Friday, May 6, 2016

                                                    Devotio in domo
Certamente la devozione privata resta un assunto che garantisce lunga vita sia allo spirito fideistico che all’anima, per chi l’avesse, identificando una sorta di elitaria celebrazione che sembra quasi destituire di fondamento l’universalità del Cattolicesimo che, per sua natura, come religione, deve tendere al concentrare il maggior numero possibile di aderenti soggetti ad un unico dettato; una contraddizione che oggi risulta tanto oggettiva che nessuno la vede; questo per l’aspetto puramente teologico, ma per quello meramente umano, e quindi condizionato da fattori prettamente terreni, la realtà storica sembra scalzare la teologia per accogliere un codice morale definito da concrete abitudini sociali, che vedono la gerarchizzazione di una società umana scandita in ruoli e timocratici riferimenti materiali. Le cappelle private che affollano le nostre chiese ne sono la rappresentazione, quasi una distinzione che denunci nettamente lo spirito e l’orgoglio di appartenenza, motivo prettamente umano di legittima fierezza. La famiglia Razza, già in Sermoneta dalla seconda metà del XIII secolo non poteva essere un’eccezione, quantunque nessun attestato di nobiltà li qualifichi furono una rilevante presenza che godè di grande rilevanza, e di grande consapevolezza del ruolo sociale assunto in Sermoneta; quindi per il fondamento espresso prima, quello della devozione privata era di rigore che la stessa famiglia avesse un proprio oratorio, ovvero una cappella privata; la quale ebbe certamente sussistenza da prima del documento riportato, stento a credere che una famiglia quale quella Razza, che aveva, come accertato da una visita pastorale nel Convento di San Francesco, dove viene riportato il giuspatronato per la Cappella di Sant’Antonio, abbia voluto attendere il breve episcopale per la devozione privata; forse, l’oratorio richiesto nel documento, da principio era solo una piccola cappella che poi fu successivamente arricchita e quindi legittimata. La memoria della universalità cattolica però permane come un dato assunto e imprescindibile, solo in alcune feste della Chiesa era possibile celebrare nell’oratorio Razza la liturgia, poiché celebrare la messa ufficialmente era solo ed esclusivo compito della stessa Chiesa, quindi anche i Razza dovevano recarsi nella stessa chiesa per ascoltare la celebrazione ufficiale. Il punctum dolens resta purtroppo che dell’oratorio non si hanno precisi riferimenti strutturali, quindi resta solo ipotizzabile il luogo dove fosse originariamente.
Breve concesso dalla Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV li 22 decembre 1756 alli fratelli Bernardo, e Giacomo Razza di Sermoneta di poter fare ed erigere nelle loro private case, un oratorio per ascoltare la Santa Messa, diretta al Vescovo di Terracina.
Benedictus Pontifex XIV. Venerabilis salutem, et Apostolicam Beneditionem. Exponi Nobis fecerunt dilecti fili Bernardus, et Jacobus fratres Razza Terracinensis, seu alterius civitatis, vel diocesis, quod ipsi, qui, ut asserunt, more nobilium vivunt, pro eorum spirituali consolatione Sacrosantam Missorum Sacrificium in privatis domorum sue abitationi sue abitationis existentibus Oratoris celebrare facere plurimum desiderant. Nos igitur ipsos exponentes specialibus favoribus, et gratis volentes, et eorum singularis personas a quibusvis excomunicationis, suspensionis, et interdicti, aliusqe ecclesiastici sententiis, censures, et penita Jure, vel ab homine a quavis occasione vel causalis, si quibus quomodolibet in date, existens, ad effectum presentium tantum consequendum horum serie absolventes, et absoluta fare censentes, supplicationibus eorum nomine et Nos super hoc humiliter porrectis inclinati Fraternitati tue per presentes committimus, et mandamus, quatenus constito tibi de narrates eisdem exponentibus, ut ipsi in private domorum sue habitationis in dioceses Terracinensis existentibus Oratoribus ad hoc decenter muro extructi, et ornatis, seu extruendis, et ornandi ab omnibus domesticis usibus liberis per Te prius visitandis, et approbandis, deque tui licentia arbitrio tuo duratura, unam Missam pro unoquoque die, dummodo in ejsdem domibus celebrandi licentia, que ad hoc duret, lateri concessa non fuerit, per quecumque Sacerdotem a Te approbatum secularem seu superiorem suorum licentia Regularem, sine tamen quorumcunque juriam Parrocchialium prejudicio, ac Paschalis Resurrectionis, Pentecostes, et Nativitatis Domine Nostri Jesu Christi, alique solemnioribus anni Festis diebus excepti, in sue, ac Consanguineorum, et Affinium secum insimul in eadem domo habitantium, familierque, et quod Oratoria ruri existentia etiam in hospitum nobilium suorum presentia celebrari facere libere, et licite possint, et valeant, et quilibet eorum posit, et valeat, licentiam auctoritate Nostra Apostolica arbitrio tuo concedas, et indulgeas non obstantibus Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ceterisque contraries quibuscumque Volumus autem quod Consanguinei, ac Affines prefati dictam unicam Missam ipsis exponentibus presentibus dumtaxat audire, numquam vero celebrari facere valeant, quodque familiars servitiis sue tempore dicte Misse actu non necessari ibidem Misse huismodi interessentes ab obligatione audiendi Missam in Ecclesia diebus festis de precepto minime liberi censeantur. Datum Rome apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXII decembris 1756. Pontificatus Nostri Anno decimosptimo. Pro Domino Cardinali Passioneo
Joannes Florius Substitutus.
Signum + AnuliExhibitus, et registrat in actis Beneficialibus Gentis Curis Setine hac die 7 Januari 1758.
Breve concesso dalla Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV li 22 decembre 1756 alli fratelli Bernardo, e Giacomo Razza di Sermoneta di poter fare ed erigere nelle loro private case, un oratorio per ascoltare le Santa Messa, diretta al Vescovo di Terracina.
Benedetto Pontefice XIV. Venerabile salute, ed Apostolica Benedizione. Fecero a noi esposizione i diletti figli Bernardo, e Giacomo fratelli Razza della Diocesi di Terracina, ovvero di altra città, o Diocesi, che gli stessi, i quali, come asseriscono, secondo costume nobile vivono, e per la loro consolazione spirituale vogliono celebrare la Sacrosanta Messa nella loro privata residenza ovvero abitazione e quindi desiderano erigere un Oratorio per celebrare. Noi stessi esponiamo un particolare favore, e per grazia volendo, e per ogni singola persona, a chi voglia scomunicata, sospesa, e interdetta, e di altri ecclesiastici le sentenze, le censure, e punita per legge, oppure da uomo per qual si voglia occasione o causa, se qualcuno in qual modo si voglia negasse, per effetto del presente tanto con i seguenti in serie siano assolti, con le suppliche di costoro in questo umilmente vicini a te fraterni per il presente ordiniamo, e mandiamo, quanto a te sia stabilito e narrato a questi stessi, affinché possano erigere Oratorio nella loro privata abitazione nella Diocesi di Terracina, con gli ornati, ed ogni ornato in ogni domestico luogo per uso libero per te da visitare ed approvare, e con questa licenza a tuo libera scelta la durata, una messa per un giorno, secondo il modo di celebrare in casa secondo la licenza, che amplia non sia concessa, con qualunque sacerdote da te approvato sia secolare che superiore con loro regolare licenza, senza pregiudizio di qualunque giuria parrocchiale, sia la Resurrezione pasquale, la Pentecoste, e la Natalità di Nostro Signore Gesù Cristo, ed altre solennità degli anni e nei giorni festivi esclusi, nella sua e dei consanguinei, ed affini simili ed non affini in questa stessa casa i residenti, e i familiari, e che sia in oratoria rurale anche in presenza di loro ospiti nobili egualmente si possa celebrare liberamente, valendo così anche per chiunque soggiorni, e valga, la nostra licenza Apostolica concessa a tuo arbitrio, che conceda nonostante le Costituzioni, e gli ordinamenti Apostolici, e restanti contrari chiunque. Vogliamo inoltre che anche valgano, anche per i consanguinei ed affini predetti la Messa unica per gli stessi esponenti presenti che possano udire, e non mai celebrare, neanche per servizio di qualche familiare nel tempo detto della Messa almeno che non sia necessario alla stessa Messa, siano anche tenuti ad ascoltare la Messa nella chiesa durante i giorni festivi siano considerati minimamente liberi dal precetto. Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore per il Signor Cardinale Passioneo.
Giovanni Florio Sostituto.Segno Anello. Esibito et registrato fra gli atti Beneficiali della Gente della Curia di Sezze il giorno 7 Gennaio 1758.
                                                                                            Alessandro Lusana

 

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