Friday, May 6, 2016

                                                      Pecunia non olet
Magari gli ultimi risorgimentali nostrani potranno certamente inveire contro il patrimonio che la Compagnia della Carità ebbe in dono, perorando la distribuzione eque di beni in nome della fruizione repubblicana, con risorgimentale laicismo e anticlericalismo; ma dato che nel 1593, l’eroica Breccia di Porta Pia, non era ancora un dato storico, i testatari optavano anche per lasciti più o meno ubertosi a singole Compagnie religiose, che a dispetto di quanto si possa credere, spesso erano il conforto, non solo spirituale, di tanti indigenti
Testamento di Camillo Evangelista, copiato dal Libro degl’Istromenti della Confraternita della Carità
In Nomine Domini Amen. L’anno della sua incarnazione 1593 [a dì 11] del mese di Giugno, al pontificato di papa Clemente septimo l’anno secondo inditione sesta= Perché non ci è più cosa certa, che la morte, ma incerta qual ora io Camillo Evangelista di Sermoneta scrivo di mia propria mano, con li sette testimoni sottoscritti, dico, in primo, raccomando in prima l’Anime all’Onnipotente Iddio, et alla gloriosa sua Madre Maria, et a tutti i Santi, lascio, che in ciaschedun loco, che morirò sia seppellito alla Chiesa cattedrale invitate tutte le Chiese, che ivi sono, acciò et allo più cinque Chiese con una Torcia per Chiesa, et essendoci comodità farmi l’offitio sopra terra, che se faccia,, et non il primo commodo, che se facciano celebra cinque messe all’Altare privilegiato, et in altri altari dieci Messe, et poi se faccia in capo di otto di se faccia un altro offitio per l’Anima mia con vinti Messe…Io Camillo costituisco erede universale, et generale l’Archiconfraternita della Santissima Carità della Terra di Sermoneta di tutti miei beni, mobili, e stabili, presenti, e futuri, et tutte le cose, che possono appartenersi a me Camillo sudetto, intendendosi quest’Horto, il Prato qui sopra alla Madonna del Monte, il quale l’ho fatto fare io Camillo, come apparisce al testamento di mio Padre, che lascia a ciascheduno quello, che se ha fatto sia suo, questo l’ho retrovato io, è mio et per la legitima, e Trebellianica, et altro de mia Madre, che se pigli alli Terreni, che sono all’Anetto, et de tutte cose tanto mobili, che stabili la detta Compagnia le venda, et detti quatrini siano messi a frutti, et de questi frutti se mariti una Zitella vergine facendo de tutte una cartuccia, et a quella che verrà la sorte sia fatto senza fraude: et non bastando fino al numero di trenta scudi se habbi aspettare fin che li frutti siano di tal numero, et tutte quelle persone, che iscriverò a nome, et cognome voglio, che siano in prima di tutte le altre scritte di mano in mano: et morendo le sudette Zitelle senza legittima erede et che detta erede abbia ancora ella fatta erede debbia tornare alla detta Compagnia, et ne faccia detta Compagnia tanti paramenti di Altari, et altri con il mio nome…
Testamento del Dottor Metello Cifra, nel quale lascia due case per legato, alla Confraternita della Carità, col peso di due messe la settimana una della Croce, e l’altra de Morti
In Nome di Dio Amen. Anno del Signore 1588 Indizione 1 giorno 2 Mese dicembre Pontificato del Santissimo Signore Nostro papa Sisto V anno del suo pontificato quarto. Di fronte al Magnifico ed Eccellentissimo Signore Felice Sandro de Amerio e alla presente Terra di Sermoneta Sedente davanti al Tribunale nella Rocca di Sermoneta nella sua solita seggiola presso le Camere Pinctae in qualche sedia lignea l’infrascritto atto al Tribunale stesso deputato, né il Notaio infrascritto, e testimoni personalmente costituiti al Signor Oronzio figlio di Antonio de Candida di Sermoneta, e dalla Signora Orinzia figlia del fu Signor Metellio Cifra moglie del detto Antonio suo Padre asserendo al detto Signor Luogotenente, e a noi, Notaio e Testimoni che nella Terra di Sermoneta fu qualche Signor Metellio Cifra dello stesso Oronzo Ava Materna, che nei giorni prossimi passati volendo preparare il testamento, e la sua ultima volontà dichiarò apertamente ai testimoni, che in nessun modo con la morte quello fare non potesse, infatti dalla sua stessa ultima volontà, ed animo quando Antonio de Candida suo padre qui presente, come disse dal predetto Signor Metellio fosse più certo a lui stesso dicendo già aver disposto il suo ultimo Testamento, e quello fra le sua scritture così conscritte tenere, e secondo il tenore del conscritto volle reperire e disporre delle cose dette nel detto Testamento di mano propria del detto Signor Metellio, e perquisite le sue scritture fu trovato e volle disporre intorno alle cose dette nel Testamento e disporre delle sue cose dopo la sua morte. Questo è quanto detto dal Signor Metellio, e rirovato fu e volle disporre delle sue cose dette nel Testamento di mano propria del detto Signor Metellio scritto in due fogli di pergamena, ed è questo, esibendo a me Notaio e al Signor Luogotenente e Testimoni due fogli di pergamena similmente, ed in parte scritti con il concesso tenore= In nome di Dio Giesù Cristo amen costituito a me Notaio…In primo raccomandò l’anima a Dio Altissimo Creatore, e alla Beata Maria sempre Vergine suo Avvocato, volendo dopo la sua morte che il suo corpo debba essere seppellito nella Chiesa Cattedrale di Santa Maria di Sermoneta nella sua sepoltura associato ai Canonici, ed altri presbiteri Fratelli…Inoltre legò per la salvezza della sua anima due scudi alla Società del Santissimo Sacramento, altri due alla Società della Carità, uno alla Società del Rosario, ed uno alla Società  di Gesù congedando con comodità gli eredi infradetti…Inoltre per la salute dell’Anima sua, al Padre, alla Madre, e ai Figli lascia due Case esistenti in Sermoneta nella Contrada detta di Santa Maria, la Casa di Attilia Moglie di Eugenio di Camillo Dani, et la propria Casa dello stesso Testatore, che deve essere locata, e dare a pigione ad un Presbitero da nominare dallo stesso Testatore prima della sua morte, che debba celebrare due messe per la sua Anima…
                                            Testamentum Metalli Cifrae
In Nomine Domini Amen. Anno Domini 1588 Inditione 1 die 2 Mensis decembri Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Sixti pape V anno eius quarto. Coram Magnifico et Excellentissimo Dominus Felice Sandro de Amerio et ad presens Terre Sermonete Sedente pro Tribunali sedente intus Arce Sermonete in eius solito cubiculo juxta cameras pictas in quadam sedia lignea ad infrascripto actus pro condecenti Tribunali sibi deputatus, neque Notario infrascripto, et testium personaliter constitutus Dominus Orintius Filius Antonij de Candida de Sermoneta, ex quondam Domina Orintia Filia quondam Domini Metelli Cifra uxore dicti Antonij major quatuordicim annorum ut dixit minor tamen vigintiquinque cum presentia dicti Antonij sui Patris asserens coram dicto Domino Locotenente, nobisque Notario, et Testibus quod in Terra Sermonete fuit quidam Dominus Metellus Cifra ipsius Orintij Avua Maternus, qui hisce diebus proxime elapsis volens condere testamentum, et sua ultima voluntate declarare coram Testibus, nihilominus morte preventus illud efficere non potuit, de eius tamen ultima voluntate, et animo cum Antonius de Candida eius Pater hic presens, ut dixit sepe sepius a predicto Domino Metello fuisset certioratus eidem dicendo se iam disposuisse suum ultimum Testamentum, et illud pene set inter suas scripturas ita con scriptum retinere, et secundum illius tenores prout con scriptum reperitur velle disponere de rebus suis post eius morte. Hinc est quod mortuo dicto Domino Metello, et perquisitis eius scripturis fuit repertus velle disponere de rebus dictus Testamentus manu propria dicti Domini Metelli scriptum in duabus folis papiri, et est hoc, exhibendo mihi Notario coram dicto Domino  Locotenente et testibus duo folia papiri simul, et in parte conscripta tenoris vide licet=In nomine Domini Jesu Xristi amen constitutus coram me Notario…In primis autem recomandavit Animam suam Altissimo Creatori, et Beate Marie semper Virginis eius Advocate, volensque post eius morte corpus suum seppellire debeat in Ecclesia Cathedrali Sancte Marie de Sermoneta in eius sepoltura associatus ab omnibus Canonicis, et ab aliis Presbiteri Fratribus…Item legavit pro salute Anime ipsius Testatoris duos scutos Societati Sanctissimi Sacramenti, duos alios Societati Charitatis, unum Societati Rosarij, et unum aliud Societati Jesus solvendos cum commoditate eredij infrascripti…Item pro salute Anime ipsius testatoris, Patris, Matris, Filiarum reliquit duas Domos existens intus Sermoneta in Contrada dicta Sancta Maria, propre Domus Autilie Uxoris Eugeniis Cammilli Dani, et propre Domus alias ipsius Testatoris, que debeant locari, et pensionis dari debeant uni Presbitero nominandum ab ipso Testatore ante ipsius morte, qui dicere debeat duas Missas pro Anima…
Appalto del Forno della Comunità di Sermoneta, con diversi Patti.
In Nomine Domini Amen. Annus eius 1643. Indictione secunda, pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Dominus Nostri Urbani divina providentia Pape VIII, annus eius duodecimo die vero 17 mensis Octobris. In mei personaliter constitutus Petru Giudottus quondam Pauli filius de Sermoneta, qui sponte omni promisit, et se obligavit Comunitati Sermonete, et pro ea Domini Marco Antonio Columne Capiti Priorum, Jacobo Pitio, Felici Impernicato, Alexandro Corbano alias mallocca Prioribus dicte Communitatis Sermonete presentibus promittentes de rato, et prose alias mallocca Prioribus dicte Communitatis Sermonete presentibus promittentes de rato, et pro seiusque frati habit in forma pro Dominus Cosma Crucis eorum collega absente ita quod aliasde quibus cum presentia, et asistentia Admodum Illustrissimi et admodum existentis Dominus Ascanij Catalani Dominus Locotenentij generalis Sermonete pro se, suisque exercere eius Furnu incipindo a die presentis Instrumenti, et ut sequitur finiendo per tota die 15 Augusti proximi venturi anni 1635 et mantenere dicta Comunitate in venditionis panis sub infrascriptis capitulis, pactis, et conventionibus inter dictas Partes mutua hinc inde stipulatione interveniens hinitis, et firmatis, quorum copia mihi Notario infrascripto tradita fuit tenoris infrascripti, videlicet. In primis esso Pietro Guidotti si obliga fare tutto il Pane necessario per la Terra di Sermoneta, et alla Eccellentissima Casa per tutti li 5 d’Agosto prossimo da venire del 1635. Item, che il pane a baiocco bianco debba essere di undeci oncie, qual pane sia buono,  et recipiente, et staccato come si suol dire a gelosia ben staggionato, et cotto. Item si obliga far pane a decina buono, et recipiente per detta tutta stagione come sopra a baiocchi sette la decina, et di detto pane negro a decina ne debba fare una fornata almeno la settimana. Item vole detto Pietro, che il pane che farà a baiocco si debba pesare ogni mattina sino a mezzogiorno all’usanza di Roma, et non essendo pesato, et revisto dalli Grescieri non possi venderlo sotto pena di giulii cinque per volta d’applicarsi alla camera Ducale in caso et ritrovandosi detto pane freddo calare due oncie per palata, che sono sei pagnotte, non sia astretto a pagare cosa alcuna, ma caldo sia giusto: et pesato, che sarà una volta non si possi pesare più ne sia tenuto a cosa alcuna, et se calasse più de due oncie, et fusse più di un scudo per volta d’applicarsi come di sopra, et il pane si habbia a vendere a peso corrente cioè undici oncie a baiocco, et baiocchi sette la decina del pane negro: et se calasse tutto il forno più de due oncie volle esser tenuto alla pena di scudi doi, et alla perdita della metà del pane, cioè della fornata, che mancarà, d’applicarsi come di sopra. Item mancando il pane più di sei ore vole essere tenuto pagar la pena di giuli cinque per volta, purchè il lavoro stia impiedi, altrimenti vole esser tenuto non essendo il lavoro impiedi alla pena di cinque ducati, et niente di meno vole esser tenuto a fare il pane, et quante volte mancarà, tante volte vole esser tenuto alla pena, come di sopra, d’applicarsi come di sopra. Item vole detto Pietro che nessuno possi far pane a vendere, ne a biocco, ne a decina, senza pregiudizio però di quello, che ha concesso per Instromento la Comunità al suo Affittuario sopra questo particolare del Grano, et che non si facci altro, che un Forno in Sermoneta, et le fornare di Sermoneta possino vendere il fornatico, che li toccarà. Item vole poter vendere pane a chi parerà al detto Pietro tanto a Cittadini, come a Forastieri a grosso, et a minuto secondo li parerà, e piacerà senza incorso di pena alcuna, eccetto però alli Fidati di Sua Eccellenza, alli quali non possi esso Pietro vendere pane sotto pena di cinque giulii d’applicarsi come di sopra. Item vole, che li Signori Priori si oligano di mantenere detto Pietro in pacifico possesso durante detto termine, altrimenti quia sic et non alias. Item esso Pietro vole esser tenuto, et obligato a pigliare, et spianare per servizio di detto Forno il Grano dell’Eccellentissimo Signor Cardinale Caetano Patrone, che riceve la molitura delle Mole di Ninfa, et Portatura, et quello pigliarlo a cinque Rubbia per volta in dette Mole da misurarseli alla misura corrente, qual grano promette pagarlo manualmente, et in contanti a ragione di giulij quarantadoi il Rubbio et non pagando il detto grano in contanti, non vole esser tenuto l’Eccellentissimo Signor Cardinale et per esso il Signor Filippo Piovezzica suo Agente a darli grano, et che detto Pietro Guidotti non possi, ne li sia lecito sotto qualsivoglia pretesto pigliere a spianare grano di altre Persone, etiam in minima quantità, sotto pena di scudi venticinque, et di tre tratti di corda da darseli in publico ipso facto contravenendo a pigliare, o compare, o spianare grano di altri, eccetto quello dell’Eccellentissimo Signor Cardinale. Item vole il detto Eccellentissimo Signor Cardinale, et per esso il Signor Piovezzica suo agente esser tenuto et obligato dare, et consegnare al detto Pietro Guidotti Fornaro tutta la quantità di grano per servizio di detto Forno di Sermoneta al prezzo sopradetto, mentre il detto Pietro Fornaro lo pagherà in contanti, il quale non pagandolo in contanti, non sia tenuto l’Eccellentissimo Cardinale, et il detto Signor Filippo Piovizzica suo Agente consegnarli, et darli grano in nessun modo…Actum Sermonete in Domo solita habitationis dicti Petri Guidotti in Regione Burgi juxta suos fines presentibus Antonio quondam Augustini de Rocco filio, et Carolo quondam Camilli Semenze filio de Sermoneta Testibus ad predictas.
                                                                                                         Alessandro Lusana

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