Voce armigera
Un’istanza documentaria però
si levò anche dai disciplinati soldati sermonetani, che chiesero determinati
privilegi ed il compiuto rispetto degli stessi, ed inoltre che i subalterni
rispettassero i ruoli e la gerarchia ben ripartita all’interno dello stesso
corpo armato; forse qualche esagerazione emerge quando chiedono la concessione
di giochi che la legge non proibiva, ma per l’epoca, motivo di grave ed
indecoroso atteggiamento soprattutto per chi doveva rappresentare il Ducato
sermonetano ed il suo Signore, aderendo sia alle leggi istituite che a quelle
ufficiosamente e conformisticamente accolte con integro spirito di partitanza,
ossia la retta moralità, che restava all’epoca, come oggi, il motivo principe
di una felice rappresentanza, anche e soprattutto morale, oltreché estetica, da
cui non poter prescindere. Inoltre da notare che i privilegi erano, rispetto
alla popolazione comune assai più estesi, non è certamente da imputare ad uno
spirito di fanatismo militarista dei Caetani, ma, credo, solo per placare
spiriti che potevano essere sia fedelmente aderenti alla legge caetanea come
avrebbero anche potuto opinare sulla stessa ovvero, eventualmente, perorare e
condurre una azione belligerante all’interno dello stesso paese. Considerando
seriamente le istanze, dopo una accurata lettura del documento riportato, i
privilegi concessi non sono davvero eccessivi, quindi una retta professionalità
che veniva espressa tramite richieste non certamente esose, il che palesa un
retto spirito sia di corpo che di ferma disciplina; si deve valutare inoltre
che le armate, indipendentemente da qualsiasi luogo da proteggere erano vitali,
nell’accezione letterale del lemma, per la salvaguardia della popolazione come
del potere istituito, quindi i soldati erano un fondamento specifico per la
stessa vita del paese, e avrebbero potuto certamente condizionare le stesse
scelte signorili, se avessero avuto la coscienza oggettiva e consapevole della
loro importanza, ma purtroppo, ovvero fortunatamente, in base alle singole e
personali valutazioni dei miei quattro
lettori, di manzoniana memoria, non
avevano tale retta consapevolezza; l’assuefazione all’inferiorità sociale era
un dato oggettivo, quantunque non ancora sancito dalla psicologia, assuefazione
che all’epoca era definita come habitus,
in senso giuridico, ovvero decoro.
Francesco Caetani Duca di Sermoneta, e di San Marco, Principe
di Teano, Marchese di Cisterna, Signore di Bassiano, Ninfa, e San Donato,
Barone Romano, e Grande di Spagna di Prima Classe[1].
Desiderando Noi, che gl’Officiali, e Soldati della Milizia
della Nostra Terra di Sermoneta siano distinti, e trattati a differenza
degl’altri Nostri Officiali, e che abbiano a godere tutti quei privilegi,
onori, ed esenzioni, ne’ tempi trasandati hanno goduto per concessione
fattogliene dalli Nostri Antenati, affinché con maggior fraquenza assistino, e
siano vigilanti alle funzioni della Fortezza, ed in tutt’altro, che riguarda il
Nostro servizio, perciò di Nostra volontà condiscendiamo a concederli tutti
quelli privilegi che poi anno per anno si troveranno annotati quali vogliono, e
comandiamo a chiunque spetta, che siano esattamente osservati sotto pena della
Nostra disgrazia, ed oltre ad arbitrio. E siccome è ben giusto ancora, che i
soldati ascritti a detta nostra Milizia, quali goderanno li detti Privilegi
abbino i loro pesi, così vogliamo, che anco loro debbano esser soggetti a tutto
ciò, che viene da Noi contemporaneamente ordinato. E primo doveranno essere
obbedienti alli loro Officiali in occasione del Nostro servizio. 2)Doveranno
avere il vestito da soldato, Archibugio di giusta misura, Spada, e Baionetta
con sufficiente munizione. 3) Doveranno essere ben vestiti, e con le loro Armi,
quali non possino in verun conto rendere, ed ingegnare, comparire nelle Mostre
generali dell’Anno. 4)Che ogni si batterà la Cassa debbano subbito accorrere vestiti, ed
armati sotto la pena dell’arresto per tre giorni se non passeranno attestato di
legittima scusa.5)Che ciuschedun Officiale, cioè Capitano, Tenente, Alfiere,
Sargente debba tenere l’insegna destante la sua Carica.
Privilegi
All’opposto poi vogliamo primieramente, che non sieno
molestati quando anderanno cantando di notte per puro divertimento, ogni volta
per altro, che non cantino canzone disoneste, oppure con pretesto di canto non
offendino l’onore altrui, ne quali soli casi il Giudice possa procedere, come
non fosse soldato, e non possa portar Armi insidiose, ma solo la semplice spada
e patente da soldato. 2)Che possino portare per tutto il Nostro Stato Spada, e
coltello non proibito di giorno, e di notte con lume, e senza lume, e che
possino andare a caccia ad Uccelli, ed animali non proibiti, ed in luoghi non
vietati nelli Nostri Bandi, e di già agl’Officali, che possino portare ogni
sorte d’Armi eccettuate le proibite dalle Costituzioni, e Bolle Pontificie. 3)
Che essendo trovati a giocare a carte,
dati, ed altri giuochi permessi non possa il Giudice procedere contro di essi. 4)Che
non possino essere condannati a pene infami, cioè Galera, Berlina, e Frusta se
prima non siano cassati dal Rollo. 5)Che non possino esser carcerati da Birri,
ed altri Ministri di Giustizia in tempo, che non si ritrovano vestiti da
soldati stando in fazione. 6) Che non siano molestati con mandati per debiti
Civili se prima dall’Officiale Maggiore non sarà passato l’Ostendator per tre
giorni di tempo al Mandato, passati i quali facendosi l’esecuzione di esso
sieno tenuti al pagamento solamente di mezza cattura, e dandosi il caso, che
s’incontrasser ad esser spedito il mandato nel tempo che sarà battuta la cassa
debba godere otto giorni di tempo prima, che venga eseguita da computarsi dal
giorno, che sarà battuta la
Cassa. 7)Che il soldato, quale averà servito vent’anni, o che
sia inabile per il servizio prestato goda li stessi privilegi, ancorché fosse
casso dal Rollo, e rimpiazzato l’altro in suo luogo. 8)Che gl’Officiali, e
Soldati tanto se saranno attori, quanto rei, e così se vincono, o sieno vinti
nelle liti civili, o Cause Criminali per la parte loro, ancorché la causa sia
tra Soldato,e non Soldato, non potranno
astringersi a pagare fuorché la metà delle Catture, Sportule, Notule di
decreti, accessi, e qualunque altro atto
giudiziale, che si faccia in tali cause al Giudice, Cancelliere, ed esecutori,
benché le Cause non fossero militari, quando però non sieno di delitto infame,
per il quale ne sia seguita prima la Cassazione del Soldato, ordinando, che il Giudice
Cancelliere, ed esecutori quali contravverranno a queste esenzioni, sieno
tenuti del proprio alla restituzione del doppio, ed altre pene a Nostro
arbitrio. 9) Che accadendo rissa tra Soldati, e Soldati overo tra questi, e non
soldati nell’annual servizio della Milizia, o fuori di essa, purché non sia
seguita morte, mutilazione di membro, o alcuno di essi rimasto stroppiato, o
sfregiato siano essi Soldati dal capitano, o altri in di lui difetto giudicati,
e puniti more belli, o in altro modo terminar le differenze loro, purché ciò
segua in termine di tre giorni doppo la rissa, ed esibita, che sia in
Cancellaria la pace nel detto termine non possa il Giudice, e Cancelliere
procedere contro di loro con carcerazione, o altr’atto, ne astringere i
medesimi a pagamento di sorta alcuna, ma siano spediti gratis ubique come se
tal rissa non fosse seguita rispetto a Soldati, potendo procedere, come sarà di
giustizia contro quelli, che non sono soldati, ma non seguendo, ne riportandosi
in actis la pace nel termine delli tre giorni, il Giudice possa, spirati però i
tre giorni, procedere contro di essi soldati ancora, osservando però
l’antecedente capitolo intorno al pagamento, che non deve oltrepassare rispetto
a Soldati la metà; e perché si tolga ogni sospetto, che le dette paci, benché
esibite in actis si possano perdere, ordiniamo, che li Cancellieri debbano
tenere un Libro a parte, in le registrino di volta in volta, che saranno
esibite, o almeno notarle, per la quale esibizione i cancellieri non possin
pretender più, che un grosso, ancorché nella medesima pace fossero compresi più
soldati. 10)Che succedendo il capo, che il Giudice sia necessitato di
sottoporre all’esame o sia per causa Civile o Criminale qualche Soldato, debba
domandarlo al Capitano, al quale ingiungiamo, che senza ritardo subito ordini
al Soldato a portarsi dal Giudice per poterle esaminare, e così vogliamo
ancora, che il Giudice, e rispettivamente il Capitano, pratichino in qualunque
altro comando, che dal Giudice medesimo potesse giustamente darsi a i Soldati.11)Finalmente
ordiniamo, e comandiamo, che nascendo disputa intorno all’interpretazione di
detti Privilegi, il Giudice non possa per se stesso dichiarare, come più gli
piace, e venire ad alcuna risoluzione contro de Solati, ma prima debba scriversene
a Noi, per sentire la giusta dichiarazione; ed acciocché non possa allegarsi
ignoranza di detti Privilegi, che da Noi saranno sottoscritti, vogliamo, che
una copia de medesimi si conservino all’Archivio, altra se tenga dal capitano,
ed altra se n’affiggerà in cancellaria a pubblica vista unitamente con il Rollo
degl’Ufficiali, e Soldati della Milizia. Ditto nel Nostro Palazzo Ducale di
Cisterna questo dì 20 Luglio 1780. Francesco Duca Caetani. Nicola Bartolomei
Segretario.
Soldati
Copia. Privileggi, et gratie, che concede il Signor Cardinale
Caetano alli Soldati del suo Stato descritti nella Militia d’Archibugeri a
Cavallo. 1)Primariamente Sua Signoria Illustrissima fa esenti li sudetti
Soldati da tutti comandamenti tanto personali, quanto de Cavalli, eccetto, che
per uso di sella per servigio di Casa dentro allo Stato di Sermoneta, non vole,
che soggiccino ai comandamenti fuori allo Stato in qualsivoglia maniera. 2)
Item non vole Sua Signoria Illustrissima, che contro li sudetti Soldati possa
seguire mandato alcuno per Causa Civile, rilassato dalli Tribunali dello Stato,
ne realmente, ne personalmente, se prima non sarà impetrata licentia o in
scritto, o in voce del Capitano, o Luogotenente, overo non sia segnato, dal suo
Auditore il quale non lo debba mai signare se non gli constarà che prima si sia
fatta diligenza d’haver dimandata detta licenza, et gli sia stata negata. 3)Nascendo
rissa tra Soldati in qualsivoglia modo, purché non ne segua effusione di sangue
sudetto ne segua pace, vuole Sua Signoria Illustrissima, che non si proceda
contro di loro, ne si metta penna in carta, ma solo per evitar maggior scandalo,
li Giudici procedano per via di precetti a fargli dar la sicurtà de non
offendendo. 4)Item gli concede Sua Signoria Illustrissima, che se li cavalli
loro saranno trovati siano essenti di pena, e siano tenuti solo alla refettione
del danno. 5)Item se gli concede portare ogni tipo d’Arme, che è lecita, e solo
a portare la Corte ,
eccetto, che non vole Sua Signoria Illustrissima, che di notte, passasse le due
ore, possino portare alcuna sorte d’Arme dentro i Luoghi murati, ma solo si
consenta, che posino andare senza lume, o fuoco, e dall’Ave Maria fino alle due
ore non possino andare più de due in Compagnia, ne possano portare il pugnale,
senza la spada. 6)Item, se gli concede che possino andare a caccia con
l’Archibugio ne Luoghi dove vanno li Frati giurati, ma non possino tirate ad
animali proibiti. 7)Item che possino far legna morta per uso proprio ne luoghi
dove la fanno l’altri affidati, che pagano. 8)Item vuole Sua Signoria
Illustrissima, che li sudetti Soldati siano obligati a servire in tutte
l’occasioni, che saranno necessarie alla Casa di valersi della sudetta
Soldatesca, come a dire per la Sede Apostolica contro li Banditi, batter le
Marine dello Stato in occasione de Turchi, per incontri de Signori, e de
Principi, per difesa delle caccie in Compagnia de Frati giurati, et altro
simile. 9) Item, che siano abedienti al loro Capitano, o Luogotenente in quelle
cose, che gli commandaranno pertinenti alla Soldatesca, et alle cose necessarie
per(lacuna
nel testo)… possa far pagare il Capitano
le pene alli disubbidienti, con applicarle a luoghi pii, o in servitio della
sudetta Soldatesca con partecipazione del Signor Duca, o di chi sarà in suo
luogo nello Stato di Sua Eccellenza. 10) Item, vole et comanda, che ciascuno
delli sudetti Soldati debba tenere un cavallo buono, e sano d’approvarsi per
tale dal Capitano, guarnito con sella, e tutti l’altri fornimenti…Archibugi con
la Spada , il
Pugnale, Stivali, e Speroni, et una Casacca dell’istessa livrea dell’altre
all’uso d’Archibugio a Cavallo, volendo, che nelle sudette cose in nessuna
maniera possa esser fatta esecuzione civile contro li sudetti Soldati. Il
Cardinal Caetano.
Nota dell’armi levate qui nella Fortezza di Sermoneta per ordine
di Sua Eccellenza per servizio di guarnizione per la nuova fontana, consistendo
inDue Cannoncini Quadri, Quattro spingardi, o siano moschettoni a cavalletto,
Otto Carabinette col fucile alla Francese, Quattro Pistoni, Dodici Arme da
taglio, a punta, consistendo in sciabole, e spadoni, Dodici fiaschette, o siano
stagnarole per polvere, Due fiasche per polverino più grossa.
Soldati
Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore. Essendoci molto a
cuore, che li Soldati della nostra Fortezza di Sermoneta debbano non solo
essere rispettati, ma sostenuti ancora ne loro Privilegi, circa l’osservanza de
quali si sentono introdotti alcuni…,
perciò qualora i medesimi Soldati siano vigilanti al loro Ufficio, e
vastano colla Montura, che devono avergli fatta a proprie spese, abbiano
determinato di meglio garantirgli ne loro Privilegi, di maniera che secondo la
disposizione del Capitolo VII.VIII.X., e XI de loro Privilegi, che si dispone
debba farsi all’intelligenza, e sottoscrizione del Capitano, debba in avvenire
oltre il consenso, Intelligenza, e Sottoscrizione, che viene in detti
Privilegi incaricata al Capitano, debba
in avvenire esserci il Consenso, Intelligenza, e Sottoscrizione anche del
Nostro Vice Castellano copulativamente, di modo che senza il Consenso,
Intelligenza, e Sottoscrizione copulativa del Vice Castellano della Nostra
Fortezza, non possano, ne debbano i soldati essere pregiudicati. Procurerà
pertanto Vostra Signoria di far
comprendere a cotesti Soldati il valore, ed il peso di questa Nostra Grazia, e
dell’affezione, che dimostriamo per maggior decoro de’medesimi, e che volendone
godere, debbano unitamente avere, e vestirsi colla Montura fatta a proprie
spese, altrimenti non avendo, ne portando i medesimi Montura, o sia Uniforme
Militare, propria, non possano godere il presente, ne altro Privilegio, essendo
questa la Nostra
determinazione, che Vostra Signoria farà affiggere dal Nostro Luogotenente
anche nella sua Cancelleria, oltre il Registro della medesima che dovrà esistere
anche presso il Capitano perché ne casi occorrenti possa eseguirsi senza alcuna
restrizione. Tanto Vostra Signoria farà
essequire, e le auguro dal Cielo ogni contento. Roma 18 Dicembre 1770. Il
Signor Antonio Cattaneo Vice Castellano di Sermoneta.
(f.41) A dì 15 Aprile 1782. Ordini da osservarsi dalli Soldati del
Presidio della Rocca di Sermoneta. 1)Che nessun Soldato quando è di Guardia non
possa partire dalla medesima per qualunque pretesto sotto pena di esser fatto
casso dal Ruolo, oltre il castigo, che merita. 2)Che il Soldato, che è di
Ritengo non possa parimente partir dalla Guardia, se non che con la licenza del
Vice Castellano o per servigio del medesimo, o per altri bisogni. 3)Che il
Soldato tanto di Guardia, che quello di Ritengo debbano sempre stare con
Montura, Stivaletti, e Padrina. 4)Che ciascun soldato debba tenere il suo fucile
ben pulito e la sua Padrona con tutte le cariche, dovendone egli renderne
conto, ordinando che tal’effetto ogni mese gli si debba fare la revista. 5)Che
il Corpo di Guardia, come luogo di rispetto, non si possi ne giocare, ne far
schiamazzi, e ne tampoco li Soldati, che saranno di Guardia, e Ritengo in quei
giorni fare in esso lavoro alcuno per loro; ma bensì debbano unicamente
invigilare, e fare diligentemente il nostro servizio. 6)Chi contravverrà a tali
ordini intendiamo sia per la prima volta castigato con otto giorni di Vidone, e
per la seconda casso dal Ruolo. Francesco Caetani Duca di Sermoneta.
Desiderando Noi, che gl’Officiali, e Soldati della Milizia
della Nostra Terra di Sermoneta siano distinti, e trattati a differenza
degl’altri Nostri Officiali, e che abbiano a godere tutti quei privilegi,
onori, ed esenzioni, ne’ tempi trasandati hanno goduto per concessione
fattogliene dalli Vostri Antenati, affinché con maggior frequenza assistino, e
siano vigilanti alle funzioni della Fortezza, ed in tutt’altro, che riguarda il
Nostro servizio, perciò di Nostra volontà condiscendiamo a concederli tutti
quelli privilegi che poi anno per anno si troveranno annotati quali vogliono, e
comandiamo a chiunque spetta, che siano esattamente osservati sotto pena della
Nostra disgrazia, ed oltre ad arbitrio. E siccome è ben giusto ancora, che i
soldati ascritti a detta nostra Milizia, quali goderanno li detti Privilegi
abbino i loro pesi, così vogliamo, che anco loro debbano esser soggetti a tutto
ciò, che viene da Noi contemporaneamente ordinato. E primo doveranno essere
obbedienti alli loro Officiali in occasione del Nostro servizio. 2)Doveranno
avere il vestito da soldato, Archibugio di giusta misura, Spada, e Baionetta
con sufficiente munizione. 3) Doveranno essere ben vestiti, e con le loro Armi,
quali non possino in verun conto rendere, ed ingegnare, comparire nelle Mostre
generali dell’Anno. 4)Che ogni si batterà la Cassa debbano subbito accorrere vestiti, ed
armati sotto la pena dell’arresto per tre giorni se non passeranno attestato di
legittima scusa.5)Che ciuschedun Officiale, cioè Capitano, Tenente, Alfiere,
Sargente debba tenere l’insegna denstante la sua Carica.
Rollo de Caporali e Soldati della Torre di Montecerello in
San Felice di soddisfare dal primo Marzo passato tutto il maturato Mese di
Maggio 1701 per tre mesi. Giovanni Domenico Ungaretti Caporale di Torre Vittoria-14
et 70 moneta Innocenzo Botticelli Soldato di detta Torre-9 et 60; Gaetano di
Lisa Caporale della Torre del Fico-14 et 70; Cesario di Lisa Soldato di detta
Torre-9 et 60; Giovanni Antonio Bracco Soldato-9 et 60; Erasmo Felice
Soldato-9:60; Giacomo Cernila Soldato Caporale della Torre Ceraia-14:70; Simone
Ungaretti Soldato di detta Torre-9 et 60; Michele Camola Soldato di detta
Torre; Marco Matteo Buonfigliolo nuovo Caporale della Moresca-14:70; Sebastiano
Calisi nuovo Soldato di detta Torre-9 et 60; Nicola Calambrogio Soldato di
detta Torre-9 et 60; Antonio Raimo Colambrogio Soldato di detta Torre-9 et 60.
Comments
Post a Comment