessione di giochi che la legge non proibiva, ma per l’epoca, motivo di grave ed indecoroso atteggiamento soprattutto per chi doveva rappresentare il Ducato sermonetano ed il suo Signore, aderendo sia alle leggi istituite che a quelle ufficiosamente e conformisticamente accolte con integro spirito di partitanza, ossia la retta moralità, che restava all’epoca, come oggi, il motivo principe di una felice rappresentanza, anche e soprattutto morale, oltreché estetica, da cui non poter prescindere. Inoltre da notare che i privilegi erano, rispetto alla popolazione comune assai più estesi, non è certamente da imputare ad uno spirito di fanatismo militarista dei Caetani, ma, credo, solo per placare spiriti che potevano essere sia fedelmente aderenti alla legge caetanea come avrebbero anche potuto opinare sulla stessa ovvero, eventualmente, perorare e condurre una azione belligerante all’interno dello stesso paese. Considerando seriamente le istanze, dopo una accurata lettura del documento riportato, i privilegi concessi non sono davvero eccessivi, quindi una retta professionalità che veniva espressa tramite richieste non certamente esose, il che palesa un retto spirito sia di corpo che di ferma disciplina; si deve valutare inoltre che le armate, indipendentemente da qualsiasi luogo da proteggere erano vitali, nell’accezione letterale del lemma, per la salvaguardia della popolazione come del potere istituito, quindi i soldati erano un fondamento specifico per la stessa vita del paese, e avrebbero potuto certamente condizionare le stesse scelte signorili, se avessero avuto la coscienza oggettiva e consapevole della loro importanza, ma purtroppo, ovvero fortunatamente, in base alle singole e personali valutazioni dei miei quattro lettori, di manzoniana memoria, non avevano tale retta consapevolezza; l’assuefazione all’inferiorità sociale era un dato oggettivo, quantunque non ancora sancito dalla psicologia, assuefazione che all’epoca era definita come habitus, in senso giuridico, ovvero decoro.
Francesco Caetani Duca di Sermoneta, e di San Marco, Principe di Teano, Marchese di Cisterna, Signore di Bassiano, Ninfa, e San Donato, Barone Romano, e Grande di Spagna di Prima Classe[1].
Desiderando Noi, che gl’Officiali, e Soldati della Milizia della Nostra Terra di Sermoneta siano distinti, e trattati a differenza degl’altri Nostri Officiali, e che abbiano a godere tutti quei privilegi, onori, ed esenzioni, ne’ tempi trasandati hanno goduto per concessione fattogliene dalli Nostri Antenati, affinché con maggior fraquenza assistino, e siano vigilanti alle funzioni della Fortezza, ed in tutt’altro, che riguarda il Nostro servizio, perciò di Nostra volontà condiscendiamo a concederli tutti quelli privilegi che poi anno per anno si troveranno annotati quali vogliono, e comandiamo a chiunque spetta, che siano esattamente osservati sotto pena della Nostra disgrazia, ed oltre ad arbitrio. E siccome è ben giusto ancora, che i soldati ascritti a detta nostra Milizia, quali goderanno li detti Privilegi abbino i loro pesi, così vogliamo, che anco loro debbano esser soggetti a tutto ciò, che viene da Noi contemporaneamente ordinato. E primo doveranno essere obbedienti alli loro Officiali in occasione del Nostro servizio. 2)Doveranno avere il vestito da soldato, Archibugio di giusta misura, Spada, e Baionetta con sufficiente munizione. 3) Doveranno essere ben vestiti, e con le loro Armi, quali non possino in verun conto rendere, ed ingegnare, comparire nelle Mostre generali dell’Anno. 4)Che ogni si batterà la Cassa debbano subbito accorrere vestiti, ed armati sotto la pena dell’arresto per tre giorni se non passeranno attestato di legittima scusa.5)Che ciuschedun Officiale, cioè Capitano, Tenente, Alfiere, Sargente debba tenere l’insegna destante la sua Carica.
Privilegi
All’opposto poi vogliamo primieramente, che non sieno molestati quando anderanno cantando di notte per puro divertimento, ogni volta per altro, che non cantino canzone disoneste, oppure con pretesto di canto non offendino l’onore altrui, ne quali soli casi il Giudice possa procedere, come non fosse soldato, e non possa portar Armi insidiose, ma solo la semplice spada e patente da soldato. 2)Che possino portare per tutto il Nostro Stato Spada, e coltello non proibito di giorno, e di notte con lume, e senza lume, e che possino andare a caccia ad Uccelli, ed animali non proibiti, ed in luoghi non vietati nelli Nostri Bandi, e di già agl’Officali, che possino portare ogni sorte d’Armi eccettuate le proibite dalle Costituzioni, e Bolle Pontificie. 3) Che essendo trovati  a giocare a carte, dati, ed altri giuochi permessi non possa il Giudice procedere contro di essi. 4)Che non possino essere condannati a pene infami, cioè Galera, Berlina, e Frusta se prima non siano cassati dal Rollo. 5)Che non possino esser carcerati da Birri, ed altri Ministri di Giustizia in tempo, che non si ritrovano vestiti da soldati stando in fazione. 6) Che non siano molestati con mandati per debiti Civili se prima dall’Officiale Maggiore non sarà passato l’Ostendator per tre giorni di tempo al Mandato, passati i quali facendosi l’esecuzione di esso sieno tenuti al pagamento solamente di mezza cattura, e dandosi il caso, che s’incontrasser ad esser spedito il mandato nel tempo che sarà battuta la cassa debba godere otto giorni di tempo prima, che venga eseguita da computarsi dal giorno, che sarà battuta la Cassa. 7)Che il soldato, quale averà servito vent’anni, o che sia inabile per il servizio prestato goda li stessi privilegi, ancorché fosse casso dal Rollo, e rimpiazzato l’altro in suo luogo. 8)Che gl’Officiali, e Soldati tanto se saranno attori, quanto rei, e così se vincono, o sieno vinti nelle liti civili, o Cause Criminali per la parte loro, ancorché la causa sia tra Soldato,e  non Soldato, non potranno astringersi a pagare fuorché la metà delle Catture, Sportule, Notule di decreti, accessi, e  qualunque altro atto giudiziale, che si faccia in tali cause al Giudice, Cancelliere, ed esecutori, benché le Cause non fossero militari, quando però non sieno di delitto infame, per il quale ne sia seguita prima la Cassazione del Soldato, ordinando, che il Giudice Cancelliere, ed esecutori quali contravverranno a queste esenzioni, sieno tenuti del proprio alla restituzione del doppio, ed altre pene a Nostro arbitrio. 9) Che accadendo rissa tra Soldati, e Soldati overo tra questi, e non soldati nell’annual servizio della Milizia, o fuori di essa, purché non sia seguita morte, mutilazione di membro, o alcuno di essi rimasto stroppiato, o sfregiato siano essi Soldati dal capitano, o altri in di lui difetto giudicati, e puniti more belli, o in altro modo terminar le differenze loro, purché ciò segua in termine di tre giorni doppo la rissa, ed esibita, che sia in Cancellaria la pace nel detto termine non possa il Giudice, e Cancelliere procedere contro di loro con carcerazione, o altr’atto, ne astringere i medesimi a pagamento di sorta alcuna, ma siano spediti gratis ubique come se tal rissa non fosse seguita rispetto a Soldati, potendo procedere, come sarà di giustizia contro quelli, che non sono soldati, ma non seguendo, ne riportandosi in actis la pace nel termine delli tre giorni, il Giudice possa, spirati però i tre giorni, procedere contro di essi soldati ancora, osservando però l’antecedente capitolo intorno al pagamento, che non deve oltrepassare rispetto a Soldati la metà; e perché si tolga ogni sospetto, che le dette paci, benché esibite in actis si possano perdere, ordiniamo, che li Cancellieri debbano tenere un Libro a parte, in le registrino di volta in volta, che saranno esibite, o almeno notarle, per la quale esibizione i cancellieri non possin pretender più, che un grosso, ancorché nella medesima pace fossero compresi più soldati. 10)Che succedendo il capo, che il Giudice sia necessitato di sottoporre all’esame o sia per causa Civile o Criminale qualche Soldato, debba domandarlo al Capitano, al quale ingiungiamo, che senza ritardo subito ordini al Soldato a portarsi dal Giudice per poterle esaminare, e così vogliamo ancora, che il Giudice, e rispettivamente il Capitano, pratichino in qualunque altro comando, che dal Giudice medesimo potesse giustamente darsi a i Soldati.11)Finalmente ordiniamo, e comandiamo, che nascendo disputa intorno all’interpretazione di detti Privilegi, il Giudice non possa per se stesso dichiarare, come più gli piace, e venire ad alcuna risoluzione contro de Solati, ma prima debba scriversene a Noi, per sentire la giusta dichiarazione; ed acciocché non possa allegarsi ignoranza di detti Privilegi, che da Noi saranno sottoscritti, vogliamo, che una copia de medesimi si conservino all’Archivio, altra se tenga dal capitano, ed altra se n’affiggerà in cancellaria a pubblica vista unitamente con il Rollo degl’Ufficiali, e Soldati della Milizia. Ditto nel Nostro Palazzo Ducale di Cisterna questo dì 20 Luglio 1780. Francesco Duca Caetani. Nicola Bartolomei Segretario.
Soldati
Copia. Privileggi, et gratie, che concede il Signor Cardinale Caetano alli Soldati del suo Stato descritti nella Militia d’Archibugeri a Cavallo. 1)Primariamente Sua Signoria Illustrissima fa esenti li sudetti Soldati da tutti comandamenti tanto personali, quanto de Cavalli, eccetto, che per uso di sella per servigio di Casa dentro allo Stato di Sermoneta, non vole, che soggiccino ai comandamenti fuori allo Stato in qualsivoglia maniera. 2) Item non vole Sua Signoria Illustrissima, che contro li sudetti Soldati possa seguire mandato alcuno per Causa Civile, rilassato dalli Tribunali dello Stato, ne realmente, ne personalmente, se prima non sarà impetrata licentia o in scritto, o in voce del Capitano, o Luogotenente, overo non sia segnato, dal suo Auditore il quale non lo debba mai signare se non gli constarà che prima si sia fatta diligenza d’haver dimandata detta licenza, et gli sia stata negata. 3)Nascendo rissa tra Soldati in qualsivoglia modo, purché non ne segua effusione di sangue sudetto ne segua pace, vuole Sua Signoria Illustrissima, che non si proceda contro di loro, ne si metta penna in carta, ma solo per evitar maggior scandalo, li Giudici procedano per via di precetti a fargli dar la sicurtà de non offendendo. 4)Item gli concede Sua Signoria Illustrissima, che se li cavalli loro saranno trovati siano essenti di pena, e siano tenuti solo alla refettione del danno. 5)Item se gli concede portare ogni tipo d’Arme, che è lecita, e solo a portare la Corte, eccetto, che non vole Sua Signoria Illustrissima, che di notte, passasse le due ore, possino portare alcuna sorte d’Arme dentro i Luoghi murati, ma solo si consenta, che posino andare senza lume, o fuoco, e dall’Ave Maria fino alle due ore non possino andare più de due in Compagnia, ne possano portare il pugnale, senza la spada. 6)Item, se gli concede che possino andare a caccia con l’Archibugio ne Luoghi dove vanno li Frati giurati, ma non possino tirate ad animali proibiti. 7)Item che possino far legna morta per uso proprio ne luoghi dove la fanno l’altri affidati, che pagano. 8)Item vuole Sua Signoria Illustrissima, che li sudetti Soldati siano obligati a servire in tutte l’occasioni, che saranno necessarie alla Casa di valersi della sudetta Soldatesca, come a dire per la Sede Apostolica contro li Banditi, batter le Marine dello Stato in occasione de Turchi, per incontri de Signori, e de Principi, per difesa delle caccie in Compagnia de Frati giurati, et altro simile. 9) Item, che siano abedienti al loro Capitano, o Luogotenente in quelle cose, che gli commandaranno pertinenti alla Soldatesca, et alle cose necessarie per(lacuna nel testo)… possa far pagare il Capitano le pene alli disubbidienti, con applicarle a luoghi pii, o in servitio della sudetta Soldatesca con partecipazione del Signor Duca, o di chi sarà in suo luogo nello Stato di Sua Eccellenza. 10) Item, vole et comanda, che ciascuno delli sudetti Soldati debba tenere un cavallo buono, e sano d’approvarsi per tale dal Capitano, guarnito con sella, e tutti l’altri fornimenti…Archibugi con la Spada, il Pugnale, Stivali, e Speroni, et una Casacca dell’istessa livrea dell’altre all’uso d’Archibugio a Cavallo, volendo, che nelle sudette cose in nessuna maniera possa esser fatta esecuzione civile contro li sudetti Soldati. Il Cardinal Caetano.
Nota dell’armi levate qui nella Fortezza di Sermoneta per ordine di Sua Eccellenza per servizio di guarnizione per la nuova fontana, consistendo inDue Cannoncini Quadri, Quattro spingardi, o siano moschettoni a cavalletto, Otto Carabinette col fucile alla Francese, Quattro Pistoni, Dodici Arme da taglio, a punta, consistendo in sciabole, e spadoni, Dodici fiaschette, o siano stagnarole per polvere, Due fiasche per polverino più grossa.
Soldati
Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore. Essendoci molto a cuore, che li Soldati della nostra Fortezza di Sermoneta debbano non solo essere rispettati, ma sostenuti ancora ne loro Privilegi, circa l’osservanza de quali si sentono introdotti alcuni…,  perciò qualora i medesimi Soldati siano vigilanti al loro Ufficio, e vastano colla Montura, che devono avergli fatta a proprie spese, abbiano determinato di meglio garantirgli ne loro Privilegi, di maniera che secondo la disposizione del Capitolo VII.VIII.X., e XI de loro Privilegi, che si dispone debba farsi all’intelligenza, e sottoscrizione del Capitano, debba in avvenire oltre il consenso, Intelligenza, e Sottoscrizione, che viene in detti Privilegi  incaricata al Capitano, debba in avvenire esserci il Consenso, Intelligenza, e Sottoscrizione anche del Nostro Vice Castellano copulativamente, di modo che senza il Consenso, Intelligenza, e Sottoscrizione copulativa del Vice Castellano della Nostra Fortezza, non possano, ne debbano i soldati essere pregiudicati. Procurerà pertanto Vostra Signoria  di far comprendere a cotesti Soldati il valore, ed il peso di questa Nostra Grazia, e dell’affezione, che dimostriamo per maggior decoro de’medesimi, e che volendone godere, debbano unitamente avere, e vestirsi colla Montura fatta a proprie spese, altrimenti non avendo, ne portando i medesimi Montura, o sia Uniforme Militare, propria, non possano godere il presente, ne altro Privilegio, essendo questa la Nostra determinazione, che Vostra Signoria farà affiggere dal Nostro Luogotenente anche nella sua Cancelleria, oltre il Registro della medesima che dovrà esistere anche presso il Capitano perché ne casi occorrenti possa eseguirsi senza alcuna restrizione. Tanto Vostra Signoria  farà essequire, e le auguro dal Cielo ogni contento. Roma 18 Dicembre 1770. Il Signor Antonio Cattaneo Vice Castellano di Sermoneta.
(f.41) A dì 15 Aprile 1782. Ordini da osservarsi dalli Soldati del Presidio della Rocca di Sermoneta. 1)Che nessun Soldato quando è di Guardia non possa partire dalla medesima per qualunque pretesto sotto pena di esser fatto casso dal Ruolo, oltre il castigo, che merita. 2)Che il Soldato, che è di Ritengo non possa parimente partir dalla Guardia, se non che con la licenza del Vice Castellano o per servigio del medesimo, o per altri bisogni. 3)Che il Soldato tanto di Guardia, che quello di Ritengo debbano sempre stare con Montura, Stivaletti, e Padrina. 4)Che ciascun soldato debba tenere il suo fucile ben pulito e la sua Padrona con tutte le cariche, dovendone egli renderne conto, ordinando che tal’effetto ogni mese gli si debba fare la revista. 5)Che il Corpo di Guardia, come luogo di rispetto, non si possi ne giocare, ne far schiamazzi, e ne tampoco li Soldati, che saranno di Guardia, e Ritengo in quei giorni fare in esso lavoro alcuno per loro; ma bensì debbano unicamente invigilare, e fare diligentemente il nostro servizio. 6)Chi contravverrà a tali ordini intendiamo sia per la prima volta castigato con otto giorni di Vidone, e per la seconda casso dal Ruolo. Francesco Caetani Duca di Sermoneta.
Desiderando Noi, che gl’Officiali, e Soldati della Milizia della Nostra Terra di Sermoneta siano distinti, e trattati a differenza degl’altri Nostri Officiali, e che abbiano a godere tutti quei privilegi, onori, ed esenzioni, ne’ tempi trasandati hanno goduto per concessione fattogliene dalli Vostri Antenati, affinché con maggior frequenza assistino, e siano vigilanti alle funzioni della Fortezza, ed in tutt’altro, che riguarda il Nostro servizio, perciò di Nostra volontà condiscendiamo a concederli tutti quelli privilegi che poi anno per anno si troveranno annotati quali vogliono, e comandiamo a chiunque spetta, che siano esattamente osservati sotto pena della Nostra disgrazia, ed oltre ad arbitrio. E siccome è ben giusto ancora, che i soldati ascritti a detta nostra Milizia, quali goderanno li detti Privilegi abbino i loro pesi, così vogliamo, che anco loro debbano esser soggetti a tutto ciò, che viene da Noi contemporaneamente ordinato. E primo doveranno essere obbedienti alli loro Officiali in occasione del Nostro servizio. 2)Doveranno avere il vestito da soldato, Archibugio di giusta misura, Spada, e Baionetta con sufficiente munizione. 3) Doveranno essere ben vestiti, e con le loro Armi, quali non possino in verun conto rendere, ed ingegnare, comparire nelle Mostre generali dell’Anno. 4)Che ogni si batterà la Cassa debbano subbito accorrere vestiti, ed armati sotto la pena dell’arresto per tre giorni se non passeranno attestato di legittima scusa.5)Che ciuschedun Officiale, cioè Capitano, Tenente, Alfiere, Sargente debba tenere l’insegna denstante la sua Carica.
Saldi mensili[2]
Rollo de Caporali e Soldati della Torre di Montecerello in San Felice di soddisfare dal primo Marzo passato tutto il maturato Mese di Maggio 1701 per tre mesi. Giovanni Domenico Ungaretti Caporale di Torre Vittoria-14 et 70 moneta Innocenzo Botticelli Soldato di detta Torre-9 et 60; Gaetano di Lisa Caporale della Torre del Fico-14 et 70; Cesario di Lisa Soldato di detta Torre-9 et 60; Giovanni Antonio Bracco Soldato-9 et 60; Erasmo Felice Soldato-9:60; Giacomo Cernila Soldato Caporale della Torre Ceraia-14:70; Simone Ungaretti Soldato di detta Torre-9 et 60; Michele Camola Soldato di detta Torre; Marco Matteo Buonfigliolo nuovo Caporale della Moresca-14:70; Sebastiano Calisi nuovo Soldato di detta Torre-9 et 60; Nicola Calambrogio Soldato di detta Torre-9 et 60; Antonio Raimo Colambrogio Soldato di detta Torre-9 et 60.


[1] R.A.C., Misc.446/118
[2] R.A.C., Filza 138, fasc.126. f.6r

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