Friday, May 6, 2016


Lex mutanda est
La legge certamente deve essere rispettata come anche, all’esigenza, cambiata nel suo valore intrinseco ed oggettivo per adeguarla alle nuove esigenze sociali ed umane rapportabili direttamente alle abitudini che tendono ad evolversi e quindi a modificare gli assunti morali; quella del furto resta pur sempre un pessimo costume, ma esiste, esisteva ed esisterà sempre, finché la volontà di potenza prettamente umana sussiterà, ossia finché l’umano genere persevererà nella sua presenza fisica e naturalmente concreta; Sermoneta non è certo eccezione, e la legge provvide, con Guglielmo Caetani, Signore di Sermoneta, a reprimere la cattiva abitudine di cui prima; ma l’evoluzione giuridica ovvero, in senso morale, regressione, del contesto sermonetano, lo si evince dal cementificarsi di supporti legislativi che devono sancire pene rapportate alla gravità del reato; nulla di particolarmente entusiasmante, poiché ovvio, ma un modico particolare nel testo legislativo identifica una franca evoluzione, intendo il passo in cui il testo recita: Principe obviare per quanto si può a tutti li scandali et pericoli che nel suo stato possono occorrere, et maximamente a quelli di li quali il Statuto puocamente ne parla, qui emerge un’evoluzione alquanto sostanziale nella Universitas sermonetana, ossia se uno statuto precedente, credo sia quello che mi appronto a pubblicare ed ancora inedito del 1504, non contemplando ampiamente la dinamica del furto, si dovette provvedere all’esigenza legislativa con un sussidio statuale adeguato alla nuova piaga che, forse, emergeva con netta prepotenza; quindi un cambio assai concreto delle certezze legislative e delle sanzioni che dovevano essere perorate; da cui una netta modifica della socialità, che intervenne evidentemente per una condizione economica che marcava una deficienza notevole, dato il bisogno di sancire le sanzioni riguardo al furto. Quindi la legge non è solo un documento legislativo e giuridico ma anche un signum temporum che desta interesse per i diversi ambiti di indagine storica, quali quelli economici. Il medesimo signum precitato emerge con maggior risolutezza anche nel cambio, ossia incremento dei Priori che devono curare gli interessi cittadini con altre modifiche statuali da considerare; Priori provenienti dalla stessa popolazione, certamente connotati da attributi di rilevante emergenza sociale che Francesco Caetani accolse pienamente; una netta sensibilità politica che vede una sorta di osmosi fra il popolo, variegato, ed il sovrano, che incontra le necessità, quindi le garantisce, con il suo potere legislativo e decisionale. Ma il contesto meramente lesivo che sovviene da un’aggressione viene ulteriormente affinato a livello giuridico dal primo capitolo qui riportato, che richiede una sanzione maggiormente severa per gli aggressori; rilevando che lo Statuto succitato contempla sommariamente tale reato; probabilmente la popolazione era incrementata durante la seconda metà del Cinquecento e le divergenze aumentavano, gli stranieri, o meglio allogeni, erano molti, lo affermo con certezza dopo un’accurata ricerca sulla popolazione sermonetana, dal 1575 sino ai primi anni del XIX secolo, dove risultano rappresentati corsi, francesi, tedeschi, romani, fiorentini, pisani; inoltre non mancano carpinetani, bassianesi, coresi, setini ecc.; quindi anche le usanze e le moralità tendevano a conflagrarsi, secondo Guicciardini, quello che a Firenze è reato a Ferrara è legge; da cui una divergenza interpretativa ed etnica che poteva evolversi verso individuali moralismi.   
Statuta  Terrae Sermoneti[1]
Volendo lo Illustrissimo Signor Camillo Caietano Signore di Sermoneta et altri luochi come si conviene ad ogne buono et justo Principe obviare per quanto si può a tutti li scandali et pericoli che nel suo stato possono occorrere, et maximamente a quelli di li quali il Statuto puocamente ne parla accio li suoi subditi non s’habbiano così facilmente et pericolosamente ad offendersi, et di loro male oprare gloriarsi. Da parte et expressa commissione di Sua Signoria Illustrissima si notifica fare banno et espresso commodamento a tutte et singole persone di Sermoneta, o abitanti in essa di qual si voglia grado, stato o conditione se sia che non ardischi ne presuma tirare con archibugi o scoppi di qual si voglia sorte ad Huomini et tirando et non approntando quello il quale tirargli caschi in pena di cinquantadue carlini da applicarse alla corte di Sua Eccellenza ipso fatto et affrontando in qualche parte di la persona che non restasse stroppiato o signato l’offeso caschi in pena di due et cinquanta simili da applicarsi come di prima et di tre tratti di corda, et restando stroppiato et debilitato alcuno membro de l’offeso o signato per tal botte in qualche parte di persona caschi in pena di cinquanta scuti di oro da applicarse come di sopra  et di uno tratti di corda da darseli in ognuno delli casi pridotti inremissibilmente, et morendo l’offeso di tal botta di Archibugio o di scoppi tirati caschi in pena di la vita. Et in ognun de li prefati casi alla medesima  pena. Chi facesse tirare o consigliasse o comandasse che fosse tirato o chi lo sapia(…)notificarlo infra termine di tre giorni sotto pena di venticinque ducati simili da aplicarse como di sopra et notificandolo alla Corte et accusandolo(…)recito in Juramento essendo homo digno di fede,(…)dichiarando che il presente banno s’intenda non solo ne la Terra di Sermoneta, ma fuori ne la campagna, et in ciascuna parte del suo Stato, et che habbia forza, et vigore come se fusse Statuto. Et accio nullo possi pretendere ignoranza del presente Banno, s’è fatto bannimento per Leonardo publico mandataro et trombetta di Sermoneta in la piazza et altri luochi soliti et consueti affisso alla prima  cossa di la Loggia di la piazza. Sigillato alli altri statuti. Nostro solito sigillo et s’è messo et aggiunto all’altri Statuti. Quod infrascipta sunt, vera esse, et observanda, responsione assero. Ego 2 d’anno 92 Potestate quibus addo, quo Potestate audire semper expedire sumarie, imputinori, et male in rigenerans audacia reprimere, accusatuum in dannis datis innocentie consolatione male…
 
De furto
Fur qui occulte furatur, nostro primo furto, si res subrepta non excedat valore bolonenorum quinque in boloninorum XXX condemneto a bononensis quinque usqe ad decem, in Julis quinque, a decem usque a vigenti in juliis decem a vigenti ad quadraginta in juliis vigenti, a quadraginta usque ad trecentum in juliis sexaginta, et in duplo valori rei subtractae. Ad trecentum vero  supra scutis decem, et praeterea in tribus tractibus funis, in pullio infirendos condemnetur. Pro secondo autem ad trireme per omnium mittatur(…)ut de esculentis, et poculantis esigui valoris, quo casu, mitiis iudicis arbitro condonetur, qualitate personae considerari.Pro terbio vero furto laqueo furca, suspendatur[……]parum profeto minor poena[…] et aliorum exemplum, profutura est vilitas rei subtractae, furi ita consuetudi[..]esse sancimus quandoavider convietudi furando non valor rei spectanda est Haec autem vari iubem quam vis pro precedente vel praecedentem furtis non fuerit condemnatus. Furtum vero, magnam, aut enorme, vel atrox quanimus semel patratum, loco, et tempore, quantitate, ac qualitate personae consideratis, etiam usque ad mortem inclusive nobis prius vel successoribus  nostris certioribus factis iudicis arbitrio puniatur.Die XX Septembris 1587 susprascriptum statute reformationium de furto fuit per Magnificum et Excellentissimum Agapetum Gidetum de Lunatis Rome Potestate Sermoneta de mandato Illustrissimi et Reverendissimi Abbatis Camillus Caietani servari mandatum ac publice lectura in loco Sermoneta praesentibus et bastantibus Magnifici Censuarii Sermonetae, Petro Cella, Francisco Flemarosio, Francisco Sicciolante, Francisco Vangelista pro Populo Sermonetae  vocato ad sonum tubae ad hunc effectum.
Intorno al furto
Il furto chi occultamente compisse un furto, se il primo furto, se la cosa sottratta avesse un valore pari fra i cinque bolognini a trenta bolognini venga condannato, da cinque bolognini fino a trenta, a giulivi cinque, a dieci fino venti a giulivi dieci, da venti a quaranta in giulivi venti, da quaranta fino fino a trecento in giulivi sessanta, e fino al doppio del valore della cosa sottratta. A trecento su scudi dieci, ed inoltre a tre colpi di fune. Inoltre per il secondo alla trireme per tutti sia inviato(…), e se il valore fosse esiguo il giudice emetta a suo arbitrio il condono della pena, considerando il valore della pena. Per il terzo furto sia prevista la pena capitale, sia sospeso(…) parimenti sia esposta la minor pena anche per altri esempi, proferendo il modico valore della cosa sottratta, il furto così alla consuetudine(…)sanciamo e quando conviene al furto se il valore della cosa rubata non sia ispezionato è questa vario ordine quanto vuoi per la precedente condanna al furto. Il furto in verità, di grande cosa, ovvero enorme, ovvero atroce sia preparato, nel luogo, e nel tempo, la quantità, e la qualità della persona considerata, fin anche alla morte per noi e nostri successori scritto il giudizio e con giusto arbitrio sia punito. Il giorno 20 settembre 1587 il soprascritto statuto riformato intorno al furto fu dal Magnifico ed Eccellentissimo Agapito Gideto di Lunati di Roma Potestà in Sermoneta per mandato dell’Illustrissimo e Reverendissimo Abate Camillo Caetani per conservare il mandato e dare pubblica lettura in luogo di Sermoneta ai presenti e sufficienti Magnifici Censori di Sermoneta, Pietro Cella, Francesco Flemarosio, Francesco Siciolante, Francesco Evangelista, per il popolo di Sermoneta convocato al suono della tromba e quindi ad effetto.
(Libro de consegli del 1636)Copia.                    Costituzioni fatte dal Signor Duca
Noi Don Francecso Caetano Duca Ottavo di Sermoneta, Marchese di Cisterna Signore di Bassiano, Ninfa, et Santo Felice. Perché l’anno 1624 che il governo di quattro Officiali che duravano un’anno da noi eletti, et così trovano essere stato osservato da nostri Predecessori non veniva in utile del Pubblico, fu risoluto di crescere il numero sino alli dodici mutando ogni quadrimestro quattro di loro, et essendo seguito così tutti questi anni l’esperienza maestra delle cose ha insegnato, che tale amministrazione è sempre passata con poco utile, anzi con evidente danno del Pubblico, con nessuna soddisfazione de nostri vassalli di Sermoneta, quali desiderosi, che il governo della Comunità possa con maggior diligenza, sollecitudine, et cura con espresso memoriale di grazia numero di essi vassalli sottoscritto, et a noi presentato ne suplicorno, che ci degnassimo di mutare forma di governo con tornare ad eleggere il Magistrato di quattro, che duri un’anno come prima si usava sopra avendo noi lungamente, et sollecitamente pensato, e discorso più, et più con la più sana parte de nostri Vassalli, et avendo da loro inteso le cause di tal motivo, et dimanda, che parendo a noi giuste, e ragionevoli avendo maturamente considerato quanto in questo negotio si doveva considerare inclinando benignamente alla preghiera di detti uomini di Sermoneta, et di detta Comunità. Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che per l’avvenire inviolabilmente si osservino le seguenti nostre costituzioni. 2)Che il governo, et amministrazione delli beni et ragioni della detta Comunità sino eletti cinque Priori il primo de quali sia chiamato Capo Priore, che  sia Dottore, o delli Principali di Sermoneta, et un Camerlengo rappresentino tutto il Corpo della Comunità di modo, che tutto quello, che sarà fatto da loro deliberato, et decretato nel modo, et forma, che si dirà nelli seguenti Capitoli habbia forza, e vigore come se fusse stato, et decretato da tutto il Popolo della Comunità predetta. 3)et perché in alcune cose gravi concernenti al Pubblico come locare membri della Comunità, o d’imporre nuovo peso, o in occasione di raccolte, o d’altro come più a basso si dirà non si stia al solo parere delli cinque, nomineremo dodici Consiglieri, che uniti con li cinque Priori, et Camerlengo stabiliscano, et determinano in Congregazione quello, che si dovrà fare, et che l’offitio delli detti Priori duri un’anno, et che essi debbano nel principio del loro officio, et con giuramento promettere esercitare la loro carica bene, bona fide, senza loro dolo o fraude, e di perseverare, e mantenere la Terra di Sermoneta, et li homini, et Abitanti di essa sotto l’obbedienza, fedeltà, et sogettione nostra, et di nostri successori, difendere in quanto possono li beni, et ragioni del Comune, et ricuperare le cose diperse, o da altri forse occupate, et fare ogni altra cosa spettante alla tranquillità, et pace della Comunità, et delli uomini, et abitatori di Sermoneta, et del nostro Stato. 4) Li Priori, et Comunità abiano un Cancelliero che sia Notario idoneo degno di fede il quale assista continuamente appresso li detti Priori, che scriva tutte le proposte deliberazioni, et decreti, che si fanno dalli Priori, et Consiglieri, nella Congregatione, e si roghi di tutti l’Istrumenti, che si fanno pro tempore in un Libro particolare dalla medesima Comunità, et di quelli debbia dare di quando bisognarà copia alli Priori senza pretendere alcuna sorta di mercede si di rogiti, come copie oltre a quella, che se li da ogn’anno cioè di scudi diciotto, e li emolumenti del Sigillo, et sia tenuto fare tutto quello, che si dirà nelli seguenti capitoli. 5)Priori, che saranno pro tempore non possano per se stessi esigere, riscotere, toccare, e maneggiare robbe, o denari della Comunità sotto pena di un’anno di esilio dal Nostro Stato, et di scudi cinquanta d’applicarsi per la metà alla nostra Camera, e l’altra metà alla Comunità predetta. 6)Che li Priori debbano governare e fare tutto ciò è necessario per la Comunità in detto anno concorrendo la maggioranza di essi nella risolutione, eccetto che nell’imponere novi pesi, affittare, locare, vendere membri della Comunità, far provisioni di grani, affittar forni pigliar denari a censo in poca, o molta quantità, allumar candele, elezione di Medico, e Mastro di Scola, e li offiti minori et altre cose urgenti non chiamato il corpo della Comunità consistente nelli Priori, Camerlengo, e Consiglieri che avesse da seguire come appresso si dirà, dichiarando per nullo, et invalido ogni contratto, et di nessun valore. 7)Li Priori doppo, che averanno giurato debbono fra tre giorni prossimi congregarsi insieme con il Cancelliero, et Consiglieri e nominare, eleggere, et ordinare con il consenso, et approbatione nostra doi Abbondantieri, quattro Groscieri o Soprastanti, quattro Acquaroli, o Stimatori, doi Mastri di Campo, quattro Paceri, un Procurator de Poveri, doi Mastri di Strada secondo la consuetudine osservata quali s’intendano eletti, et fedelmente fatti quando da noi saranno approvati se saremo nel Stato, se non dal nostro Luogotenente, comandando, et esortando a chi toccarà, fare elettione di uomini pratichi, et da bene, non interessati ma fedeli, di bona vita, et conditione, et timorosi di Dio, quali così eletti debbano giurare di bene, e fedelmente con sincerità, e diligentia senza eccezione di persona esercitare il loro officio. 8)Che li Consiglieri subbito, che saranno eletti, e nel principio del loro officio debbano giurare avanti il nostro Luogotenente, et alla presenza delli Priori per rogito del Cancelliero della Comunità di andare alla Congregatione ogni volta, che si sarà intimato, e di là non partirsi se non saranno licenziati dalli Priori, e nel dare il loro voto si spoglino d’ogni interesse, et affettione avendo l’occhio solo al servitio di Dio, et utile del Pubblico, et il tutto si facci con fedeltà, et secondo il lor giudizio senza affettione, passione, o odio, e prezzo o preghiere d’altri, ma secondo che crederanno essere spedienti al Pubblico, e comodo della Comunità sotto pena di chi contravverrà di assistere, o partirà alla Congregatione senza licenza la prima volta di cinque giulii da pagarsi di fatto la seconda di un scudo, la terza di quindici giulii d’applicarsi, et pagarsi come di sopra. 9)L’officio delli Consiglieri volemo, che duri un’anno, et poi a nostro arbitrio da confirmarli, o rimovere secondo il merito, o demerito di ciascheduno. 10)Dichiariamo, et volemo, che l’offitio del Camerlengo sardi riscotere tutte, e singole entrate, crediti di qualsivoglia somma della Comunità da essa assignatili, e pagar li debiti della medesima Comunità con mandato però scritto dal Cancelliero sottoscritto almeno da tre Priori, cioè dal Capo di essi, et doi altri Priori, et in assenza del Capo Priore da tre altri delli Priori con il Sigillo della Comunità, et se esso Camerlengo pagherà altrimenti sia suo danno senza speranza de ripeterli, ne se li mandi fuori delli conti. Debbia anco detto Camerlengo nel principio del suo officio dare idonea sicurtà a contentamento delli Priori, et consiglieri di rendere bono, et fedel conto della sua amministrazione restituire fatti li conti quello si resterà in mano. Che il detto Camerlengo debba havere un Libro legato et sigillato con il Sigillo della Comunità da darseli dalli Priori, nel quale debba bene, e fedelmente scrivere, et annotare chiaramente, et distintamente di giorno in giorno tutto quello, che esigerà, et pagare et quanto li entrerà in mano, et debba anco tenere appresso disse una filza tutti li mandati per ragioni de quali haverà pagati, acciò a suo luogo, e tempo quando renderà conto possa mostrarli sotto la pena della perdita di quello, che averà pagato e scudi doi per ogni che contravverrà d’applicarsi come di sopra, al quale per sua provisione ogni Anno se li dia scudi due per cento di quelli che maneggiare nel suo anno. Che il Cancelliero della Comunità habbia tre libri da consegnarseli dalli Priori legati, et Sigillati con il Sigillo della Comunità, in uno de quali scriva tutti li rogiti delli Istromenti, che si faranno pro tempore per servizio della Comunità, et in un altro quale sarà chiamato Registro, o rincontro esso Cancelliero registri tutti li mandati, o bollettini, et ordini la giornata, che farà da verbo ad verbum tutte le minute delle lettere, che scriverà a nome delli Priori, e Comunità, li quali Mandati, ordini, e lettere siano nel detto registro da quelli medesimi Priori, che sottoscriveranno li Mandati, et ordini, et che sigilleranno le lettere nell’istesso tempo, che li Mandati, et ordini si sottoscriveranno, et le Lettere saranno sigillate come di sopra acciocché il detto registro serva nelli conti, che si renderanno dalli Priori, et Camerlengo sotto la pena della privazione dell’offitio, et perdita del suo salario, et inoltre debba una o più filze di tutte le scritture sotto le medesime pene. Con il Sigillo della Comunità debba stare in mano del Capo Priore, et in sua assenza di un altro Priore a dominazione del capo Priore. Occorrendo, che uno delli Priori, o Consiglieri vada in servitio della Comunità fuori di Sermoneta in altre Città, o terre non pernottandovi non abbia più di doi giulii il giorno, et il Cavallo sarà pagato dalla Comunità, et pernottando fuori il cavallo habbia cinque giulii il giorno per il suo vitto, e cavallo, ma in quelli giorni, che starà senza cavallo li si diano quattro giulii il giorno, e non più, et in ogni caso sempre le mercede del cavallo sia pagata dalla Communità. Nessuno di quelli, che saranno eletti ad officio possa ricusarlo sotto pena di venticinque scudi per ciascheduno, che contravverrà d’applicarsi come sopra, et non di meno sia con opportuno rimedio ad accettarlo, et esercitarlo, il che non abbia luogo quando averà legittima scusa, o impedimento da giudicarsi da noi. Li Priori non possano far radunare li Consegli a far Congregatione per far proposte, risoluzioni, et decreti senz’ordine presente, et intervento del nostro Luogotenente, et in sua absenza del Podestà, o di altro Giudice, che sarà deputato da noi a questo affetto sotto pena tanto pecuniaria quanto corporale d’arbitrio nostro et de nostri successori, et della nullità di tutto quello che sarà stato fatto, risoluto, dichiarato, et decretato nella detta Congregazione vogliamo, nel Libro della Congregazione il nostro Luogotenente, o altro Giudice, che vi sarà intervenuto, et li Priori, et cancelliero, che ne sarà rogato si sottoscrivano. La Congregazione non si intenda valida nelle risoluzioni, et decreti, che in essa saranno fatti abbia alcuna forza, e vigore se in quella non saranno stati presenti il nostro Luogotenente, o altro Giudice, tre Priori almeno comprendendovi il Capo Priore quando non sarà absente da Sermoneta, il Camerlengo, et almeno nove delli Consiglieri se non saranno impediti da assenza, o infermità. Che li Priori tre di essi congregandoci il Capo Priore quando non sarà absente da Sermoneta il giorno prima, che si congreghi la congregazione debbano far intimare con ordine del nostro Luogotenente dal Mandatario li Priori, Camerlengo e Consiglieri come il giorno seguente ad un’ora destinata debbano trovarsi al luogo solito della Congregazione, et il Mandatario avanti che la Congregazione si cominci debba referire in scrignis in mano del Cancelliere d’aver fatta l’Intimazione, la quale riceuta, et passata l’ora intimata si scriva il luogo della Congregazione, et si faccino le proposte, et risoluzioni come è nelli seguenti Capitoli. Le proposte si doverano fare dalli Priori che saranno presenti alla Congregazione, et scrivere dal Cancelliere nel Libro a dettatura del Capo Priore se vi sarà, o d’altro Priore nel medemo Libro si doveranno scrivere, e notare le risoluzioni, che si faranno nella Congregazione doppo le dette proposte; fatte le proposte si servi il silenzio da tutti, ne alcuno parli alla Congregazione se non sarà stato terminato dalli Priori, o di lor licenza  sotto le pene espresse. Nessuno ardisca rispondere alla proposte se non sarà andato a sedere nel luogo destinato, eccettuandone li Priori, alli quali sia lecito rispondere dalli loro luoghi, o seggie, et nessuno abbia ardire di dire, et proporre cosa nuova, ma rispondere alla questione proposta dalli Priori, et scritta dal Cancelliere, et dire il suo parere una volta sola se non volesse corroborare, o meglio decifrare il suo detto, nel qual caso gli sia lecito per una volta sola, e nell’arringar nel rispondere alle proposte si debba fare dalli Assistenti secondo l’ordine saranno chiamati. Il Cancelliere debba scrivere, et annotare nel libro della Congregazione i nomi, et numero delli Priori, et Consiglieri, che vi saranno presenti, et pigliare il numero delli voti dati per le questioni proposte del numero delle fave, o ballotte esprimendo chiaramente quante fave, o ballotte saranno trovate nella bussola per la parte affermativa, et quante per la negativa, acciò che da questo si possa conoscere quello sarà stato concluso, et risoluto. Tutti li decreti, et risoluzioni si debbano fare, et ricevere con fave, o ballotte le quali si mettano segretamente nella Bussola, et non altrimenti viva voce et li voti, et decreti pigliati altrimenti siano nulli, et di()niun valore, et momenti, ne il Cancelliere debba annotarli. Li Priori. Li priori che saranno pro tempore otto giorni avanti, che finischino il loro officio faccino una lista di quaranta persone da eleggersi da noi li Priori, Camerlengo, Cancelliere, et Consiglieri per l’anno seguente, de quali quelli, che saranno confirmati da noi, o da nostri successori s’intendano essere veri Priori, et Consiglieri, et ripresentino tutta la Comunità predetta, riserbando a noi per questa prima volta elegger li Priori, Consiglieri, Camerlengo, et Cancelliere. Il Cancelliere della Comunità sia tenuto, et obligato il primo giorno, che entrano li nuovi Priori, Camerlengo, et Consiglieri pro tempore leggere pubblicamente li sopradetti nostro ordini, et costituzioni in presenza di tutti gl’altri officiali sotto pena di dieci scudi per ciascuna volta, che contravverrà d’applicarsi come sopra. Che il detto Cancelliere registri li presenti Capitoli, et costituzioni nel principio del Libro delle Congregazioni, et tenerne un’altra copia affissa nella Cancelleria della Comunità acciò tutti possano vederla. Il Duca di Sermoneta. Ego Dionisius Gallus publicus Notarius, et Cancellarius extraxi ex suo originalis. Loco + Signi.


[1] R.A.C, Misc.44/33. (Aggiunte di Camillo Caetani)1504-1519.

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