Thursday, May 19, 2016


Afile

Statuto Municipale del Comune di Afile fatto nell’Anno 1701

Ordine fatto da Francesco Deligati Contestabile de Morione Giuseppe Mauchini, Vespasiano Alossi, Benedetto Palombo Officiali, e Domenico Romano Camerlengo sopra il Governo di questa Terra di Afile.

Dell’Offizio del Contestabile

Ordiniamo che nell’elezione del Contestabile si debba servare la forma del Registro, la quale comanda, che la comunità debba eleggere tre Persone, però, che il Contestabile per due giorni Festivi avanti il primo giorno  di Gennaro debba radunare il plico Consiglio per l’elezione del Contestabile, e facendo elezione con il Consiglio, e Comunità debba quella proporre avanti, il Signor Governatore, e latri superiori a quest’effetto deputati, ma se la Comunità, e Consiglio, dia la facoltà  al Contestabile  di poter fare della elezione, esso Contestabile la debba proporre, e fare con intervento di tutti gli officiali, e non accettando la carica, debbia fare altra elezione persino che venga accettata dalla medesima, e poi proporla alli superiori come sopra, avvertendo il Contestabile, ed Ufficiali di eleggere persone bene informate che sappiano amministrar bene l’affitto schivar quelli, potranno avere qualche interesse, e far danno alla Comunità. Circa le spese ordiniamo, ordiniamo, che per quanto sia possibile se ne debba far fare ricevuta ancorché furono minime, e quelle, che non potrà fare con ricevuta le faccia con l’intervento d’un officiale almeno, e poi le noti nel Libro delle Spese minute con l’intervento di quelli officiali, che si saranno trovati presenti alle dette spese fatte, avvertendo sempre a cautelare la Comunità con le sue debite ricevute per quanto sia possibile, mettendo solo nel Libro delle Spese minute, quelle spese, che si faranno in cose commestibili, e che si vendono per l’ordinario senza ricevuta.

Dell’ affitti, ed esigenze, che deve fare

E perché la diligenza del Contestabile vuole giovare molto nell’Affitti, ed esigenze delli Forni, Macello, Pizzicarla, erbe,  ed altre cose spettanti alla Comunità, ordiniamo che il Contestabile avanti, che si vendono debba far fare pubblico avviso, e poi in un giorno festivo con frequenza del Popolo accendere la candela avvertendo a non sbandire le cose a prezi vili e bassi per li quali non siano stati mai venduti, con usar anco diligenza in avere quanti più comprato sia possibile, vendute far fare subito l’Istromento, e cautelare la Comunità con buone, ed idonee sicurtà, ed in quelle vendizioni di quelle cose, le quali conforme al solito hanno ammesso in se li pesi Camerali, alli quali sono ad uso destinati come li Forni, Macelli si debbano destinare le paghe nel tempo preciso senza danno della Comunità, e l’Istromenti tutti farli porre in un Libro grosso da ritornarsi dal Camerlengo, o altro Ministro della Comunità con tutti li Capitoli, e patti fatti sopra dette vendizioni, e debba il Contestabile usare tale licenza di maniera, che nell’anno suo la Comunità non patisca danno di spesa, represaglie, scavalcate, e commissioni, e alla fin dell’anno debbia esatto quanto deve esigere, e pagato quanto la Comunità deve pagare con le debite cautele. E non avendo esatto nella fin dell’Anno quanto deve, abbia tempo solo due mesi ad esigere a sue spese proprie, nelli quali due mesi non possa essere a stretto solamente per quello doverà esigere, e non averà esatto.

De Predicatore

E perché molto giova alla salute dell’Anime la predicazione evangelica fatta da Predicatori eloquenti, e di buono esempio con la debita Carità. Ordiniamo che il Contestabile procuri con ogni diligenza di avere Predicatori buoni,e di buon esempio, e poi trattarli bene, e lodevolmente, e per la mercede di essi, o vitto possa esigere la Tassa di un Giulio a foco, e distribuirlo a quelli che faranno da mangiare al medesimo, assegnargli la mercede solita, o dell’Avvento darne poi conto.

Delli Officiali

Ordinamo, che l’offiziali li debbano aiutare, e avvertire il Contestabile in tutto quello, che sarà necessario,  e particolarmente nell’esazioni, e tasse, e contare de bestiami con intervenire anco alle spese, che farà il Contestabile conforme al Capitolo soprascritto del Contestabile Dichiarando anco, che il detto Capitolo s’intende degl’Offiziali. E più ordiniamo, che detto Contestabile possa pigliare, ed eleggere li quattro Officiali conforme all’esposizione, ordinazione di Sua Eccellenza Padrone.

Del Consiglio, e Libri dé Consigli

E perché le buone risoluzioni nascano dalla prudenza, e buoni Consegli, Ordiniamo, che il Contestabile di tutte quelle cose, dove potrà nascere, ò venire danno alla Comunità, ed in tutte quelle cose, che saranno ardue, e difficili nell’amministrazioni, nelle quali è necessario la risoluzione di persone prudenti. Ordiniamo, Il Contestabile debbia de fare buoni Consiglieri, e questi annotarli, e scriverli nel Libro appartenente o vero intitolarlo Libro de Consegli, così ordinato, e stabilito nell’ordinazioni altra volte date da Sua Eccellenza Padrone come sopra, quali poi consiglieri scritti e deputati da detto Contestabile non possi nell’anno della sua amministrazione rifiutarli,  nè scambiarli, eccetto, che per qualche causa rilevante, o morte di essi, ed in evento di morte come sopra in tal caso il Contestabile in luogo di essi possa eleggere altri.

Dell’Offizio del Vicario

Ordiniamo, che il Vicario nell’esaminare i Pastori, o altre persone per querele date al sua Offizio  e trovandosi persone giurassero il falso sopra quelli, che domanderà sia tenuto il medesimo Vicario farsi denunziare da giuramenti, quali,  che hanno spergiurato con termine di tre giorni a difendersi, dichiarando, che non s’intenda giuramento falso, o spergiuro se l’accusato di spergiuro non sarà accusato realmente di spergiuro da due testimoni, o almeno da un testimo0nio più degno di fede dell’accusato, ed altrimenti non s’intenda spergiuro, né l’esaminato incorso in pena alcuna, ne possa esigere pena alcuna.

Delli Conti, od Indizi

Item il Vicario nel far li conti debba citare quelli di questa nostra Terra a far li conti tre mesi per tre mesi, e si debba citare in due volte, cioè la metà per volta la sudetta Terra, e dopo, che saranno citati legittimamente abbiano tempo tre giorni a far li conti, nel qual tempo non s egli possano accusare contumacia, e facendo il contrario, che la contumacia non la possa esigere, e nelle querele non possa pigliare più di cinque, o sei Indizi. Item, che li mandati o precetti, che si faranno il Vicario li debba far pagare a chi fa istanza delli detti Mandati, conforme alla riforma Sua Maestà di Monsignor Federico Monaldeschi, quale il Vicario debba puntualmente osservare.

Delle lettere che si mandano al Vicario

Ordiniamo, che per lettere che si mandano al Vicario non si possa ripresentare, s e non averà il Vicario ricevute tre lettere per una medesima causa, e per ciascuna lettera delle due prime il citato, o nominate abbia tempo tre giorni,, e passati li detti tre giorni per ciascuna di esse tre quando avrà ricevuta la terza possi ripresentare, ma per la ripresentazione non possi pretendere più di un giulio, e mezzo carlino per la commissione dell’esecuzione.

Del procedere contro forestieri

Ordiniamo, che il Vicario per cause di danni dati non possa fare pagare più di quello, che pagano li nostri conterranei ai Vicari di quelli che averanno dato danno al nostro Territorio.




Di quelli che saranno comandati a portar lettere

Ordiniamo, che quelli, che saranno comandati a portar lettere per servizio della Corte non obbedendo cadino, in pena di tre giulivi al Vicario, quale non possa più d’uno, e comandando latri, e più debba pagar del suo, e contra li disobbedienti possa procedere ex offizio.

Del consegnare possessione al Vicario

Ordiniamo, che nessuno possa assegnare, o consegnare possessioni al Vicario, ma si bene ricevendo danno possi farne querela giorno per giorno, e mandare il Guardiano, e chi contra farà cadi di tre giulii, alla comunità per ciascheduna volta, e possessione.

Delli Ponitori, e soprastanti

Ordiniamo, che li Ponitori, e soprastanti debbiano egualmente stimare il valore delle robbe, che si venderanno, come pane, vino, frutti, ed altre cose, quali nessuno possa vendere, se prima non saranno stimate dalli soprastanti, o in assenza di essi dal Costabile, e officiali, e chi venderà senza licenza, o stima come sopra cadi in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Comunità per ciascheduna volta, ed essendo fraudati li compratori nel prezzo, peso, o altro dalli venditori, sia lecito ai compratori defraudati farne querela.

Dell’accattonare, o comprare per rivendere ogni sosta di robe di grascia

Ordiniamo, che nessuno possi comprare, come la vendeva  o avrebbe venduto il primo venditore sotto pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Comunità, e questo s’intenda tanto dentro la Terra, quando nel territorio.

Della carne mostaccina

Ordiniamo, che li Ponitori debbano vedere, e considerare la carne di bestie morte, e la qualità sua, con cercare anche di sapere la qualità della morte, e causa di essa. E se sarà carne guasta, cattiva, e corrotta, massime per causa d’infermità debbano proibire di venderla, se sarà recipiente, e non guasta, e di bestie morte per cascata, botta, percorsa, o in altro modo ammazzata violentemente la debbano stimare, e farla vendere fuori del macello, né dal macellaro, né da altri si possa mettere dentro del macello senza licenza del Contestabile, ed officiali sotto pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Comunità per ciascuna volta, e per ciascuna persona, nella quale pena s’incorra  quelli, che venderà la carne, quando il macellaro, e quando la ditta carne si venderà fuora del macello li Patroni debbano dare per ciascuna bestia minuta al macellaro baiocchi tre, e due carlini per bestia grossa, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed Officiali.


Delli apprezzatori

Ordiniamo, che tutti quelli, che riceveranno danno in qualsivoglia cosa volendolo far stimare, lo debbano far stimare da due stimatori uniti insieme, e non solo quelli debbano essere i Deputati dell’Offizio, ai quali dagli estimatori della Comunità si possa dare eccezione alcuna ogni volta, che detti estimatori non vi abbiano, o avere qualche interesse in qualsivoglia modo, ma se il danno sarà fatto in tempo si ricolte mentre si miete. Ordiniamo, che si possa fare stimare da qualsivoglia altra persona perita, e degna di fede, purché non sia stretta persona parente, o compare di quello, che avrà ricevuto il danno, e si possa lo stimatore nel Libro del Vicario, alla quale si debba stare, e questo s’intenda de danni di grano, legumi, ed altri sementati.

Delle strade, e violi

Ordiniamo, che li violi debbano vigilare, e soprastare alle strade particolarmente publiche, ed a quelle dove più frequentemente si passa dalla  magior parte del Popolo, facendole ripartire, ed accomodare, dove sarà necessario acciò comodamente, e senza danno, e pericolo, si possa passare. Però li diano facoltà, ed autorità che quando sarà necessario possano concordare  ed accomodare, e risarcire i luoghi questi, e risarcire i luoghi guasti, o dove sarà necessario, e li comandanti debbano obbedire, e non obbedendo cadino in pena d’una carlino al Vicario, il quale  non possa procedere senza querela delli Viali, e del Contestabile.

Del nettare avanti le case

E perché deve essere cura delli Viali di tenere nella Terra e le strade di essa, particolarmente tre Mesi all’anno Giugno, Luglio, Agosto. Però ordiniamo, che li Viali debbano far nettare la Terra conforme comporta la casa di ciascuno nelli detti tempi e mesi dell’anno con farne fare pubblico bando per ciascun Sabato, e Vigilia di feste, principali occorrenti nelli detti tre Mesi con far pagare di pena al Vicario due baiocchi per ciascheduno, ed acciocché queste diligenze si rendino più facili, e si osservano più facilmente. Ordiniamo anche, che nessuno possi buttare immondizia particolarmente avanti le Case d’altri sotto pena di mezzo carlino al Vicario non possa provedere senza querela del Padrone avanti alla Casa del quale sarà stata buttata immondizia.

Del macinolare la canepa

Ordiniamo medesimamente, che nessuno ordisca macinolare dentro la Terra, né avanti alla Porta mancina sin a San Sebastiano, e dalla Porta della Valle sin al Magliaro di Benigno sotto pena di mezzo carlino al Vicario, e possa procedere ex offitio.

Delle strade

Circa l’accomodamento delle strade, li Viali avertano di farli accomodare, e risarcire da quelli li quali passeranno per quella strada. Però ordiniamo, che per il risarcimento delle strade ci siano comandati quelli che vi passano purché non sia cosa, che in una giornata la possi accomodare il Padrone della possessione contigua, e chi contraffarà cadi in pena d’un carlino al Vicario, quale non possa procedere senza querela, o reclamo delli Viali, e Contestabile, od Officiali.

Dello sfrattare le strade pubbliche, per le quali si va da questa all’altre terre convicine

Ordiniamo, che ogni persona, che avrà possessioni contigue alle strade pubbliche, o comuni, per le quali si va da questo luogo all’altre Terre convicine debba sfrattare le strade conforme che comporta la larghezza, o lunghezza delle possessioni confinanti due volte l’anno nel Mese di Maggio, e di Settembre e chi contraffarà cadi in pena di mezzo carlino al Vicario, il quale lo debba far bandire otto giorni avanti e non lo facendo bandire, ordiniamo, che non s’incorra in pena alcuna , e il Vicario non possa provedere senza relazione, o querela delli Viali.

Delle chiaviche

Ed acciocché si mantechi netta la Terra, li Viali avertino quando rompono le chiaviche, e subito le faccino nettare da quelli, che averanno necessari in termine di 24 ore, e quando in detto tempo non sarà stato nettato incorrono quelli, che vi hanno necessari nella pena di due carlini al Vicario, quali debbano pagare comunemente fra tutti, e le chiaviche le debbano raccomodare fra il termine di otto giorni al più sotto le medesime pene. Ordiniamo anche, che li Viali le possono far raccomodare tal bene, con farle allargare, o cavare, o far profonde, e larghe di maniera, che non abbiano da rompere né pioggie, né innondazioni, o acque infortunali, e questo con astringerli con sotto inconvenienti pene, acciò abbiano ad empire quanto gli sarà ordinato, ed il Vicario non possa procedere senza relazione de Viali.

Dell’Offizio del Mandatario

Ordiniamo, che il mandatario sia tenuto, ed obbligato ad eseguire fedelmente tutte quelle cose, che saranno necessarie alla Comunità senza fraude alcuna, e che non possa accusare alcuna persona per causa de danni dati.

Delli Guardiani delle difese, ed altre danni

Ordiniamo, che li Guardiano siano obbligati d’andare per la guardia quando saranno comandati dal capo Guardiano, o Conestabile, ed officiali, ed accusare, e riferire al Vicario quelli, che troveranno a dar danni in cose della Comunità, ed anco in altri beni di particolari quando saranno comandati ad istanza de’ particolari, e dar conto al Contestabile e Camerlengo delli danni in caso spettanti alla Comunità, ad effetto, che ne possa tener conto per l’emenda quali Guardiani si debba pagare il Vicario conforme al Registro. Ordiniamo anche che il Vicario ogni volta, che gli e ne sarà fatto istanza, non trovando da comandare li Guardiani, possa comandare chi potrà e ricusando d’andarci il Guardiano mandato cadi in pena di un carlino al Vicario, e se il Comandato riconoscerà le bestie,  che troverà al danno le possa, e sia lecito ricondurle, e farle riconoscere, quali guardiani se si troveranno non essere fidi non riferire tutti li danni, o pigliar mancie da danneggiatori, cadino in pena di tre giulii al Vicario anche sia tenuto quello, che accorderà col Guardiano, oltre ad altre pene ad arbitrio del Signor Governatore di Subiaco.

Delli Guardiani delle Vigne

Ordiniamo, che il Contestabile, ed Officiali volendo mettere li Guardiani alle Vigne si debbano mettere in Santa Maria di Agosto con pubblico Consiglio, e che quelli si nomineranno debbano essere accettati dal pubblico, dichiarando, che sopra questi  si debbano osservare le ordinazioni altre volte date dal Signor Padrone, e la Comunità debba dargli per mercede di Guardiania, quello che è stato solito, ed il Contestabile, ed Ufficiali possono metterli, e levarli per quel tempo, che vorranno, quali guardiani non possono andare a lavorare, mentre durarà la guardia, andandovi perdano la loro mercede. Debbano dare notizia ai Padroni, che avranno ricevuto danno, e se si accorderanno con li delinquenti, e danno danni cadino in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Comunità, oltre ad altre pene, ad arbitrio del Signor Governatore di Subiaco.

Del Comandare per Sale, e del Sale

Ordiniamo, che per comandare per Sale a Roma si debba comandare come tocco alla mano, e quelli, che manderanno di andarvi, e perdendosi il Sale siano tenuti a tutti i danni. Ed il Contestabile, ed gli Officiali gli debbano dare denari, e pane conforme al solito, e poi tutti, e ciascuno di essi si debba distribuire, e poi darne nota al Contestabile, ed esigerlo da quelli, alli quali l’averanno distribuito in tre paghe conforme al solito, e li mali paganti siano tenuti  a tutti li danni, e nel condurlo ciascuno debba andare unito con li altri, acciocché non si perda, e chi lo perderà sia tenuto a tutti li danni.

Della Chiesa, e tetto di essa, e stanza della Comunità

Ordiniamo, che sopra il tetto della Chiesa, e stanze della Comunità non vi si possa andare da nessuno sotto qualsivoglia pretesto, o causa, ne vi si possa spandere roba, ne buttarvi immondezza, o sporcizia, sotto pena di tre giulii al Vicario e tre di emenda alla Comunità, ma nel tetto della Chiesa cinque giulii di emenda al Santissimo Sacramento.

Delli beni della Comunità

Della difesa delle olive

La difesa delle olive incomincia dalla Porta della Valle, e prosegue come va la strada di Vallecupa sino a Santa Lucia, seguitando per la strada come và la Vigna di Antonio Cotone tirando per di Vadorso per dritta linea alla possessione di Gentile Giacomino, e per diritta linea alla Tonna di Antonio frigido, seguitando alla Vigna di detto Antonio, e alla Vigna di Basilio Santamaria alla Palmentara, girando per il fosso sino alla pezza dei Monaci, includendovi la Vigna fatta da benedetto Vernicia, e seguitando come comporta la fratta della Vigna, che era di Flaminio Marij sino al Mortarello della Palmentara girando da piedi alla possessione di Lucio Pasqualone, girando da piedi alla possessione di Bernardino Andreazzo  come stà la possessione di Falminio Mancini da piedi, tirando per il fosso come porta la possessione di Costantino Gragiani, e poi ripigliando da capo alla possessione di Giovanni Ricci includendo la Vigna di Giovanni Domenico Frasca, come porta la possessione  di Antonio Frasca, proseguendo per la strada di Giovanni Maria Ricci, riuscendo alla Torretta del medesimo, girando per da piedi alla Vigna di Pietro De Santis, sino all’ara di Giovanni Maria Pasqualone, tirando per diritto alli balzi di Sambuci, alla possessione di Giacomo Mancini alla Gorga di Sambuci, seguitando sino alla possessione di Marco Aurelio Ceci per da piedi come porta la possessione di Pietro Jacomo Postiglione per da capo alla Vigna di Angelo Antonio Pasqualotti, e tirando per la strada sino a San Pietro, e poi seguitando per la strada includendovi li beni di Giovanni Maria Piazzella alla grotta  tirando sino allo Tonno di Padre Paolo Giovanni Antonio, includendovi tutta la Vigna Pierfelippo Fochetta sino alla Porta Mancina. Ordiniamo, che in detta difesa non sia persona alcuna, che ardisca pascolare qualsivoglia sorte di bestiami minuti, quanto grossi, sotto la pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Communità, ed il danno sia ad arbitrio del Contestabile farlo stimare, e chi li darà danno di notte con bestie come sopra cadi in piena, ed emenda doppia, ed il Guardiano sia tenuto subito notificarlo al Contestabile o Camerlengo di Delinquenti, e danni dati in detta difesa per poter tenere conto delle emende della Comunità, e menando li Guardiani di notificarlo come sopra cadino in pena, ed emenda come sopra, e chi li anderà ad arare li possono portare solo li bovi domati per suo servigio, e che non li possi menare altre bestie, ed emenda come sopra, ma che si debba andare con licenza del Contestabile, e officiali, e dopo, che averà sciolti li bovi medesimi non li possa portare pascolando da quella contrada dove averà arato.

Della difesa delle vigne

Ordiniamo, che in detta difesa delli venti di Giugno fino al fine di Novembre non vi possa pascolare  nessuna sorte di bestiami, tanto minuti, quanto grossi sotto la pena di due carlini al Vicario, e giulii tre di emenda alla Communità per ciascheduna volta, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed Officiali. Dichiarando, che quelli, che vorranno arare in detta difesa, possino ararci senza incorso di pena alcuna, purché non vi menano in detta difesa altro che li bovi domati, ed anco si dichiara, che in secchi, e panuriosi d’acqua, si possi abbeverare in detta difesa, purché subito abbeverato cavino subito fora li bestiami senza pascolare, e pascolando incorrono nella pena come sopra, ed in detta difesa non vi si possi rientrare con li bestiami sino a tutto il Mese di 9mbre, altrimenti chi contraffarà cadi in pena, ed emenda come sopra.

Della difesa del Macello

La difesa del Macello comincia alla difesa del bagno, seguitando per la strada, riuscendo da capo alla possessione degli eredi di Flaminio mancini, tirando per il fosso, che va a Fosfaci, come porta il Colle di Petrazza, seguitando per l’acquariccio, che riesce alla possessione  di Felice Coltella, seguitando per la strada  sino a Santa Lucia, come porta la vigna di Antonio Serpillo, tirando per li balzi delli eredi di Angelo Peperone, riuscendo alle Castagna del quondam Benigno Tiberi, come porta la vigna del quondam Leonoro, riuscendo al Ponte di Rio, seguitando per il fosso, sino alla noce di Graziano Graziani. Ordiniamo che nessuna persone non dia danno in detta difesa con bestiami minuti, eccettuandoci porci caserecci, e che si allevino in casa, sotto pena di un carlino al Vicario, ed uno di emenda al Macellaro. Dichiarando, che li bestiami grossi di giorno solamente li possono pascolare, e non di notte, altrimenti cadino in pena, ed emenda come sopra, ed il Macellaro ne sia  Padrone sino alla Domenica  delle Palme.

La difesa del Monte

Ordiniamo, che la Difesa del Monte comincia alla possessione di Angelo Soldato alla Cone nuova, tirando per dritto alla possessione lungo, e parti alla possessione  di Giovanni Domenico Frosca diritto come posta alla possessione del quondam Emilio Terentij,  includendovi tutte le stoppie del Colubro. Ordiniamo, che in detta difesa non si possa pascolare di nessun tempo tanto con bestie minute, quanto grosse, purché per bestiami grossi per degni rispetti non se gli dia licenza del Contestabile, ed Ufficiali sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda alla Comunità, e possi s’apprezzi, il retro della difesa  con forme alli soliti confini, e croci. Dichiarando, che in detta difesa si possono pascolare bestie da some e che dal 1º di 8bre sino alli 10 di 9mbre sia difesa per li bovi domanti con pagare due giulivi per bove e passato detto tempo sia lecito al Contestabile, d’Officiali con consenso della Communità  a venderla o a romperla come meglio gli parerà.

Della difesa di Rotugnano

Ordiniamo, che  nella difesa di Ratugnano vi possi pascolare nessuna bestia tanto minuta, che grossa sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda alla Communità, e che il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile.

Della difesa di Radimonte

Ordiniamo, che la difesa di Radimonte per tutte le sementi, cioè dal 1º di 8bre sino alli 10 di 9mbre sia difesa dalli bovi domati, e finito detto tempo in Contestabile possi fare quello che gli parerà per servizio della Communità, e chi vi darà danaro con ogni sosta  di bestiami, eccettuate bestie da soma, incorrono nella pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda alla Comunità, e che il Vicario non possa procedere senza querela dal Contestabile, ed offiziali.

Contro chi spaccasse Macere, e Macerrai nelle possessioni di latri a semente di grano sotto qualsivoglia pretesto

Ordiniamo, che non sia persona alcuna che sotto pretesto alcuno spallasse macere fatte nelle possessioni ad uso di semente a grano, o maceroni fatte tra dette possessioni cadi in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda al padrone della possessione, e che il Vicario possi procedere.

Dell’erba tra li grani

Ordiniamo, che tra li grani non si possa pascolare nessuna sorte di bestiami tanto minuti,  quanto grossi, cadino in pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda alla Communità, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed ufficiali.

Delle stoppie

Ordiniamo, che circa le stoppie delle Coste s’intenda come alla transazione di Roiale, ed Afile.



Dell’altre stoppie

Ordiniamo, che nelle stoppie non si possa pascolare nessuna sorta di bestiame tanto minuti, quanto grossi, se non sono state rotte, dopo finito raccogliere, e levato interamente il grano, e se non ha fatto pubblicare publico bando il Contestabile, e offiaziali sotto pena  di un giulio al Vicario, ed uno di emenda alla Comunità, e questo acciò ognuno possa avere la parte sua, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed officiali, oppure di chi terrà il grano nella stoppia.

Della Selva di Capriolo

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che tagli qualsivoglia sorte di legname verde nella selva di Caprola sotto la pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Communità, e di tre giulivi all’Accusatore, e Guardiano per ciascheduna volta, e tanto il Contestabile, che gli Ufficiali possano per querela, o mandar Guardiani per conservazione di detta selva, e se il danno possa s’apprezzi, e si dichiara, che  per legname secco non s’incorra in pena alcuna, ma con licenza del Contestabile, ed Ufficiali, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed offiziali.

Delle fontane murate

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca di lavare alla Fontana nuova persona, alla Fontanella, al Fontanile di Carena, al Fontanile di Borsa, al Fontanile di Casarorbina, ed al Mortaro, e Peschio, ne cavi acqua sotto pena di tre giulivi al Vicario, e cinque di emenda alla Comunità, ed il Vicario non si possa stendere ex officio, ed anco sia lecito pastor farne querela, e trovandosi danno in dette fontane per causa di lavare, possi il Contestabile, ed Ufficiali farle risarcire alli Delinquenti.

Della Cisterna dell’Ospedale

Ordiniamo, che  nella Cisterna di Domo non sia persona alcuna che cavi per bocata per candidare li panni, particolarmente avanti il mietere, e per qualsivoglia altra causa sotto pena di tre giulii al Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile ed ufficiali.

De pagamento da farsi per li bestiami, che stanno nel nostro Territorio

Ordiniamo, che nelli debiti conforme al solito li Padroni tanto dei bestiami grossi, quando minuti abbiano a pagare per l’inverno per ciascuno centinaro di detti minuti scudi tre, e scudi, e mezzo per ciascheduna centina di bestie grosse minute, conforme al solito.



Delli majoli armentizi

Ordiniamo, che li majoli armentizi non possino stare nel nostro territorio di nessun tempo, e l’armentizio si debba intendere da due majoli in su sotto pena di tre giulii al Vicario per ciascheduno giorno, e cinque di emenda alla Communità, ed il Vicario non possa provedere  senza licenza del Contestabile, e Ufficiale.

Delli majali caserecci

Ordiniamo, che li majali caserecci debbano stare ristretti tre mesi dell’anno, cioè Giugno, Luglio, ed Agosto, ed uscendo, e sfuggendo dalle stanze, ove sono rimessi li debbano seguitare immantinentemente, o subito la Guardia appresso, altrimenti li padroni delli majali, ciascuno di essi incorrono nella pena di due bajocchi al Vicario, il quale possi procedere ex offitio, ed essendo trovati a dare danno agli orti, olive, are piene di grano, ed altri sementati incorrono nella pena di tre giulivi al Vicario, e tre di emenda al Padrone, e trovandosi detti majali senza guardia, il Vicario possi procedere ex officio, altrimenti trovando colla guardia il Vicario non possi procedere senza querela del padrone. Item, ordiniamo che trovandosi qualsivoglia sorte di majali a dar danno alle vigne in tempi di uva o granturco sementate, ligumi, e grano maturato tanto nelle possessioni, quanto nell’are, negl’orti, nell’olive, in ghiande fresche, che sia lecito ai padroni delle sudette erbe ammazzare un maiale per ciascheduna volta, il quale si debba distribuire, dandone un quarto al Vicario, un latro a chi l’uccide, ed il restante al Padrone del majale.

Della Pozzolana

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca cavar fuori del nostro territorio di Afile pozzolana senza licenza del Contestabile, ed officiali sotto pena di tre giulivi al Vicario, e tre di emenda alla Communità per ciascheduna volta, che il Vicario non posa procedere senza licenza del Contestabile, ed ufficiali, e ciò s’intenda anche gli forestieri.

Di quelli, che comprano, o vendono bestie da vita per condurle in Roma, e per nozze, e pasti

Ordiniamo, che tutte quelle persone, che tanto comprano, quanto vendono bestie di qualsivoglia sorte, minute, e grosse sì per vita, come anco per uso delle loro case, per nozze, e pasti, ed anco per condurle in Roma le possano tanto vendere, tanto comprar senza incorso di pena alcuna. Ma quelli, che vorranno vendere bestie per macello debbano, e siano tenuti prima ricercare il Macellaro nostro di Afile, il quale abbia tempo due giorni ad andarle a vendere, e non ci andando come sopra, e non essendo d’accordo il Padrone, le possa vendere a chi gli parerà, senza incorso di pena alcuna. Ma se le venderanno senza aver ricercato il Macellaro ordiniamo, incorrino nella pena di tre giulii, la metà al Vicario, e l’altra metà al Macellaro, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Macellaro.

Delle rimesse serrate a chiave

Ordiniamo contro le rimesse serrate a chiave rimettesse bestiami, che incorra nella pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda al padrone, e non essendo serrati a chiave incorra nella pena di mezzo carlino al Vicario, e mezzo al Padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

De sementati, e case pertinenti ad essi, e primo del grano, legumi, ed altri sementati.

Ordiniamo contro chi desse danno nelle sopradette case con bestiami, o manualmente dopo che saranno sementati, sino alla calende di Marzo incorrano nella pena di mezzo carlino al Vicario, ed un carlino di emenda al padrone, e se il danno passi s’apprezzi, e dal primo di Marzo sino a che saranno ricolti un giulio di pena al Vicario, ed uno di emenda al padrone,e  se il danno possa s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Delli lupini

Ordiniamo contro chi dasse danno alli lupini tanto con bestie, quanto manualmente cadi in pena d’un grosso di pena al Vicario, ed uno di emenda al padrone, e se il danno passi s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Del raccogliere spica

Ordiniamo contro chi raccogliesse spica tra le casole, che cadi di pena un giulio al Vicario, di emenda al Padrone, ed il Vicario  non possa procedere senza querela del padrone.

Del Granoturco

Ordiniamo contro chi desse danno nel granoturco manualmente cadi in pena di tre giulii al Vicario, tre di emenda al padrone, e se il danno passi s’apprezzi, e che gli dasse danno con bestie di qualsivoglia sorta cadi in pena al Vicario di uno giulio, ed uno di emenda al padrone, e chi gli facesse fronde, o vero foglie per li somari cadi in pena di un grosso al Vicario, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

Delle Callefredde

Ordiniamo contro chi passasse con qualsivoglia sorte di bestiame nelle possessioni degl’altri in tempo di calle fredda, cioè il mese di Luglio, ed Agosto cadi in pena di un giulio al Vicario, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.



Delle Traetta

Ordiniamo, che non sia persona alcuna che passi per traette, o altre stradelle sotto mezzo carlino al Vicario, cioè in tempo che saranno seminati i grani, ed altri sementati, e prati ristretti nelle possessioni dove si passerà, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Dell’Ara, o Peraro

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che facci arcelle dentro dell’are, o Peraro sotto pena di un giulio al Vicario, il quale non possi provedere senza querela di chi si sentisse offeso, cioè non potesse tritare per causa dell’impedimento come sopra.

Di chi lasciasse Paglia, o canna dentro l’ara

 Ordiniamo contro ogni persona che lasciasse paglia, o canna dentro dell’Ara, che sia lecito a quello, che vorrà tritare poi pigliare la canna, o paglia, che troverà dentro l’ara buttarla dovunque le parrà incorso di pena nessuna, ne contro quello, che la butterà, ne si procedi in modo nessuno.

De frutti diversi delle vigne, e cose appartenenti alle vigne

 Ordiniamo contro chi desse nelle sopradette cose dalle calende di Marzo sino a Santa Maria di Agosto incorra nella pena di un giulio al Vicario, ed uno di ammenda al Padrone tanto li bestiami, quanto manualmente, e se il danno possi s’apprezzi. E da Santamaria di Agosto sinchè saranno vendemmiate, chi gli desse danno tanto con bestie, quanto manualmente incorra nella pena al Vicario di tre giulii, e cinque di emenda al padrone, e se sarà di notte raddoppia contro quelli però, che daranno danno manualmente . Dopo che saranno vendemmiate sino alla calende di Marzo s’incorra nella pena d’una carlino al Vicario, ed uno di emenda al Padrone, e se il danno possa s’apprezzi, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone. Dichiarando, che li ristretti non s’intenda più d’una coppa debbano stare apparati, e apparati due volte l’anno, e passando più di una coppa non s’intendino ristretti come anco non stanno attaccati con le Vigne.

Contro quelli che daranno danno alli primi frutti, come fagioli,

cocuzze, fichi di simile specie

Ordiniamo contro quelli, che daranno danno alle sopradette cose cadino in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda al padrone, e se il danno possi s’apprezzi, valendo anche che sia creduto al Padrone, purchè sia persona degna di fede con il giuramento ogni volta, che si trovi il delinquente in fragrante a dar danno nelle cose sopradette, e quello che sarà una volta nelli sopradetti danni, dichiariamo anco, che non sia lecito accusare altri, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

Delli canneti

Ordiniamo contro chi dasse danno nei canneti tanto con bestie quanto manualmente cadi in pena di mezzo carlino al Vicario, ed un giulio di emenda al padrone, e se il danno possi s’apprezzi, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

Contro chi desse danno a pali, o come nelle Vigne d’altri

Ordiniamo, che non sia persona lacuna, che pigli pali, o canne nelle Vigne d’altri sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda al padrone, e se il danno possa s’apprezzi. Dichiarando anco quelle persone, che piglieranno li pali, o canne nuove tanto nelle Vigne, quanto nei canneti sotto la pena di tre giulivi al Vicario, e cinque di emenda al padrone, e se il danno possa s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Dei Sarmenti

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che pigli sarmenti in quello d’altri sotto pena di un giulio al Vicario e non possi procedere senza querela del Padrone.

Delle Vasche

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca dar danno nelle vasche d’altri in qualsivoglia modo ne meno, che vi vendemmi senza licenza del padrone sotto pena di un carlino al Vicario, ed uno di emenda al padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

De frutti fuori le Vigne

Ordiniamo, che nessuno ardisca dar danno in qualsivoglia sorte di frutti fuori delle vigne sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda al Padrone, e se il danno possi s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Delle Ghiande

Ordiniamo contro chi dasse danno nelle ghiande fresche bandite incorra nella pena di un giulio al Vicario, ed il danno s’apprezzi; quelle ghiande si debbano bandire nella festa di Sant’Andrea, e quando non si hanno ghiande fresche dopo la festa di Santa Lucia sia lecito ad ognuno pascolarle senza incorso di pena, ed a modo alcuno, e le ghiande fresche s’intendono sino al giorno di Capo d’Anno, passato detto tempo, si possono pascolare senza che si paghi pena al Vicario, il quale non possi procedere senza querela del Padrone.


Contro chi dasse danno negli orti

Ordiniamo contro chi dasse danno negli orti d’altri tanto con bestie, quanto manualmente cadi in pena di tre giulivi al Vicario, e cinque di emenda al padrone, e se il danno possi s’apprezzi. Dichiarando, che gli orti s’intendono solo i ristretti, ed apparati,  quelli, che sono seminati, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Dei prati falciati, fienili, e Pagliari

Ordiniamo contro chi dasse danno nelle sopradette cose tanto con bestie, quanto manualmente, stando però essi fienili, e pagliari apparati, cadino in pena d’una carlino al Vicario, ed il danno s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Contro chi tagliasse ogni sorta d’alberi in quello degli altri, particolarmente nelle olive

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca tagliare ogni sorta d’alberi, e particolarmente nelle olive, e rami d’olive in quello d’altri sotto pena di tre giulivi al Vicario e tre di emenda al padrone, e tre altri giulii all’accusatore, e per maggior conservazione delle olive, ordiniamo anco, che non sia lecito a nessuno riportare rami d’olive sotto pena, ed emenda come sopra purché non provi con testimoni degni di fede di averli tagliati al suo, il che si debba osservare tanto nella difesa delle olive, quanto fuori della difesa, ed il Vicario possi procedere ex officio. E quelli, che saranno trovati di notte cadino in pena, ed emende doppie. Ordiniamo, che nessuna persona ardisca cogliere olive in quello degli altri, e raccogliere per terra sotto pena, ed emenda come sopra, volendo, che in questo sopradetto capitolo si osservi inviolabilmente.

Dello invischiare tanto alle olive, quanto inziti,e castagno

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca invischiare alle olive inziti, e castagne sotto la pena di tre giulivi al Vicario, e tre di emenda al padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

Di quelli, che danno danno al legname segnato

Ordiniamo contro chi darà danno al legname segnato che incorra nella pena di un giulio al Vicario, ed il danno s’apprezzi, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

Di chi pigliasse legna fatte

Ordiniamo contro chi pigliasse legna fatte, che incorra nella pena di tre giulivi al Vicario, e tre di emenda al padrone, e se il danno possa s’apprezzi ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.


Delle Cese

Ordiniamo contro chi tagliasse, o guastasse cese, che incorra nella pena di cinque baiocchi al Vicario, ed il danno s’apprezzi, e non possa procedersi senza querela del Padrone.

Dello scassato, e scosso

Ordiniamo, che nessuno ardisca dar danno nello scassato e scosso con qualunque sorte di bestiame sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda al padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

Del Vangato

S’intenda come nel supredetto Capitolo dello Scassato.

Del danno de ragazzi

Ordiniamo, che se alcun ragazzo tanto maschio, come femina, non sia in età, che facesse qualche danno non incorra in pena alcuna, ma essendo solito a danneggiare debba pagare la pena, e non essendo danneggiante lo debba giudicare il Contestabile, ed Officiali.

Del danno de cani

Ordiniamo, che i cani in tempo di uva debbano portare un uncino buono, e conveniente attaccato al collo, e non portando uncino, essendo trovato a dare danno nelle vigne in tempo di uva incorrono nella pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda al Padrone, e il danno si apprezzi, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.

Del danno delle sicurtà del Vicario

Ordiniamo, che le sicurtà del Vicario trovandosi a dare danno con qualsivoglia sorta di bestie, o manualmente accusati in qualsivoglia modo incorrono nella pena, ed emenda doppie.

Delle acque, che ricevono quelli, che abitano sotto le case di altri

Ordiniamo, che quelli, che abitano sotto le case di altri, che riceveranno acqua da quelli di sopra in tempo fortunati, se ne possono anche reclamare, e quelli, che abitano sopra se ne possano anche reclamare, e quelli, che abitano sopra cadino in pena di due baiocchi al Vicario, ma non essendo tempi fortunati, ricevendo acqua, o altra immondezza di polvere paghino mezzo carlino al Vicario, quale non possa procedere senza querela del Padrone.

Del giocare a ruzica, o cavo dentro la Terra

Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca giocare  a cavo dentro la Terra senza licenza del Vicario sotto pena di un carlino, e s’intenda solo a vedere; Proibiamo poi assolutamente il giocare aruzzica per molti rispetti, e chi temerariamente vi giocasse cadi in pena di un scudo al Vicario, e possi procedere ex officio. Ordiniamo parimenti sopra il giuoco comune fuori della Terra, che non sia persona alcuna tirare dentro la Chiesa di San Sebastiano, sopra li tetti, e case di altri, entrando runiche, o cavo dentro gl’orti debbano entrare vada, e riapparirli, e chi temerariamente romperà fratte nelli orti cadi in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda al padrone per ciascheduna volta, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.

Contro quelli, che saranno accusati più di una volta si nelle difese della Comunità, come nelli altri beni delli particolari

Ordiniamo contro quelli, che saranno accusati più di una volta si nelle difese della Comunità, come anche nei beni de Particolari con ogni sorta di bestiami incorrano, Padroni delle bestie in pena doppia, ed emenda doppie.

Della Compagnia de Bestiami

Ordiniamo, che chi vorrà fare compagnia con uno, o due al più tanto de bestiami grossi, quanto minuti, lo faccia scrivere negli atti del Vicario, o in mano di un Notaro publico, nella quale Compagnia dopo, che sarà fatta, e stipolata, vogliamo, ed ordiniamo, che si asservino le condizioni, patti, ed altri soliti conforme che usano le Compagnie de poscipascoli, ed altre cose comuni, e non essendo fatta come sopra, e scritta non s’intenda Compagnia, ma quando realmente, e fedelmente sia fatta Compagnia non vi si possi far pagare più di una sola pena, ed una sola emenda, e non essendo fatta fedelmente sia tenuto ciascuno Padrone alle pene, ed emende come gl’altri, che non fanno Compagnia.

Delli bestiami, che anderanno fuori territorio

Ordiniamo, che tutti quelli, che avranno bestiame di ogni sorta, salvo però Bovi domati, e bestie da soma, le debbano consegnare al Contestabile per tutto il giorno di Tutti i santi, se vogliono pascolare nel nostro territorio, ma volendo andar fuori, li debbano cavar fuori in detta Festa,e non possino entrare sino alli otto di Maggio, e chi non avrà consegnato le bestie in detto tempo, o non l’avrà cavate fuori di territorio cadino in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Communità per ciascheduno giorno per ciascheduno giorno, dopo della Festa, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Contestabile, ed Ufficiali, avvertendo farlo bandire, ed il Contestabile debba far bando tre giorni avanti alla detta Festa di tutti li Santi.




Di quello che non appare nel precedente ordine

Ordiniamo, che di quelle cose, che non appariscono nel presente ordine stabilito, ne sia pena un baiocco di pena al Vicario, ed il danno di apprezzi, purché non siano furti manuali, delli quali il danno fatto si magiore conforme alla stima di un giulio.

Aggiunta del capitolo della difesa delle vigne

Ordiniamo, che nell’abbeverare in Mortitenneri conforme al solito li Pecorari li possono abbeverare, ed anche ordiniamo, che quando saranno vendemmiate le vigne in luoghi, dove anticamente si pascolava prima di combere della Difesa, possono pascolarvi ogni sorta di bestiami, senza incorso di pena alcuna, ma entrando in della Difesa di Vigne, prima del tempo stabilito cadino in pena, ed emenda, come dice nel suo capitolo, e che il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed Ufficiali.

Predicatore

Ordiniamo, che tutte quelle persone, che sono comandate a portar legna al padre Predicatore, e non portandole cioè nella quadragesima senza altra scusa cadino in pena di un grosso al Vicario, ed un grosso di emenda alla Comunità, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed Ufficiali.

Delle bugate che si fanno dentro la Terra

Ordiniamo, che persona di qualsivoglia sorte ardisca in conto alcuno fare le bugate in nessuno luogo di essa, e particolarmente per strade, violi ancorché non sieno comuni; ma si bene li possino fare in luoghi, dove sono l’aperture, o buchi ad effetto, che subito esca fuori senza far danno a nessuno;ma però un passo, o due discosto al primo da detti buchi le possino fare, altrimenti facendo il contrario ciascheduno cadi in pena di due carlini al Vicario, il quale non possi procedere senza querela de Viali.

Radunato il pubblico, e Civile di questa nostra Terra per ordine di Francesco Deligato Contestabile,e suoi Ufficiali, siccome per referenda di Francesco Antonio frasca Pubblico Mandatario di aver fatto pubblico bando per tutti i luoghi soliti di essa Terra, fu proposto dal medesimo Contestabile nel modo, che segue, cioè

Devono sapere le Signorie loro, che io ha fatto fare l’ordine sopra il governo di questa nostra Terra in conformità, che ordina sua Eccellenza padrone, che questa Comunità possi ogni anno rinovarlo, secondo il di lei bisogno, però ognuno debba sentire, e dire il fatto suo sopra le capitolazioni scritte in detto ordine, e Legge da osservarsi si da noi, come dal nostro Signor Vicario, ed essendosi letto il presente Ordine a capitolo in capitolo, e questo benissimo spiegato, e da tutti bene inteso unitamente, et nemine discrepante hanno accettato detto ordine senza replica, ed obbiezione nessuna alla presenza di Giovanni Domenico Frasca, e Gregorio Masetta Testimoni= questo dì 28 Decembre 1701. Ordinaimo parimenti, che  in detta difesa delle olive vi possino pascolare due maiali per casa, e facendo danni in prati, con cavare, od altre maniere cadino in pena di emenda come dice nel suo Capitolo, ed il Vicario non possi provedere senza querela del Padrone. Ordiniamo, che ogni Contestabile possi farsi li Consiglieri quando sarà eletto in detto Officio.

Per Copia conforme all’Originale Filippo Fraponi  








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