Afile
Statuto
Municipale del Comune di Afile fatto nell’Anno 1701
Ordine fatto da Francesco Deligati Contestabile de Morione Giuseppe
Mauchini, Vespasiano Alossi, Benedetto Palombo Officiali, e Domenico Romano
Camerlengo sopra il Governo di questa Terra di Afile.
Dell’Offizio del
Contestabile
Ordiniamo che nell’elezione del Contestabile si debba servare la forma
del Registro, la quale comanda, che la comunità debba eleggere tre Persone,
però, che il Contestabile per due giorni Festivi avanti il primo giorno di Gennaro debba radunare il plico Consiglio
per l’elezione del Contestabile, e facendo elezione con il Consiglio, e
Comunità debba quella proporre avanti, il Signor Governatore, e latri superiori
a quest’effetto deputati, ma se la Comunità, e Consiglio, dia la facoltà al Contestabile di poter fare della elezione, esso
Contestabile la debba proporre, e fare con intervento di tutti gli officiali, e
non accettando la carica, debbia fare altra elezione persino che venga
accettata dalla medesima, e poi proporla alli superiori come sopra, avvertendo
il Contestabile, ed Ufficiali di eleggere persone bene informate che sappiano
amministrar bene l’affitto schivar quelli, potranno avere qualche interesse, e
far danno alla Comunità. Circa le spese ordiniamo, ordiniamo, che per quanto
sia possibile se ne debba far fare ricevuta ancorché furono minime, e quelle,
che non potrà fare con ricevuta le faccia con l’intervento d’un officiale
almeno, e poi le noti nel Libro delle Spese minute con l’intervento di quelli
officiali, che si saranno trovati presenti alle dette spese fatte, avvertendo
sempre a cautelare la Comunità con le sue debite ricevute per quanto sia
possibile, mettendo solo nel Libro delle Spese minute, quelle spese, che si
faranno in cose commestibili, e che si vendono per l’ordinario senza ricevuta.
Dell’ affitti, ed
esigenze, che deve fare
E perché la diligenza del Contestabile vuole giovare molto nell’Affitti,
ed esigenze delli Forni, Macello, Pizzicarla, erbe, ed altre cose spettanti alla Comunità, ordiniamo
che il Contestabile avanti, che si vendono debba far fare pubblico avviso, e
poi in un giorno festivo con frequenza del Popolo accendere la candela
avvertendo a non sbandire le cose a prezi vili e bassi per li quali non siano
stati mai venduti, con usar anco diligenza in avere quanti più comprato sia
possibile, vendute far fare subito l’Istromento, e cautelare la Comunità con
buone, ed idonee sicurtà, ed in quelle vendizioni di quelle cose, le quali
conforme al solito hanno ammesso in se li pesi Camerali, alli quali sono ad uso
destinati come li Forni, Macelli si debbano destinare le paghe nel tempo
preciso senza danno della Comunità, e l’Istromenti tutti farli porre in un
Libro grosso da ritornarsi dal Camerlengo, o altro Ministro della Comunità con
tutti li Capitoli, e patti fatti sopra dette vendizioni, e debba il
Contestabile usare tale licenza di maniera, che nell’anno suo la Comunità non
patisca danno di spesa, represaglie, scavalcate, e commissioni, e alla fin
dell’anno debbia esatto quanto deve esigere, e pagato quanto la Comunità deve
pagare con le debite cautele. E non avendo esatto nella fin dell’Anno quanto
deve, abbia tempo solo due mesi ad esigere a sue spese proprie, nelli quali due
mesi non possa essere a stretto solamente per quello doverà esigere, e non
averà esatto.
De Predicatore
E perché molto giova alla salute dell’Anime la predicazione evangelica
fatta da Predicatori eloquenti, e di buono esempio con la debita Carità. Ordiniamo
che il Contestabile procuri con ogni diligenza di avere Predicatori buoni,e di
buon esempio, e poi trattarli bene, e lodevolmente, e per la mercede di essi, o
vitto possa esigere la Tassa di un Giulio a foco, e distribuirlo a quelli che
faranno da mangiare al medesimo, assegnargli la mercede solita, o dell’Avvento
darne poi conto.
Delli Officiali
Ordinamo, che l’offiziali li debbano aiutare, e avvertire il Contestabile
in tutto quello, che sarà necessario, e
particolarmente nell’esazioni, e tasse, e contare de bestiami con intervenire
anco alle spese, che farà il Contestabile conforme al Capitolo soprascritto del
Contestabile Dichiarando anco, che il detto Capitolo s’intende degl’Offiziali.
E più ordiniamo, che detto Contestabile possa pigliare, ed eleggere li quattro
Officiali conforme all’esposizione, ordinazione di Sua Eccellenza Padrone.
Del Consiglio, e Libri
dé Consigli
E perché le buone risoluzioni nascano dalla prudenza, e buoni Consegli,
Ordiniamo, che il Contestabile di tutte quelle cose, dove potrà nascere, ò
venire danno alla Comunità, ed in tutte quelle cose, che saranno ardue, e
difficili nell’amministrazioni, nelle quali è necessario la risoluzione di
persone prudenti. Ordiniamo, Il Contestabile debbia de fare buoni Consiglieri,
e questi annotarli, e scriverli nel Libro appartenente o vero intitolarlo Libro
de Consegli, così ordinato, e stabilito nell’ordinazioni altra volte date da
Sua Eccellenza Padrone come sopra, quali poi consiglieri scritti e deputati da
detto Contestabile non possi nell’anno della sua amministrazione
rifiutarli, nè scambiarli, eccetto, che per
qualche causa rilevante, o morte di essi, ed in evento di morte come sopra in
tal caso il Contestabile in luogo di essi possa eleggere altri.
Dell’Offizio del
Vicario
Ordiniamo, che il Vicario nell’esaminare i Pastori, o altre persone per
querele date al sua Offizio e trovandosi
persone giurassero il falso sopra quelli, che domanderà sia tenuto il medesimo
Vicario farsi denunziare da giuramenti, quali,
che hanno spergiurato con termine di tre giorni a difendersi,
dichiarando, che non s’intenda giuramento falso, o spergiuro se l’accusato di
spergiuro non sarà accusato realmente di spergiuro da due testimoni, o almeno
da un testimo0nio più degno di fede dell’accusato, ed altrimenti non s’intenda
spergiuro, né l’esaminato incorso in pena alcuna, ne possa esigere pena alcuna.
Delli Conti, od Indizi
Item il Vicario nel far li conti debba citare quelli di questa nostra
Terra a far li conti tre mesi per tre mesi, e si debba citare in due volte,
cioè la metà per volta la sudetta Terra, e dopo, che saranno citati
legittimamente abbiano tempo tre giorni a far li conti, nel qual tempo non s egli
possano accusare contumacia, e facendo il contrario, che la contumacia non la
possa esigere, e nelle querele non possa pigliare più di cinque, o sei Indizi.
Item, che li mandati o precetti, che si faranno il Vicario li debba far pagare
a chi fa istanza delli detti Mandati, conforme alla riforma Sua Maestà di
Monsignor Federico Monaldeschi, quale il Vicario debba puntualmente osservare.
Delle lettere che si mandano
al Vicario
Ordiniamo, che per lettere che si mandano al Vicario non si possa
ripresentare, s e non averà il Vicario ricevute tre lettere per una medesima
causa, e per ciascuna lettera delle due prime il citato, o nominate abbia tempo
tre giorni,, e passati li detti tre giorni per ciascuna di esse tre quando avrà
ricevuta la terza possi ripresentare, ma per la ripresentazione non possi
pretendere più di un giulio, e mezzo carlino per la commissione
dell’esecuzione.
Del procedere contro
forestieri
Ordiniamo, che il Vicario per cause di danni dati non possa fare pagare
più di quello, che pagano li nostri conterranei ai Vicari di quelli che
averanno dato danno al nostro Territorio.
Di quelli che saranno
comandati a portar lettere
Ordiniamo, che quelli, che saranno comandati a portar lettere per
servizio della Corte non obbedendo cadino, in pena di tre giulivi al Vicario,
quale non possa più d’uno, e comandando latri, e più debba pagar del suo, e
contra li disobbedienti possa procedere ex offizio.
Del consegnare
possessione al Vicario
Ordiniamo, che nessuno possa assegnare, o consegnare possessioni al
Vicario, ma si bene ricevendo danno possi farne querela giorno per giorno, e
mandare il Guardiano, e chi contra farà cadi di tre giulii, alla comunità per ciascheduna
volta, e possessione.
Delli Ponitori, e
soprastanti
Ordiniamo, che li Ponitori, e soprastanti debbiano egualmente stimare il
valore delle robbe, che si venderanno, come pane, vino, frutti, ed altre cose,
quali nessuno possa vendere, se prima non saranno stimate dalli soprastanti, o
in assenza di essi dal Costabile, e officiali, e chi venderà senza licenza, o
stima come sopra cadi in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Comunità
per ciascheduna volta, ed essendo fraudati li compratori nel prezzo, peso, o
altro dalli venditori, sia lecito ai compratori defraudati farne querela.
Dell’accattonare, o
comprare per rivendere ogni sosta di robe di grascia
Ordiniamo, che nessuno possi comprare, come la vendeva o avrebbe venduto il primo venditore sotto
pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Comunità, e questo
s’intenda tanto dentro la Terra, quando nel territorio.
Della carne mostaccina
Ordiniamo, che li Ponitori debbano vedere, e considerare la carne di
bestie morte, e la qualità sua, con cercare anche di sapere la qualità della
morte, e causa di essa. E se sarà carne guasta, cattiva, e corrotta, massime
per causa d’infermità debbano proibire di venderla, se sarà recipiente, e non
guasta, e di bestie morte per cascata, botta, percorsa, o in altro modo
ammazzata violentemente la debbano stimare, e farla vendere fuori del macello,
né dal macellaro, né da altri si possa mettere dentro del macello senza licenza
del Contestabile, ed officiali sotto pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda
alla Comunità per ciascuna volta, e per ciascuna persona, nella quale pena
s’incorra quelli, che venderà la carne,
quando il macellaro, e quando la ditta carne si venderà fuora del macello li
Patroni debbano dare per ciascuna bestia minuta al macellaro baiocchi tre, e
due carlini per bestia grossa, ed il Vicario non possa procedere senza querela
del Contestabile, ed Officiali.
Delli apprezzatori
Ordiniamo, che tutti quelli, che riceveranno danno in qualsivoglia cosa
volendolo far stimare, lo debbano far stimare da due stimatori uniti insieme, e
non solo quelli debbano essere i Deputati dell’Offizio, ai quali dagli
estimatori della Comunità si possa dare eccezione alcuna ogni volta, che detti
estimatori non vi abbiano, o avere qualche interesse in qualsivoglia modo, ma
se il danno sarà fatto in tempo si ricolte mentre si miete. Ordiniamo, che si
possa fare stimare da qualsivoglia altra persona perita, e degna di fede,
purché non sia stretta persona parente, o compare di quello, che avrà ricevuto il
danno, e si possa lo stimatore nel Libro del Vicario, alla quale si debba
stare, e questo s’intenda de danni di grano, legumi, ed altri sementati.
Delle strade, e violi
Ordiniamo, che li violi debbano vigilare, e soprastare alle strade
particolarmente publiche, ed a quelle dove più frequentemente si passa
dalla magior parte del Popolo, facendole
ripartire, ed accomodare, dove sarà necessario acciò comodamente, e senza
danno, e pericolo, si possa passare. Però li diano facoltà, ed autorità che
quando sarà necessario possano concordare
ed accomodare, e risarcire i luoghi questi, e risarcire i luoghi guasti,
o dove sarà necessario, e li comandanti debbano obbedire, e non obbedendo
cadino in pena d’una carlino al Vicario, il quale non possa procedere senza querela delli
Viali, e del Contestabile.
Del nettare avanti le
case
E perché deve essere cura delli Viali di tenere nella Terra e le strade
di essa, particolarmente tre Mesi all’anno Giugno, Luglio, Agosto. Però
ordiniamo, che li Viali debbano far nettare la Terra conforme comporta la casa
di ciascuno nelli detti tempi e mesi dell’anno con farne fare pubblico bando
per ciascun Sabato, e Vigilia di feste, principali occorrenti nelli detti tre
Mesi con far pagare di pena al Vicario due baiocchi per ciascheduno, ed
acciocché queste diligenze si rendino più facili, e si osservano più
facilmente. Ordiniamo anche, che nessuno possi buttare immondizia
particolarmente avanti le Case d’altri sotto pena di mezzo carlino al Vicario
non possa provedere senza querela del Padrone avanti alla Casa del quale sarà
stata buttata immondizia.
Del macinolare la
canepa
Ordiniamo medesimamente, che nessuno ordisca macinolare dentro la Terra,
né avanti alla Porta mancina sin a San Sebastiano, e dalla Porta della Valle
sin al Magliaro di Benigno sotto pena di mezzo carlino al Vicario, e possa
procedere ex offitio.
Delle strade
Circa l’accomodamento delle strade, li Viali avertano di farli accomodare,
e risarcire da quelli li quali passeranno per quella strada. Però ordiniamo,
che per il risarcimento delle strade ci siano comandati quelli che vi passano
purché non sia cosa, che in una giornata la possi accomodare il Padrone della
possessione contigua, e chi contraffarà cadi in pena d’un carlino al Vicario,
quale non possa procedere senza querela, o reclamo delli Viali, e Contestabile,
od Officiali.
Dello sfrattare le strade pubbliche,
per le quali si va da questa all’altre terre convicine
Ordiniamo, che ogni persona, che avrà possessioni contigue alle strade
pubbliche, o comuni, per le quali si va da questo luogo all’altre Terre
convicine debba sfrattare le strade conforme che comporta la larghezza, o
lunghezza delle possessioni confinanti due volte l’anno nel Mese di Maggio, e
di Settembre e chi contraffarà cadi in pena di mezzo carlino al Vicario, il
quale lo debba far bandire otto giorni avanti e non lo facendo bandire, ordiniamo,
che non s’incorra in pena alcuna , e il Vicario non possa provedere senza
relazione, o querela delli Viali.
Delle chiaviche
Ed acciocché si mantechi netta la Terra, li Viali avertino quando rompono
le chiaviche, e subito le faccino nettare da quelli, che averanno necessari in
termine di 24 ore, e quando in detto tempo non sarà stato nettato incorrono
quelli, che vi hanno necessari nella pena di due carlini al Vicario, quali
debbano pagare comunemente fra tutti, e le chiaviche le debbano raccomodare fra
il termine di otto giorni al più sotto le medesime pene. Ordiniamo anche, che
li Viali le possono far raccomodare tal bene, con farle allargare, o cavare, o
far profonde, e larghe di maniera, che non abbiano da rompere né pioggie, né
innondazioni, o acque infortunali, e questo con astringerli con sotto
inconvenienti pene, acciò abbiano ad empire quanto gli sarà ordinato, ed il
Vicario non possa procedere senza relazione de Viali.
Dell’Offizio del
Mandatario
Ordiniamo, che il mandatario sia tenuto, ed obbligato ad eseguire
fedelmente tutte quelle cose, che saranno necessarie alla Comunità senza fraude
alcuna, e che non possa accusare alcuna persona per causa de danni dati.
Delli Guardiani delle
difese, ed altre danni
Ordiniamo, che li Guardiano siano obbligati d’andare per la guardia
quando saranno comandati dal capo Guardiano, o Conestabile, ed officiali, ed
accusare, e riferire al Vicario quelli, che troveranno a dar danni in cose
della Comunità, ed anco in altri beni di particolari quando saranno comandati
ad istanza de’ particolari, e dar conto al Contestabile e Camerlengo delli
danni in caso spettanti alla Comunità, ad effetto, che ne possa tener conto per
l’emenda quali Guardiani si debba pagare il Vicario conforme al Registro.
Ordiniamo anche che il Vicario ogni volta, che gli e ne sarà fatto istanza, non
trovando da comandare li Guardiani, possa comandare chi potrà e ricusando
d’andarci il Guardiano mandato cadi in pena di un carlino al Vicario, e se il
Comandato riconoscerà le bestie, che
troverà al danno le possa, e sia lecito ricondurle, e farle riconoscere, quali
guardiani se si troveranno non essere fidi non riferire tutti li danni, o
pigliar mancie da danneggiatori, cadino in pena di tre giulii al Vicario anche
sia tenuto quello, che accorderà col Guardiano, oltre ad altre pene ad arbitrio
del Signor Governatore di Subiaco.
Delli Guardiani delle
Vigne
Ordiniamo, che il Contestabile, ed
Officiali volendo mettere li
Guardiani alle Vigne si debbano mettere in Santa Maria di Agosto con pubblico
Consiglio, e che quelli si nomineranno debbano essere accettati dal pubblico,
dichiarando, che sopra questi si debbano
osservare le ordinazioni altre volte date dal Signor Padrone, e la Comunità
debba dargli per mercede di Guardiania, quello che è stato solito, ed il
Contestabile, ed Ufficiali possono metterli, e levarli per quel tempo, che
vorranno, quali guardiani non possono andare a lavorare, mentre durarà la
guardia, andandovi perdano la loro mercede. Debbano dare notizia ai Padroni,
che avranno ricevuto danno, e se si accorderanno con li delinquenti, e danno
danni cadino in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Comunità,
oltre ad altre pene, ad arbitrio del Signor Governatore di Subiaco.
Del Comandare per Sale,
e del Sale
Ordiniamo, che per comandare per Sale a Roma si debba comandare come
tocco alla mano, e quelli, che manderanno di andarvi, e perdendosi il Sale
siano tenuti a tutti i danni. Ed il Contestabile, ed gli Officiali gli debbano
dare denari, e pane conforme al solito, e poi tutti, e ciascuno di essi si
debba distribuire, e poi darne nota al Contestabile, ed esigerlo da quelli,
alli quali l’averanno distribuito in tre paghe conforme al solito, e li mali
paganti siano tenuti a tutti li danni, e
nel condurlo ciascuno debba andare unito con li altri, acciocché non si perda,
e chi lo perderà sia tenuto a tutti li danni.
Della Chiesa, e tetto
di essa, e stanza della Comunità
Ordiniamo, che sopra il tetto della Chiesa, e stanze della Comunità non
vi si possa andare da nessuno sotto qualsivoglia pretesto, o causa, ne vi si
possa spandere roba, ne buttarvi immondezza, o sporcizia, sotto pena di tre
giulii al Vicario e tre di emenda alla Comunità, ma nel tetto della Chiesa
cinque giulii di emenda al Santissimo Sacramento.
Delli beni della
Comunità
Della difesa delle
olive
La difesa delle olive incomincia dalla Porta della Valle, e prosegue come
va la strada di Vallecupa sino a Santa Lucia, seguitando per la strada come và
la Vigna di Antonio Cotone tirando per di Vadorso per dritta linea alla
possessione di Gentile Giacomino, e per diritta linea alla Tonna di Antonio
frigido, seguitando alla Vigna di detto Antonio, e alla Vigna di Basilio
Santamaria alla Palmentara, girando per il fosso sino alla pezza dei Monaci,
includendovi la Vigna fatta da benedetto Vernicia, e seguitando come comporta
la fratta della Vigna, che era di Flaminio Marij sino al Mortarello della
Palmentara girando da piedi alla possessione di Lucio Pasqualone, girando da
piedi alla possessione di Bernardino Andreazzo
come stà la possessione di Falminio Mancini da piedi, tirando per il
fosso come porta la possessione di Costantino Gragiani, e poi ripigliando da
capo alla possessione di Giovanni Ricci includendo la Vigna di Giovanni
Domenico Frasca, come porta la possessione
di Antonio Frasca, proseguendo per la strada di Giovanni Maria Ricci,
riuscendo alla Torretta del medesimo, girando per da piedi alla Vigna di Pietro
De Santis, sino all’ara di Giovanni Maria Pasqualone, tirando per diritto alli
balzi di Sambuci, alla possessione di Giacomo Mancini alla Gorga di Sambuci,
seguitando sino alla possessione di Marco Aurelio Ceci per da piedi come porta
la possessione di Pietro Jacomo Postiglione per da capo alla Vigna di Angelo
Antonio Pasqualotti, e tirando per la strada sino a San Pietro, e poi
seguitando per la strada includendovi li beni di Giovanni Maria Piazzella alla
grotta tirando sino allo Tonno di Padre
Paolo Giovanni Antonio, includendovi tutta la Vigna Pierfelippo Fochetta sino
alla Porta Mancina. Ordiniamo, che in detta difesa non sia persona alcuna, che
ardisca pascolare qualsivoglia sorte di bestiami minuti, quanto grossi, sotto
la pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda alla Communità, ed il danno
sia ad arbitrio del Contestabile farlo stimare, e chi li darà danno di notte
con bestie come sopra cadi in piena, ed emenda doppia, ed il Guardiano sia
tenuto subito notificarlo al Contestabile o Camerlengo di Delinquenti, e danni
dati in detta difesa per poter tenere conto delle emende della Comunità, e menando
li Guardiani di notificarlo come sopra cadino in pena, ed emenda come sopra, e chi
li anderà ad arare li possono portare solo li bovi domati per suo servigio, e
che non li possi menare altre bestie, ed emenda come sopra, ma che si debba
andare con licenza del Contestabile, e officiali, e dopo, che averà sciolti li
bovi medesimi non li possa portare pascolando da quella contrada dove averà
arato.
Della difesa delle
vigne
Ordiniamo, che in detta difesa delli venti di Giugno fino al fine di
Novembre non vi possa pascolare nessuna
sorte di bestiami, tanto minuti, quanto grossi sotto la pena di due carlini al
Vicario, e giulii tre di emenda alla Communità per ciascheduna volta, ed il
Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed Officiali.
Dichiarando, che quelli, che vorranno arare in detta difesa, possino ararci
senza incorso di pena alcuna, purché non vi menano in detta difesa altro che li
bovi domati, ed anco si dichiara, che in secchi, e panuriosi d’acqua, si possi
abbeverare in detta difesa, purché subito abbeverato cavino subito fora li
bestiami senza pascolare, e pascolando incorrono nella pena come sopra, ed in
detta difesa non vi si possi rientrare con li bestiami sino a tutto il Mese di
9mbre, altrimenti chi contraffarà cadi in pena, ed emenda come sopra.
Della difesa del
Macello
La difesa del Macello comincia alla difesa del bagno, seguitando per la
strada, riuscendo da capo alla possessione degli eredi di Flaminio mancini,
tirando per il fosso, che va a Fosfaci, come porta il Colle di Petrazza,
seguitando per l’acquariccio, che riesce alla possessione di Felice Coltella, seguitando per la
strada sino a Santa Lucia, come porta la
vigna di Antonio Serpillo, tirando per li balzi delli eredi di Angelo Peperone,
riuscendo alle Castagna del quondam Benigno Tiberi, come porta la vigna del
quondam Leonoro, riuscendo al Ponte di Rio, seguitando per il fosso, sino alla noce
di Graziano Graziani. Ordiniamo che nessuna persone non dia danno in detta
difesa con bestiami minuti, eccettuandoci porci caserecci, e che si allevino in
casa, sotto pena di un carlino al Vicario, ed uno di emenda al Macellaro.
Dichiarando, che li bestiami grossi di giorno solamente li possono pascolare, e
non di notte, altrimenti cadino in pena, ed emenda come sopra, ed il Macellaro
ne sia Padrone sino alla Domenica delle Palme.
La difesa del Monte
Ordiniamo, che la Difesa del Monte comincia alla possessione di Angelo
Soldato alla Cone nuova, tirando per dritto alla possessione lungo, e parti
alla possessione di Giovanni Domenico
Frosca diritto come posta alla possessione del quondam Emilio Terentij, includendovi tutte le stoppie del Colubro.
Ordiniamo, che in detta difesa non si possa pascolare di nessun tempo tanto con
bestie minute, quanto grosse, purché per bestiami grossi per degni rispetti non
se gli dia licenza del Contestabile, ed Ufficiali sotto pena di un giulio al
Vicario, ed uno di emenda alla Comunità, e possi s’apprezzi, il retro della
difesa con forme alli soliti confini, e
croci. Dichiarando, che in detta difesa si possono pascolare bestie da some e
che dal 1º di 8bre sino alli 10 di 9mbre sia difesa per li bovi domanti con
pagare due giulivi per bove e passato detto tempo sia lecito al Contestabile, d’Officiali
con consenso della Communità a venderla
o a romperla come meglio gli parerà.
Della difesa di
Rotugnano
Ordiniamo, che nella difesa di
Ratugnano vi possi pascolare nessuna bestia tanto minuta, che grossa sotto pena
di un giulio al Vicario, ed uno di emenda alla Communità, e che il Vicario non
possa procedere senza querela del Contestabile.
Della difesa di
Radimonte
Ordiniamo, che la difesa di Radimonte per tutte le sementi, cioè dal 1º
di 8bre sino alli 10 di 9mbre sia difesa dalli bovi domati, e finito detto
tempo in Contestabile possi fare quello che gli parerà per servizio della Communità,
e chi vi darà danaro con ogni sosta di
bestiami, eccettuate bestie da soma, incorrono nella pena di un giulio al
Vicario, ed uno di emenda alla Comunità, e che il Vicario non possa procedere
senza querela dal Contestabile, ed offiziali.
Contro chi spaccasse
Macere, e Macerrai nelle possessioni di latri a semente di grano sotto
qualsivoglia pretesto
Ordiniamo, che non sia persona alcuna che sotto pretesto alcuno spallasse
macere fatte nelle possessioni ad uso di semente a grano, o maceroni fatte tra
dette possessioni cadi in pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda al
padrone della possessione, e che il Vicario possi procedere.
Dell’erba tra li grani
Ordiniamo, che tra li grani non si possa pascolare nessuna sorte di
bestiami tanto minuti, quanto grossi,
cadino in pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda alla Communità, ed il
Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed ufficiali.
Delle stoppie
Ordiniamo, che circa le stoppie delle Coste s’intenda come alla
transazione di Roiale, ed Afile.
Dell’altre stoppie
Ordiniamo, che nelle stoppie non si possa pascolare nessuna sorta di
bestiame tanto minuti, quanto grossi, se non sono state rotte, dopo finito
raccogliere, e levato interamente il grano, e se non ha fatto pubblicare
publico bando il Contestabile, e offiaziali sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda
alla Comunità, e questo acciò ognuno possa avere la parte sua, ed il Vicario
non possa procedere senza querela del Contestabile, ed officiali, oppure di chi
terrà il grano nella stoppia.
Della Selva di Capriolo
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che tagli qualsivoglia sorte di
legname verde nella selva di Caprola sotto la pena di tre giulii al Vicario, e
tre di emenda alla Communità, e di tre giulivi all’Accusatore, e Guardiano per
ciascheduna volta, e tanto il Contestabile, che gli Ufficiali possano per
querela, o mandar Guardiani per conservazione di detta selva, e se il danno
possa s’apprezzi, e si dichiara, che per
legname secco non s’incorra in pena alcuna, ma con licenza del Contestabile, ed
Ufficiali, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed
offiziali.
Delle fontane murate
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca di lavare alla Fontana
nuova persona, alla Fontanella, al Fontanile di Carena, al Fontanile di Borsa,
al Fontanile di Casarorbina, ed al Mortaro, e Peschio, ne cavi acqua sotto pena
di tre giulivi al Vicario, e cinque di emenda alla Comunità, ed il Vicario non
si possa stendere ex officio, ed anco sia lecito pastor farne querela, e
trovandosi danno in dette fontane per causa di lavare, possi il Contestabile,
ed Ufficiali farle risarcire alli Delinquenti.
Della Cisterna
dell’Ospedale
Ordiniamo, che nella Cisterna di
Domo non sia persona alcuna che cavi per bocata per candidare li panni, particolarmente
avanti il mietere, e per qualsivoglia altra causa sotto pena di tre giulii al
Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile ed ufficiali.
De pagamento da farsi
per li bestiami, che stanno nel nostro Territorio
Ordiniamo, che nelli debiti conforme al solito li Padroni tanto dei
bestiami grossi, quando minuti abbiano a pagare per l’inverno per ciascuno
centinaro di detti minuti scudi tre, e scudi, e mezzo per ciascheduna centina
di bestie grosse minute, conforme al solito.
Delli majoli armentizi
Ordiniamo, che li majoli armentizi non possino stare nel nostro
territorio di nessun tempo, e l’armentizio si debba intendere da due majoli in
su sotto pena di tre giulii al Vicario per ciascheduno giorno, e cinque di
emenda alla Communità, ed il Vicario non possa provedere senza licenza del Contestabile, e Ufficiale.
Delli majali caserecci
Ordiniamo, che li majali caserecci debbano stare ristretti tre mesi
dell’anno, cioè Giugno, Luglio, ed Agosto, ed uscendo, e sfuggendo dalle
stanze, ove sono rimessi li debbano seguitare immantinentemente, o subito la
Guardia appresso, altrimenti li padroni delli majali, ciascuno di essi
incorrono nella pena di due bajocchi al Vicario, il quale possi procedere ex
offitio, ed essendo trovati a dare danno agli orti, olive, are piene di grano,
ed altri sementati incorrono nella pena di tre giulivi al Vicario, e tre di
emenda al Padrone, e trovandosi detti majali senza guardia, il Vicario possi
procedere ex officio, altrimenti trovando colla guardia il Vicario non possi
procedere senza querela del padrone. Item, ordiniamo che trovandosi
qualsivoglia sorte di majali a dar danno alle vigne in tempi di uva o granturco
sementate, ligumi, e grano maturato tanto nelle possessioni, quanto nell’are,
negl’orti, nell’olive, in ghiande fresche, che sia lecito ai padroni delle
sudette erbe ammazzare un maiale per ciascheduna volta, il quale si debba
distribuire, dandone un quarto al Vicario, un latro a chi l’uccide, ed il
restante al Padrone del majale.
Della Pozzolana
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca cavar fuori del nostro
territorio di Afile pozzolana senza licenza del Contestabile, ed officiali
sotto pena di tre giulivi al Vicario, e tre di emenda alla Communità per
ciascheduna volta, che il Vicario non posa procedere senza licenza del
Contestabile, ed ufficiali, e ciò s’intenda anche gli forestieri.
Di quelli, che
comprano, o vendono bestie da vita per condurle in Roma, e per nozze, e pasti
Ordiniamo, che tutte quelle persone, che tanto comprano, quanto
vendono bestie di qualsivoglia sorte, minute, e grosse sì per vita, come anco
per uso delle loro case, per nozze, e pasti, ed anco per condurle in Roma le
possano tanto vendere, tanto comprar senza incorso di pena alcuna. Ma quelli,
che vorranno vendere bestie per macello debbano, e siano tenuti prima ricercare
il Macellaro nostro di Afile, il quale abbia tempo due giorni ad andarle a
vendere, e non ci andando come sopra, e non essendo d’accordo il Padrone, le
possa vendere a chi gli parerà, senza incorso di pena alcuna. Ma se le
venderanno senza aver ricercato il Macellaro ordiniamo, incorrino nella pena di
tre giulii, la metà al Vicario, e l’altra metà al Macellaro, ed il Vicario non
possi procedere senza querela del Macellaro.
Delle rimesse serrate a
chiave
Ordiniamo contro le rimesse serrate a chiave rimettesse bestiami, che
incorra nella pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda al padrone, e non
essendo serrati a chiave incorra nella pena di mezzo carlino al Vicario, e
mezzo al Padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.
De sementati, e case
pertinenti ad essi, e primo del grano, legumi, ed altri sementati.
Ordiniamo contro chi desse danno nelle sopradette case con bestiami, o
manualmente dopo che saranno sementati, sino alla calende di Marzo incorrano
nella pena di mezzo carlino al Vicario, ed un carlino di emenda al padrone, e
se il danno passi s’apprezzi, e dal primo di Marzo sino a che saranno ricolti
un giulio di pena al Vicario, ed uno di emenda al padrone,e se il danno possa s’apprezzi, ed il Vicario
non possi procedere senza querela del Padrone.
Delli lupini
Ordiniamo contro chi dasse danno alli lupini tanto con bestie, quanto
manualmente cadi in pena d’un grosso di pena al Vicario, ed uno di emenda al
padrone, e se il danno passi s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere
senza querela del Padrone.
Del raccogliere spica
Ordiniamo contro chi raccogliesse spica tra le casole, che cadi di pena
un giulio al Vicario, di emenda al Padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del
padrone.
Del Granoturco
Ordiniamo contro chi desse danno nel granoturco manualmente cadi in pena
di tre giulii al Vicario, tre di emenda al padrone, e se il danno passi
s’apprezzi, e che gli dasse danno con bestie di qualsivoglia sorta cadi in pena
al Vicario di uno giulio, ed uno di emenda al padrone, e chi gli facesse
fronde, o vero foglie per li somari cadi in pena di un grosso al Vicario, ed il
Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.
Delle Callefredde
Ordiniamo contro chi passasse con qualsivoglia sorte di bestiame nelle
possessioni degl’altri in tempo di calle fredda, cioè il mese di Luglio, ed
Agosto cadi in pena di un giulio al Vicario, ed il Vicario non possa procedere
senza querela del Padrone.
Delle Traetta
Ordiniamo, che non sia persona alcuna che passi per traette, o altre
stradelle sotto mezzo carlino al Vicario, cioè in tempo che saranno seminati i
grani, ed altri sementati, e prati ristretti nelle possessioni dove si passerà,
ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.
Dell’Ara, o Peraro
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che facci arcelle dentro dell’are,
o Peraro sotto pena di un giulio al Vicario, il quale non possi provedere senza
querela di chi si sentisse offeso, cioè non potesse tritare per causa
dell’impedimento come sopra.
Di chi lasciasse
Paglia, o canna dentro l’ara
Ordiniamo contro ogni persona che
lasciasse paglia, o canna dentro dell’Ara, che sia lecito a quello, che vorrà
tritare poi pigliare la canna, o paglia, che troverà dentro l’ara buttarla
dovunque le parrà incorso di pena nessuna, ne contro quello, che la butterà, ne
si procedi in modo nessuno.
De frutti diversi delle
vigne, e cose appartenenti alle vigne
Ordiniamo contro chi desse nelle
sopradette cose dalle calende di Marzo sino a Santa Maria di Agosto incorra
nella pena di un giulio al Vicario, ed uno di ammenda al Padrone tanto li
bestiami, quanto manualmente, e se il danno possi s’apprezzi. E da Santamaria
di Agosto sinchè saranno vendemmiate, chi gli desse danno tanto con bestie,
quanto manualmente incorra nella pena al Vicario di tre giulii, e cinque di
emenda al padrone, e se sarà di notte raddoppia contro quelli però, che daranno
danno manualmente . Dopo che saranno vendemmiate sino alla calende di Marzo
s’incorra nella pena d’una carlino al Vicario, ed uno di emenda al Padrone, e
se il danno possa s’apprezzi, ed il Vicario non possa procedere senza querela
del Padrone. Dichiarando, che li ristretti non s’intenda più d’una coppa
debbano stare apparati, e apparati due volte l’anno, e passando più di una
coppa non s’intendino ristretti come anco non stanno attaccati con le Vigne.
Contro quelli che
daranno danno alli primi frutti, come fagioli,
cocuzze, fichi di
simile specie
Ordiniamo contro quelli, che daranno danno alle sopradette cose cadino in
pena di tre giulii al Vicario, e tre di emenda al padrone, e se il danno possi
s’apprezzi, valendo anche che sia creduto al Padrone, purchè sia persona degna
di fede con il giuramento ogni volta, che si trovi il delinquente in fragrante
a dar danno nelle cose sopradette, e quello che sarà una volta nelli sopradetti
danni, dichiariamo anco, che non sia lecito accusare altri, ed il Vicario non
possa procedere senza querela del Padrone.
Delli canneti
Ordiniamo contro chi dasse danno nei canneti tanto con bestie quanto
manualmente cadi in pena di mezzo carlino al Vicario, ed un giulio di emenda al
padrone, e se il danno possi s’apprezzi, ed il Vicario non possa procedere
senza querela del Padrone.
Contro chi desse danno
a pali, o come nelle Vigne d’altri
Ordiniamo, che non sia persona lacuna, che pigli pali, o canne nelle
Vigne d’altri sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda al padrone,
e se il danno possa s’apprezzi. Dichiarando anco quelle persone, che
piglieranno li pali, o canne nuove tanto nelle Vigne, quanto nei canneti sotto
la pena di tre giulivi al Vicario, e cinque di emenda al padrone, e se il danno
possa s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.
Dei Sarmenti
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che pigli sarmenti in quello
d’altri sotto pena di un giulio al Vicario e non possi procedere senza querela
del Padrone.
Delle Vasche
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca dar danno nelle vasche
d’altri in qualsivoglia modo ne meno, che vi vendemmi senza licenza del padrone
sotto pena di un carlino al Vicario, ed uno di emenda al padrone, ed il Vicario
non possa procedere senza querela del Padrone.
De frutti fuori le
Vigne
Ordiniamo, che nessuno ardisca dar danno in qualsivoglia sorte di frutti
fuori delle vigne sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di emenda al
Padrone, e se il danno possi s’apprezzi, ed il Vicario non possi procedere
senza querela del Padrone.
Delle Ghiande
Ordiniamo contro chi dasse danno nelle ghiande fresche bandite incorra nella
pena di un giulio al Vicario, ed il danno s’apprezzi; quelle ghiande si debbano
bandire nella festa di Sant’Andrea, e quando non si hanno ghiande fresche dopo
la festa di Santa Lucia sia lecito ad ognuno pascolarle senza incorso di pena,
ed a modo alcuno, e le ghiande fresche s’intendono sino al giorno di Capo d’Anno,
passato detto tempo, si possono pascolare senza che si paghi pena al Vicario,
il quale non possi procedere senza querela del Padrone.
Contro chi dasse danno
negli orti
Ordiniamo contro chi dasse danno negli orti d’altri tanto con bestie,
quanto manualmente cadi in pena di tre giulivi al Vicario, e cinque di emenda
al padrone, e se il danno possi s’apprezzi. Dichiarando, che gli orti
s’intendono solo i ristretti, ed apparati,
quelli, che sono seminati, ed il Vicario non possi procedere senza
querela del Padrone.
Dei prati falciati,
fienili, e Pagliari
Ordiniamo contro chi dasse danno nelle sopradette cose tanto con bestie,
quanto manualmente, stando però essi fienili, e pagliari apparati, cadino in
pena d’una carlino al Vicario, ed il danno s’apprezzi, ed il Vicario non possi
procedere senza querela del Padrone.
Contro chi tagliasse
ogni sorta d’alberi in quello degli altri, particolarmente nelle olive
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca tagliare ogni sorta
d’alberi, e particolarmente nelle olive, e rami d’olive in quello d’altri sotto
pena di tre giulivi al Vicario e tre di emenda al padrone, e tre altri giulii
all’accusatore, e per maggior conservazione delle olive, ordiniamo anco, che
non sia lecito a nessuno riportare rami d’olive sotto pena, ed emenda come
sopra purché non provi con testimoni degni di fede di averli tagliati al suo,
il che si debba osservare tanto nella difesa delle olive, quanto fuori della
difesa, ed il Vicario possi procedere ex officio. E quelli, che saranno trovati
di notte cadino in pena, ed emende doppie. Ordiniamo, che nessuna persona
ardisca cogliere olive in quello degli altri, e raccogliere per terra sotto
pena, ed emenda come sopra, volendo, che in questo sopradetto capitolo si
osservi inviolabilmente.
Dello invischiare tanto
alle olive, quanto inziti,e castagno
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca invischiare alle olive
inziti, e castagne sotto la pena di tre giulivi al Vicario, e tre di emenda al
padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.
Di quelli, che danno
danno al legname segnato
Ordiniamo contro chi darà danno al legname segnato che incorra nella pena
di un giulio al Vicario, ed il danno s’apprezzi, ed il Vicario non possa
procedere senza querela del Padrone.
Di chi pigliasse legna
fatte
Ordiniamo contro chi pigliasse legna fatte, che incorra nella pena di tre
giulivi al Vicario, e tre di emenda al padrone, e se il danno possa s’apprezzi
ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.
Delle Cese
Ordiniamo contro chi tagliasse, o guastasse cese, che incorra nella pena
di cinque baiocchi al Vicario, ed il danno s’apprezzi, e non possa procedersi
senza querela del Padrone.
Dello scassato, e
scosso
Ordiniamo, che nessuno ardisca dar danno nello scassato e scosso con
qualunque sorte di bestiame sotto pena di un giulio al Vicario, ed uno di
emenda al padrone, ed il Vicario non possa procedere senza querela del Padrone.
Del Vangato
S’intenda come nel supredetto Capitolo dello Scassato.
Del danno de ragazzi
Ordiniamo, che se alcun ragazzo tanto maschio, come femina, non sia in
età, che facesse qualche danno non incorra in pena alcuna, ma essendo solito a
danneggiare debba pagare la pena, e non essendo danneggiante lo debba giudicare
il Contestabile, ed Officiali.
Del danno de cani
Ordiniamo, che i cani in tempo di uva debbano portare un uncino buono, e
conveniente attaccato al collo, e non portando uncino, essendo trovato a dare
danno nelle vigne in tempo di uva incorrono nella pena di un giulio al Vicario,
ed uno di emenda al Padrone, e il danno si apprezzi, ed il Vicario non possa
procedere senza querela del Padrone.
Del danno delle sicurtà
del Vicario
Ordiniamo, che le sicurtà del Vicario trovandosi a dare danno con
qualsivoglia sorta di bestie, o manualmente accusati in qualsivoglia modo
incorrono nella pena, ed emenda doppie.
Delle acque, che
ricevono quelli, che abitano sotto le case di altri
Ordiniamo, che quelli, che abitano sotto le case di altri, che
riceveranno acqua da quelli di sopra in tempo fortunati, se ne possono anche
reclamare, e quelli, che abitano sopra se ne possano anche reclamare, e quelli,
che abitano sopra cadino in pena di due baiocchi al Vicario, ma non essendo
tempi fortunati, ricevendo acqua, o altra immondezza di polvere paghino mezzo
carlino al Vicario, quale non possa procedere senza querela del Padrone.
Del giocare a ruzica, o
cavo dentro la Terra
Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca giocare a cavo dentro la Terra senza licenza del
Vicario sotto pena di un carlino, e s’intenda solo a vedere; Proibiamo poi
assolutamente il giocare aruzzica per molti rispetti, e chi temerariamente vi
giocasse cadi in pena di un scudo al Vicario, e possi procedere ex officio.
Ordiniamo parimenti sopra il giuoco comune fuori della Terra, che non sia
persona alcuna tirare dentro la Chiesa di San Sebastiano, sopra li tetti, e
case di altri, entrando runiche, o cavo dentro gl’orti debbano entrare vada, e
riapparirli, e chi temerariamente romperà fratte nelli orti cadi in pena di tre
giulii al Vicario, e tre di emenda al padrone per ciascheduna volta, ed il
Vicario non possi procedere senza querela del Padrone.
Contro quelli, che
saranno accusati più di una volta si nelle difese della Comunità, come nelli
altri beni delli particolari
Ordiniamo contro quelli, che saranno accusati più di una volta si nelle
difese della Comunità, come anche nei beni de Particolari con ogni sorta di
bestiami incorrano, Padroni delle bestie in pena doppia, ed emenda doppie.
Della Compagnia de
Bestiami
Ordiniamo, che chi vorrà fare compagnia con uno, o due al più tanto de
bestiami grossi, quanto minuti, lo faccia scrivere negli atti del Vicario, o in
mano di un Notaro publico, nella quale Compagnia dopo, che sarà fatta, e
stipolata, vogliamo, ed ordiniamo, che si asservino le condizioni, patti, ed altri
soliti conforme che usano le Compagnie de poscipascoli, ed altre cose comuni, e
non essendo fatta come sopra, e scritta non s’intenda Compagnia, ma quando realmente,
e fedelmente sia fatta Compagnia non vi si possi far pagare più di una sola
pena, ed una sola emenda, e non essendo fatta fedelmente sia tenuto ciascuno
Padrone alle pene, ed emende come gl’altri, che non fanno Compagnia.
Delli bestiami, che
anderanno fuori territorio
Ordiniamo, che tutti quelli, che avranno bestiame di ogni sorta, salvo
però Bovi domati, e bestie da soma, le debbano consegnare al Contestabile per
tutto il giorno di Tutti i santi, se vogliono pascolare nel nostro territorio,
ma volendo andar fuori, li debbano cavar fuori in detta Festa,e non possino
entrare sino alli otto di Maggio, e chi non avrà consegnato le bestie in detto
tempo, o non l’avrà cavate fuori di territorio cadino in pena di tre giulii al
Vicario, e tre di emenda alla Communità per ciascheduno giorno per ciascheduno
giorno, dopo della Festa, ed il Vicario non possi procedere senza querela del
Contestabile, ed Ufficiali, avvertendo farlo bandire, ed il Contestabile debba
far bando tre giorni avanti alla detta Festa di tutti li Santi.
Di quello che non
appare nel precedente ordine
Ordiniamo, che di quelle cose, che non appariscono nel presente ordine
stabilito, ne sia pena un baiocco di pena al Vicario, ed il danno di apprezzi,
purché non siano furti manuali, delli quali il danno fatto si magiore conforme
alla stima di un giulio.
Aggiunta del capitolo
della difesa delle vigne
Ordiniamo, che nell’abbeverare in Mortitenneri conforme al solito li
Pecorari li possono abbeverare, ed anche ordiniamo, che quando saranno
vendemmiate le vigne in luoghi, dove anticamente si pascolava prima di combere
della Difesa, possono pascolarvi ogni sorta di bestiami, senza incorso di pena
alcuna, ma entrando in della Difesa di Vigne, prima del tempo stabilito cadino
in pena, ed emenda, come dice nel suo capitolo, e che il Vicario non possa
procedere senza querela del Contestabile, ed Ufficiali.
Predicatore
Ordiniamo, che tutte quelle persone, che sono comandate a portar legna al
padre Predicatore, e non portandole cioè nella quadragesima senza altra scusa
cadino in pena di un grosso al Vicario, ed un grosso di emenda alla Comunità,
ed il Vicario non possa procedere senza querela del Contestabile, ed Ufficiali.
Delle bugate che si
fanno dentro la Terra
Ordiniamo, che persona di qualsivoglia sorte ardisca in conto alcuno fare
le bugate in nessuno luogo di essa, e particolarmente per strade, violi
ancorché non sieno comuni; ma si bene li possino fare in luoghi, dove sono l’aperture,
o buchi ad effetto, che subito esca fuori senza far danno a nessuno;ma però un
passo, o due discosto al primo da detti buchi le possino fare, altrimenti
facendo il contrario ciascheduno cadi in pena di due carlini al Vicario, il
quale non possi procedere senza querela de Viali.
Radunato il pubblico, e Civile di questa nostra Terra per ordine di
Francesco Deligato Contestabile,e suoi Ufficiali, siccome per referenda di
Francesco Antonio frasca Pubblico Mandatario di aver fatto pubblico bando per
tutti i luoghi soliti di essa Terra, fu proposto dal medesimo Contestabile nel
modo, che segue, cioè
Devono sapere le Signorie loro, che io ha fatto fare l’ordine sopra il
governo di questa nostra Terra in conformità, che ordina sua Eccellenza
padrone, che questa Comunità possi ogni anno rinovarlo, secondo il di lei
bisogno, però ognuno debba sentire, e dire il fatto suo sopra le capitolazioni
scritte in detto ordine, e Legge da osservarsi si da noi, come dal nostro
Signor Vicario, ed essendosi letto il presente Ordine a capitolo in capitolo, e
questo benissimo spiegato, e da tutti bene inteso unitamente, et nemine
discrepante hanno accettato detto ordine senza replica, ed obbiezione nessuna
alla presenza di Giovanni Domenico Frasca, e Gregorio Masetta Testimoni= questo
dì 28 Decembre 1701. Ordinaimo parimenti, che
in detta difesa delle olive vi possino pascolare due maiali per casa, e
facendo danni in prati, con cavare, od altre maniere cadino in pena di emenda
come dice nel suo Capitolo, ed il Vicario non possi provedere senza querela del
Padrone. Ordiniamo, che ogni Contestabile possi farsi li Consiglieri quando
sarà eletto in detto Officio.
Per Copia conforme all’Originale Filippo Fraponi
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