Lex mutanda est
La legge certamente deve
essere rispettata come anche, all’esigenza, cambiata nel suo valore intrinseco
ed oggettivo per adeguarla alle nuove esigenze sociali ed umane rapportabili
direttamente alle abitudini che tendono ad evolversi e quindi a modificare gli
assunti morali; quella del furto resta pur sempre un pessimo costume, ma
esiste, esisteva ed esisterà sempre, finché la volontà di potenza prettamente
umana sussiterà, ossia finché l’umano genere persevererà nella sua presenza
fisica e naturalmente concreta; Sermoneta non è certo eccezione, e la legge
provvide, con Guglielmo Caetani, Signore di Sermoneta, a reprimere la cattiva
abitudine di cui prima; ma l’evoluzione giuridica ovvero, in senso morale,
regressione, del contesto sermonetano, lo si evince dal cementificarsi di
supporti legislativi che devono sancire pene rapportate alla gravità del reato;
nulla di particolarmente entusiasmante, poiché ovvio, ma un modico particolare
nel testo legislativo identifica una franca evoluzione, intendo il passo in cui
il testo recita: Principe obviare per
quanto si può a tutti li scandali et pericoli che nel suo stato possono
occorrere, et maximamente a quelli di li quali il Statuto puocamente ne parla,
qui emerge un’evoluzione alquanto sostanziale nella Universitas sermonetana, ossia se uno statuto precedente, credo sia
quello che mi appronto a pubblicare ed ancora inedito del 1504, non
contemplando ampiamente la dinamica del furto, si dovette provvedere all’esigenza
legislativa con un sussidio statuale adeguato alla nuova piaga che, forse,
emergeva con netta prepotenza; quindi un cambio assai concreto delle certezze
legislative e delle sanzioni che dovevano essere perorate; da cui una netta
modifica della socialità, che intervenne evidentemente per una condizione
economica che marcava una deficienza notevole, dato il bisogno di sancire le
sanzioni riguardo al furto. Quindi la legge non è solo un documento legislativo
e giuridico ma anche un signum temporum
che desta interesse per i diversi ambiti di indagine storica, quali quelli
economici. Il medesimo signum
precitato emerge con maggior risolutezza anche nel cambio, ossia incremento dei
Priori che devono curare gli interessi cittadini con altre modifiche statuali
da considerare; Priori provenienti dalla stessa popolazione, certamente
connotati da attributi di rilevante emergenza sociale che Francesco Caetani
accolse pienamente; una netta sensibilità politica che vede una sorta di osmosi
fra il popolo, variegato, ed il sovrano, che incontra le necessità, quindi le
garantisce, con il suo potere legislativo e decisionale. Ma il contesto
meramente lesivo che sovviene da un’aggressione viene ulteriormente affinato a
livello giuridico dal primo capitolo qui riportato, che richiede una sanzione
maggiormente severa per gli aggressori; rilevando che lo Statuto succitato
contempla sommariamente tale reato; probabilmente la popolazione era
incrementata durante la seconda metà del Cinquecento e le divergenze
aumentavano, gli stranieri, o meglio allogeni, erano molti, lo affermo con
certezza dopo un’accurata ricerca sulla popolazione sermonetana, dal 1575 sino
ai primi anni del XIX secolo, dove risultano rappresentati corsi, francesi,
tedeschi, romani, fiorentini, pisani; inoltre non mancano carpinetani, bassianesi,
coresi, setini ecc.; quindi anche le usanze e le moralità tendevano a
conflagrarsi, secondo Guicciardini, quello
che a Firenze è reato a Ferrara è legge; da cui una divergenza
interpretativa ed etnica che poteva evolversi verso individuali moralismi.
Volendo lo Illustrissimo Signor Camillo Caietano Signore di
Sermoneta et altri luochi come si conviene ad ogne buono et justo Principe
obviare per quanto si può a tutti li scandali et pericoli che nel suo stato
possono occorrere, et maximamente a quelli di li quali il Statuto puocamente ne
parla accio li suoi subditi non s’habbiano così facilmente et pericolosamente
ad offendersi, et di loro male oprare gloriarsi. Da parte et expressa
commissione di Sua Signoria Illustrissima si notifica fare banno et espresso
commodamento a tutte et singole persone di Sermoneta, o abitanti in essa di
qual si voglia grado, stato o conditione se sia che non ardischi ne presuma
tirare con archibugi o scoppi di qual si voglia sorte ad Huomini et tirando et
non approntando quello il quale tirargli caschi in pena di cinquantadue carlini
da applicarse alla corte di Sua Eccellenza ipso fatto et affrontando in qualche
parte di la persona che non restasse stroppiato o signato l’offeso caschi in
pena di due et cinquanta simili da applicarsi come di prima et di tre tratti di
corda, et restando stroppiato et debilitato alcuno membro de l’offeso o signato
per tal botte in qualche parte di persona caschi in pena di cinquanta scuti di
oro da applicarse come di sopra et di
uno tratti di corda da darseli in ognuno delli casi pridotti inremissibilmente,
et morendo l’offeso di tal botta di Archibugio o di scoppi tirati caschi in
pena di la vita. Et in ognun de li prefati casi alla medesima pena. Chi facesse tirare o consigliasse o
comandasse che fosse tirato o chi lo sapia(…)notificarlo infra termine di tre giorni sotto pena di venticinque
ducati simili da aplicarse como di sopra et notificandolo alla Corte et
accusandolo(…)recito in Juramento
essendo homo digno di fede,(…)dichiarando
che il presente banno s’intenda non solo ne la Terra di Sermoneta, ma fuori ne la campagna, et in
ciascuna parte del suo Stato, et che habbia forza, et vigore come se fusse
Statuto. Et accio nullo possi pretendere ignoranza del presente Banno, s’è
fatto bannimento per Leonardo publico mandataro et trombetta di Sermoneta in la
piazza et altri luochi soliti et consueti affisso alla prima cossa di la Loggia di la piazza. Sigillato alli altri
statuti. Nostro solito sigillo et s’è messo et aggiunto all’altri Statuti. Quod
infrascipta sunt, vera esse, et observanda, responsione assero. Ego 2 d’anno 92
Potestate quibus addo, quo Potestate audire semper expedire sumarie,
imputinori, et male in rigenerans audacia reprimere, accusatuum in dannis datis
innocentie consolatione male…
De furto
Fur qui occulte furatur, nostro primo furto, si res subrepta
non excedat valore bolonenorum quinque in boloninorum XXX condemneto a
bononensis quinque usqe ad decem, in Julis quinque, a decem usque a vigenti in
juliis decem a vigenti ad quadraginta in juliis vigenti, a quadraginta usque ad
trecentum in juliis sexaginta, et in duplo valori rei subtractae. Ad trecentum
vero supra scutis decem, et praeterea in
tribus tractibus funis, in pullio infirendos condemnetur. Pro secondo autem ad
trireme per omnium mittatur(…)ut de esculentis, et
poculantis esigui valoris, quo casu, mitiis iudicis arbitro condonetur,
qualitate personae considerari.Pro terbio vero furto laqueo furca, suspendatur[……]parum profeto minor poena[…] et aliorum exemplum, profutura est vilitas rei subtractae, furi ita
consuetudi[..]esse sancimus
quandoavider convietudi furando non valor rei spectanda est Haec autem vari
iubem quam vis pro precedente vel praecedentem furtis non fuerit condemnatus. Furtum
vero, magnam, aut enorme, vel atrox quanimus semel patratum, loco, et tempore,
quantitate, ac qualitate personae consideratis, etiam usque ad mortem inclusive
nobis prius vel successoribus nostris
certioribus factis iudicis arbitrio puniatur.Die XX Septembris 1587
susprascriptum statute reformationium de furto fuit per Magnificum et
Excellentissimum Agapetum Gidetum de Lunatis Rome Potestate Sermoneta de
mandato Illustrissimi et Reverendissimi Abbatis Camillus Caietani servari
mandatum ac publice lectura in loco Sermoneta praesentibus et bastantibus
Magnifici Censuarii Sermonetae, Petro Cella, Francisco Flemarosio, Francisco Sicciolante,
Francisco Vangelista pro Populo Sermonetae
vocato ad sonum tubae ad hunc effectum.
Intorno al furto
Il furto chi occultamente compisse un furto, se il primo
furto, se la cosa sottratta avesse un valore pari fra i cinque bolognini a
trenta bolognini venga condannato, da cinque bolognini fino a trenta, a giulivi
cinque, a dieci fino venti a giulivi dieci, da venti a quaranta in giulivi
venti, da quaranta fino fino a trecento in giulivi sessanta, e fino al doppio
del valore della cosa sottratta. A trecento su scudi dieci, ed inoltre a tre
colpi di fune. Inoltre per il secondo alla trireme per tutti sia inviato(…), e se il valore fosse esiguo il giudice emetta a suo arbitrio il
condono della pena, considerando il valore della pena. Per il terzo furto sia
prevista la pena capitale, sia sospeso(…) parimenti sia esposta la minor pena anche per altri esempi, proferendo
il modico valore della cosa sottratta, il furto così alla consuetudine(…)sanciamo e quando conviene al furto se il
valore della cosa rubata non sia ispezionato è questa vario ordine quanto vuoi
per la precedente condanna al furto. Il furto in verità, di grande cosa, ovvero
enorme, ovvero atroce sia preparato, nel luogo, e nel tempo, la quantità, e la
qualità della persona considerata, fin anche alla morte per noi e nostri
successori scritto il giudizio e con giusto arbitrio sia punito. Il giorno 20
settembre 1587 il soprascritto statuto riformato intorno al furto fu dal
Magnifico ed Eccellentissimo Agapito Gideto di Lunati di Roma Potestà in
Sermoneta per mandato dell’Illustrissimo e Reverendissimo Abate Camillo Caetani
per conservare il mandato e dare pubblica lettura in luogo di Sermoneta ai
presenti e sufficienti Magnifici Censori di Sermoneta, Pietro Cella, Francesco Flemarosio,
Francesco Siciolante, Francesco Evangelista, per il popolo di Sermoneta
convocato al suono della tromba e quindi ad effetto.
(Libro de consegli del
1636)Copia. Costituzioni
fatte dal Signor Duca
Noi Don Francecso Caetano Duca Ottavo di Sermoneta, Marchese
di Cisterna Signore di Bassiano, Ninfa, et Santo Felice. Perché l’anno 1624 che
il governo di quattro Officiali che duravano un’anno da noi eletti, et così
trovano essere stato osservato da nostri Predecessori non veniva in utile del
Pubblico, fu risoluto di crescere il numero sino alli dodici mutando ogni
quadrimestro quattro di loro, et essendo seguito così tutti questi anni
l’esperienza maestra delle cose ha insegnato, che tale amministrazione è sempre
passata con poco utile, anzi con evidente danno del Pubblico, con nessuna
soddisfazione de nostri vassalli di Sermoneta, quali desiderosi, che il governo
della Comunità possa con maggior diligenza, sollecitudine, et cura con espresso
memoriale di grazia numero di essi vassalli sottoscritto, et a noi presentato
ne suplicorno, che ci degnassimo di mutare forma di governo con tornare ad
eleggere il Magistrato di quattro, che duri un’anno come prima si usava sopra
avendo noi lungamente, et sollecitamente pensato, e discorso più, et più con la
più sana parte de nostri Vassalli, et avendo da loro inteso le cause di tal
motivo, et dimanda, che parendo a noi giuste, e ragionevoli avendo maturamente
considerato quanto in questo negotio si doveva considerare inclinando
benignamente alla preghiera di detti uomini di Sermoneta, et di detta Comunità.
Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che per l’avvenire inviolabilmente si
osservino le seguenti nostre costituzioni. 2)Che il governo, et amministrazione
delli beni et ragioni della detta Comunità sino eletti cinque Priori il primo
de quali sia chiamato Capo Priore, che
sia Dottore, o delli Principali di Sermoneta, et un Camerlengo rappresentino
tutto il Corpo della Comunità di modo, che tutto quello, che sarà fatto da loro
deliberato, et decretato nel modo, et forma, che si dirà nelli seguenti
Capitoli habbia forza, e vigore come se fusse stato, et decretato da tutto il
Popolo della Comunità predetta. 3)et perché in alcune cose gravi concernenti al
Pubblico come locare membri della Comunità, o d’imporre nuovo peso, o in
occasione di raccolte, o d’altro come più a basso si dirà non si stia al solo
parere delli cinque, nomineremo dodici Consiglieri, che uniti con li cinque
Priori, et Camerlengo stabiliscano, et determinano in Congregazione quello, che
si dovrà fare, et che l’offitio delli detti Priori duri un’anno, et che essi
debbano nel principio del loro officio, et con giuramento promettere esercitare
la loro carica bene, bona fide, senza loro dolo o fraude, e di perseverare, e
mantenere la Terra
di Sermoneta, et li homini, et Abitanti di essa sotto l’obbedienza, fedeltà, et
sogettione nostra, et di nostri successori, difendere in quanto possono li
beni, et ragioni del Comune, et ricuperare le cose diperse, o da altri forse
occupate, et fare ogni altra cosa spettante alla tranquillità, et pace della
Comunità, et delli uomini, et abitatori di Sermoneta, et del nostro Stato. 4)
Li Priori, et Comunità abiano un Cancelliero che sia Notario idoneo degno di
fede il quale assista continuamente appresso li detti Priori, che scriva tutte
le proposte deliberazioni, et decreti, che si fanno dalli Priori, et
Consiglieri, nella Congregatione, e si roghi di tutti l’Istrumenti, che si
fanno pro tempore in un Libro particolare dalla medesima Comunità, et di quelli
debbia dare di quando bisognarà copia alli Priori senza pretendere alcuna sorta
di mercede si di rogiti, come copie oltre a quella, che se li da ogn’anno cioè
di scudi diciotto, e li emolumenti del Sigillo, et sia tenuto fare tutto
quello, che si dirà nelli seguenti capitoli. 5)Priori, che saranno pro tempore
non possano per se stessi esigere, riscotere, toccare, e maneggiare robbe, o
denari della Comunità sotto pena di un’anno di esilio dal Nostro Stato, et di
scudi cinquanta d’applicarsi per la metà alla nostra Camera, e l’altra metà
alla Comunità predetta. 6)Che li Priori debbano governare e fare tutto ciò è
necessario per la Comunità
in detto anno concorrendo la maggioranza di essi nella risolutione, eccetto che
nell’imponere novi pesi, affittare, locare, vendere membri della Comunità, far
provisioni di grani, affittar forni pigliar denari a censo in poca, o molta
quantità, allumar candele, elezione di Medico, e Mastro di Scola, e li offiti
minori et altre cose urgenti non chiamato il corpo della Comunità consistente
nelli Priori, Camerlengo, e Consiglieri che avesse da seguire come appresso si
dirà, dichiarando per nullo, et invalido ogni contratto, et di nessun valore.
7)Li Priori doppo, che averanno giurato debbono fra tre giorni prossimi
congregarsi insieme con il Cancelliero, et Consiglieri e nominare, eleggere, et
ordinare con il consenso, et approbatione nostra doi Abbondantieri, quattro
Groscieri o Soprastanti, quattro Acquaroli, o Stimatori, doi Mastri di Campo,
quattro Paceri, un Procurator de Poveri, doi Mastri di Strada secondo la
consuetudine osservata quali s’intendano eletti, et fedelmente fatti quando da
noi saranno approvati se saremo nel Stato, se non dal nostro Luogotenente,
comandando, et esortando a chi toccarà, fare elettione di uomini pratichi, et
da bene, non interessati ma fedeli, di bona vita, et conditione, et timorosi di
Dio, quali così eletti debbano giurare di bene, e fedelmente con sincerità, e
diligentia senza eccezione di persona esercitare il loro officio. 8)Che li
Consiglieri subbito, che saranno eletti, e nel principio del loro officio
debbano giurare avanti il nostro Luogotenente, et alla presenza delli Priori
per rogito del Cancelliero della Comunità di andare alla Congregatione ogni
volta, che si sarà intimato, e di là non partirsi se non saranno licenziati
dalli Priori, e nel dare il loro voto si spoglino d’ogni interesse, et
affettione avendo l’occhio solo al servitio di Dio, et utile del Pubblico, et
il tutto si facci con fedeltà, et secondo il lor giudizio senza affettione,
passione, o odio, e prezzo o preghiere d’altri, ma secondo che crederanno
essere spedienti al Pubblico, e comodo della Comunità sotto pena di chi
contravverrà di assistere, o partirà alla Congregatione senza licenza la prima
volta di cinque giulii da pagarsi di fatto la seconda di un scudo, la terza di
quindici giulii d’applicarsi, et pagarsi come di sopra. 9)L’officio delli
Consiglieri volemo, che duri un’anno, et poi a nostro arbitrio da confirmarli,
o rimovere secondo il merito, o demerito di ciascheduno. 10)Dichiariamo, et
volemo, che l’offitio del Camerlengo sardi riscotere tutte, e singole entrate,
crediti di qualsivoglia somma della Comunità da essa assignatili, e pagar li
debiti della medesima Comunità con mandato però scritto dal Cancelliero
sottoscritto almeno da tre Priori, cioè dal Capo di essi, et doi altri Priori,
et in assenza del Capo Priore da tre altri delli Priori con il Sigillo della
Comunità, et se esso Camerlengo pagherà altrimenti sia suo danno senza speranza
de ripeterli, ne se li mandi fuori delli conti. Debbia anco detto Camerlengo
nel principio del suo officio dare idonea sicurtà a contentamento delli Priori,
et consiglieri di rendere bono, et fedel conto della sua amministrazione
restituire fatti li conti quello si resterà in mano. Che il detto Camerlengo
debba havere un Libro legato et sigillato con il Sigillo della Comunità da
darseli dalli Priori, nel quale debba bene, e fedelmente scrivere, et annotare
chiaramente, et distintamente di giorno in giorno tutto quello, che esigerà, et
pagare et quanto li entrerà in mano, et debba anco tenere appresso disse una
filza tutti li mandati per ragioni de quali haverà pagati, acciò a suo luogo, e
tempo quando renderà conto possa mostrarli sotto la pena della perdita di
quello, che averà pagato e scudi doi per ogni che contravverrà d’applicarsi
come di sopra, al quale per sua provisione ogni Anno se li dia scudi due per
cento di quelli che maneggiare nel suo anno. Che il Cancelliero della Comunità
habbia tre libri da consegnarseli dalli Priori legati, et Sigillati con il
Sigillo della Comunità, in uno de quali scriva tutti li rogiti delli
Istromenti, che si faranno pro tempore per servizio della Comunità, et in un
altro quale sarà chiamato Registro, o rincontro esso Cancelliero registri tutti
li mandati, o bollettini, et ordini la giornata, che farà da verbo ad verbum
tutte le minute delle lettere, che scriverà a nome delli Priori, e Comunità, li
quali Mandati, ordini, e lettere siano nel detto registro da quelli medesimi
Priori, che sottoscriveranno li Mandati, et ordini, et che sigilleranno le
lettere nell’istesso tempo, che li Mandati, et ordini si sottoscriveranno, et
le Lettere saranno sigillate come di sopra acciocché il detto registro serva
nelli conti, che si renderanno dalli Priori, et Camerlengo sotto la pena della
privazione dell’offitio, et perdita del suo salario, et inoltre debba una o più
filze di tutte le scritture sotto le medesime pene. Con il Sigillo della
Comunità debba stare in mano del Capo Priore, et in sua assenza di un altro
Priore a dominazione del capo Priore. Occorrendo, che uno delli Priori, o
Consiglieri vada in servitio della Comunità fuori di Sermoneta in altre Città,
o terre non pernottandovi non abbia più di doi giulii il giorno, et il Cavallo
sarà pagato dalla Comunità, et pernottando fuori il cavallo habbia cinque
giulii il giorno per il suo vitto, e cavallo, ma in quelli giorni, che starà
senza cavallo li si diano quattro giulii il giorno, e non più, et in ogni caso
sempre le mercede del cavallo sia pagata dalla Communità. Nessuno di quelli,
che saranno eletti ad officio possa ricusarlo sotto pena di venticinque scudi
per ciascheduno, che contravverrà d’applicarsi come sopra, et non di meno sia
con opportuno rimedio ad accettarlo, et esercitarlo, il che non abbia luogo
quando averà legittima scusa, o impedimento da giudicarsi da noi. Li Priori non
possano far radunare li Consegli a far Congregatione per far proposte,
risoluzioni, et decreti senz’ordine presente, et intervento del nostro
Luogotenente, et in sua absenza del Podestà, o di altro Giudice, che sarà
deputato da noi a questo affetto sotto pena tanto pecuniaria quanto corporale
d’arbitrio nostro et de nostri successori, et della nullità di tutto quello che
sarà stato fatto, risoluto, dichiarato, et decretato nella detta Congregazione
vogliamo, nel Libro della Congregazione il nostro Luogotenente, o altro
Giudice, che vi sarà intervenuto, et li Priori, et cancelliero, che ne sarà
rogato si sottoscrivano. La
Congregazione non si intenda valida nelle risoluzioni, et
decreti, che in essa saranno fatti abbia alcuna forza, e vigore se in quella
non saranno stati presenti il nostro Luogotenente, o altro Giudice, tre Priori
almeno comprendendovi il Capo Priore quando non sarà absente da Sermoneta, il
Camerlengo, et almeno nove delli Consiglieri se non saranno impediti da
assenza, o infermità. Che li Priori tre di essi congregandoci il Capo Priore
quando non sarà absente da Sermoneta il giorno prima, che si congreghi la
congregazione debbano far intimare con ordine del nostro Luogotenente dal
Mandatario li Priori, Camerlengo e Consiglieri come il giorno seguente ad
un’ora destinata debbano trovarsi al luogo solito della Congregazione, et il
Mandatario avanti che la
Congregazione si cominci debba referire in scrignis in mano
del Cancelliere d’aver fatta l’Intimazione, la quale riceuta, et passata l’ora
intimata si scriva il luogo della Congregazione, et si faccino le proposte, et
risoluzioni come è nelli seguenti Capitoli. Le proposte si doverano fare dalli
Priori che saranno presenti alla Congregazione, et scrivere dal Cancelliere nel
Libro a dettatura del Capo Priore se vi sarà, o d’altro Priore nel medemo Libro
si doveranno scrivere, e notare le risoluzioni, che si faranno nella
Congregazione doppo le dette proposte; fatte le proposte si servi il silenzio
da tutti, ne alcuno parli alla Congregazione se non sarà stato terminato dalli
Priori, o di lor licenza sotto le pene
espresse. Nessuno ardisca rispondere alla proposte se non sarà andato a sedere
nel luogo destinato, eccettuandone li Priori, alli quali sia lecito rispondere
dalli loro luoghi, o seggie, et nessuno abbia ardire di dire, et proporre cosa
nuova, ma rispondere alla questione proposta dalli Priori, et scritta dal
Cancelliere, et dire il suo parere una volta sola se non volesse corroborare, o
meglio decifrare il suo detto, nel qual caso gli sia lecito per una volta sola,
e nell’arringar nel rispondere alle proposte si debba fare dalli Assistenti
secondo l’ordine saranno chiamati. Il Cancelliere debba scrivere, et annotare
nel libro della Congregazione i nomi, et numero delli Priori, et Consiglieri,
che vi saranno presenti, et pigliare il numero delli voti dati per le questioni
proposte del numero delle fave, o ballotte esprimendo chiaramente quante fave,
o ballotte saranno trovate nella bussola per la parte affermativa, et quante
per la negativa, acciò che da questo si possa conoscere quello sarà stato
concluso, et risoluto. Tutti li decreti, et risoluzioni si debbano fare, et
ricevere con fave, o ballotte le quali si mettano segretamente nella Bussola,
et non altrimenti viva voce et li voti, et decreti pigliati altrimenti siano
nulli, et di(…)niun
valore, et momenti, ne il Cancelliere debba annotarli. Li Priori. Li priori che
saranno pro tempore otto giorni avanti, che finischino il loro officio faccino
una lista di quaranta persone da eleggersi da noi li Priori, Camerlengo, Cancelliere,
et Consiglieri per l’anno seguente, de quali quelli, che saranno confirmati da
noi, o da nostri successori s’intendano essere veri Priori, et Consiglieri, et
ripresentino tutta la
Comunità predetta, riserbando a noi per questa prima volta
elegger li Priori, Consiglieri, Camerlengo, et Cancelliere. Il Cancelliere
della Comunità sia tenuto, et obligato il primo giorno, che entrano li nuovi
Priori, Camerlengo, et Consiglieri pro tempore leggere pubblicamente li
sopradetti nostro ordini, et costituzioni in presenza di tutti gl’altri
officiali sotto pena di dieci scudi per ciascuna volta, che contravverrà
d’applicarsi come sopra. Che il detto Cancelliere registri li presenti
Capitoli, et costituzioni nel principio del Libro delle Congregazioni, et
tenerne un’altra copia affissa nella Cancelleria della Comunità acciò tutti
possano vederla. Il Duca di Sermoneta. Ego Dionisius Gallus publicus Notarius,
et Cancellarius extraxi ex suo originalis. Loco + Signi.
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