Religio est Erezioni, e Aggregazioni di Compagnie, e Cappelle, e
Indulgenze[1]
Flavio del Titolo di Santa Maria del Popolo Santo Reverendo Eccellentissimo Presbitero Cardinale, e Venerabile dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocefisso dell’Urbe Protettore Girolamo Mathhei Duce, Pietro dagli Altemps Duce della Gallia, Ippolito Lante di Rovere Duce di Bomarzio, Pietro Angelo Cessio Duce Acquasoarta Custode, et Pietro Paolo di Fabii Camerario. Diletti a noi in Cristo in ambo i sessi Confratelli della Confraternita della Charità in Chiesa ovvero Oratorio Santissima Annunciata di Sermoneta della Diocesi di Terracina Apostolica e con ordinaria autorità canonico eretta salute in Dio sempiterno; Noi che prossimi agli uffici nostri debito fedeli salute, di pietà e Religione progresso procurare dobbiamo liberamente nostra Arciconfraternita ad altra della medesima Confraternita Istituita aggiungiamo, ed aggreghiamo, a quella così aggregati Indulgenza, facoltà, altra spirituale grazia, ed indilgenza facoltà, ed altra a noi concessa dal Sommo Pontefice. Per la quale cosa per Illustre, ed Eccellentissimo Signore Giovanni Francesco Perto Dottore in Ambe i Diritti di Legge e della stessa Confraternita Procuratore aggregato, ed indulegntie communione eminente chiese; a Noi Protettore, Custode, e Camerario predetto tutta la stessa Arciconfraternita rappresentante felice regnante Clemente Papa Ottavo Costituzione sopra il suo modo aggregazione, e celeste Chiesa tesoro comunicazione moderazione presso edito inerente, a lui la nostra lettera del solo Dio amore, e pietà, e Religione Cristiana aumentando zelo condotti, le Confraternite predette Canonicamente, come sopra eretta Episcopo, ovvero ordinario luogo consenso, e lettera testimoniale, con cui di questo Istituto, Pietà, e Religione concessa a noi Arciconfraternita, nel quale modo per Noi simil grazia ad altra Confraternita in detto luogo concessa, e nel tempo stesso la concessione ad altra Arciconfraternita aggregata non fosse stata giusta facoltà Apostolica a Noi concessa aggiungiamo, ed aggreghiamo, ed inoltre agli stessi Confratelli indulgenza, e grazia spirituale fra sigilli descritti, la nostra Arciconfraternita per lettera Pontificale nominati espressamente, e precisamente concessa elargiamo, e comunichiamo, di queste il tenore di parola in parola, presso questa appare; Da dietro. Diletti figli Guardiani, et Confratelli della Arciconfraternita del Santissimo Crocefisso di Roma canonicamente istituite. In vero Paolo Papa V Diletti figli salute, ed Apostolica benedizione concerta ed unica Arciconfraternita Indulgenza, e grazia spirituale, con cui dalle altre fruiscano e conduciamo alla prescrizione; Per questo a Noi la misericordia di Dio onnipotente, e dei Beati Pietro, e Paolo Apostoli della sua autorità, e singole Indulgenze, e remissione dei peccati, e relazioni delle penitenze vostre all’Arciconfraternita, e dei Confratelli fin quando per qualunque Romano Pontefice e predecessore nostro concessa sia revocata, e annullata, e nessun rossore, e momento sia declamante, ed per ognuno ambedue i sessi a Cristo fedeli, la quale detta Arciconfraternita dai restanti entrino, nel primo giorno di questi l’ingresso, se veramente penitenti, e confessi Santissima Eucaristia del Sacramento abbiano assunto e tanto di questo per tempo descrivendo, quanto già descritto in detta Arciconfraternità ai Confratelli, e Consorelle veramente penitenti, e confessi, e con la Sacra Comunione ricevuta, il quale nell’Invenzione, ed esaltazione della Santa Croce nei giorni della festa di questa stessa Arciconfraternita e Cappella sotto l’Invocazione sita nella Chiesa di Roma nei primi vespri fino alla discesa del sole nei giorni e nei singoli anni devotamente visiteranno, e qui per i Principi Cristiani la concordia, e l’estirpazione dell’eresia, ed esaltazione della Santa Madre Chiesa a Dio le preghiere pie saranno proiettate in via plenaria ai morti e ad articolo, se parimenti, veramente parimenti, almeno contriti, ne non con preghiere a Gesù, se potessero, certamente con il cuore devotamente invochino la plenaria Indulgenza similmente di ognuno dei loro peccati, e la remissione misericordiosamente nel Signore concediamo; Per cui questi stessi confratelli, e Consorelle similmente veramente pentitenti, e confessi, e con la Sacra Comunione ricevuta, chiunque nella Chiesa, ovvero Cappella di questo modo nella Natività dell’Epifania del Signore Nostro Gesù Cristo, nella Pasqua di Resurrezione, e nel giorno di festa della Pentecoste , e neanche la Cappella predetta feria quinta della Cena del Signore affinché visitino, e qui cinque orazioni nella Domenica, e per la Salutazione Angelica dissero, e come sopra pregarono; Né, le Arciconfraternite dalla Chiesa predetta nella Basilica del Principe degli Apostoli di Roma nei singoli anni feria quinta della Cena del Signore, ovvero feria sesta in Parasceve entro sette anni, e nello stesso giorno quaranta; Il quale nella feria sesta quando permesso nella settimana la Cappella predetta visitino, e come predetto, preghino per cento giorni, nelle Processioni per la stessa Arciconfraternita negli Anni della Epifania, e nell’Invenzione, ed Esaltazione della Santa Croce nei giorni della festa come soliti avvennero, quanti anche nel proprio Oratorio ai divini uffici di quelli soliti decantare come conviene, e i defunti Confratelli, con abito nero nuovamente indossati alla sepoltura accompagnati fossero per cento giorni; I quali anche la Santissima Eucaristia del Sacramento, e quando gli Infermi siano portati, siano associati, cinque anni, e questi in verità, costoro predetti in questo fare ricerchino, con segno udito delle Campane e a questo dato, con ginocchia piegate e questa stessa orazione nella Domenica, e la Salvazione Angelica e recitando per lo stesso Infermo preghino per cento giorni, e ne in ambedue i sessi a Cristo fedeli della Santissima immagine del Crocefisso, e quando dalla sia estesa ai visitatori, e altre devote preghiere dinanzi a quello da recitare, e per cento giorni, ovvero altri per quanto sia permesso dalle debite penitenze nella forma consueta ingiunta dalla Chiesa ; E ulteriore ai Confrati ogni predetta Arciconfraternita oltre Roma in questi giorni, ai quali le indulgenze predette siano concesse, decenti se sull’altare, ovvero luogo, nel quale sia l’immagine del Santissimo Crocefisso, che devotamente visiteranno, e qui sette orazioni Domenicali, e Salvazione Angelica recitino, e come detto, recitino, e queste stesse indulgenze, e in questa Cappella visitino, concediamo, su questi Confratelli, e consorelle, e monaci Cappuccini per quante Corone del Signore Nostro Gesù Cristo felicemente regnante Gregorio XIII Predecessore nostro alla stessa Confraternita concessa sesta feria di cui concessa la settimana nel premesso verso del Santo Dio, Santo forte, Santo, e immortale misericordia abbia di noi per i vivi, e nel giorno della Commemorazione dei defunti, premesso verso la Requie eterna doni il Signore, e luce perpetua risplenda su di loro, e riposino in pace per le Anime dei defunti recitassero, come alle stesse Anime per modo del suffragio di tre anni, e tre quaranta di Indulgenze, ed applicare possano, indulgiamo, ne allo stesso Confrati, e Consorelle, i quali contriti, e nel animo loro confidenti nel tempo habbiano, la stessa Corona angeli del Signore nei giorni devotamente recitino, cento giorni per il quale ovvero; il quale altri giorni e alla stessa Corona recitino, similmente per il quale cinquecento giorni ovvero altre nel modo concesso debba penitenti rilasciamo; Per ciò agli stessi Confrati, e Consorelle, i quali nella Chiesa di Roma stazionino e visitino, e qui, come sopra, preghino ovvero anche a questa stessa corona per le Anime dei defunti dicano, come per le stesse Anime le Indulgentie predette per modo suffragi applicare possano; infine Roma, e la vostra Arciconfraternita come i Confratelli aggregare, e quelli tutti sopradette Indulgenze servati nella forma tradotta secondo il vigore della Costituzione del felicemente regnante Clemente Papa Ottavo del Predecessore nostro sopra del dettato della Confraternita , con il tenore dei presenti e la facoltà concediamo, ed impartiamo. Non ostante le Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, delle aggregazioni edite comunicare libere e lecite possiate, e valide, con l’Autorità Apostolica, con il tenore dei presenti concediamo la facoltà, ed impartiamo. Non ostante le Costituzioni, ed Ordinamenti Apostolici, ed altri contrari con i quali anche Presenti in perpetuo futuro tempi siano validi. Dato in Roma presso San Pietro sotto l’anello del Pescatore 28 Febbraio 1608; Pontificato nostro Anno terzo. Con cui ogni Indulgenza, e spirituale grazia, sul sigillo descritto predetto, Confraternita, e di quella Confratelli, come possano godere presso la Costituzione del felicemente regnante Papa Clemente Ottavo del tenore seguente come appare// Clemente Papa Ottavo in Perpetua memoria dalla Sede Apostolica mosso dalla fedeltà a Cristo la salvezza è concessa e si e se in questa maturo consiglio con grande prudenza, e cauzione sancita, e decretata siano allora con Romano Pontefice delle anime salute sollecito progresso nei tempi anima attenta e sensi altri abuso in questo stesso statuto, e Decreto da osservare provenire debba con il suo Pastorale ufficio munire loro opportuna ragione occorrere, e quanto con il Signore possa, adibito salutare rimedio provvedere. Poiché da molti Pontefici Romani Predecessori nostri, ed anche da Noi non altro Regolare Ordine Religioso, ed Istituto, e anche fedeli in Cristo Seculiarius Arciconfraternita, e Congregazione delle diverse Nazioni, Nomi ed Istituti tanto in Alma Urbe nostra, quanto in altre Città, e Luoghi Cristiani nel Mondo di erigere con facoltà, e di istituire in questi, ed altre, e Collegi e non anche a se aggregate Confraternite, e Congregazioni nella stessa Roma e altri luoghi esistenti, e con questi stessi privilegi le Indulgenze, facoltà, altre speciali grazie, ed Indulti concessi rispettivamente concesse di comunicare gli attributi furono, e nessuna forma certa, ovvero ragione prescritta sia, la quale nel suo modo con erezioni, ed Istituzioni, aggregazioni, e comunicazioni facendo e di conservare si debba. Per questo o la negligenza dei Superiori Ordini della Religione, ed Istituti, ovvero Ufficiali dell’Arciconfraternita, e Congregazione da erigere, e istituendo, e da comunicare in Confraternitate, e Congregazione da erigere, ed aggregando, e con queste comunicazioni dei privilegi, e delle Indulgenze, altre grazie predette siano servano questa forma nel loro modo nelle erezioni, nelle istituzioni, aggregazioni, e comunicazioni debba servarsi ne sia prescritto il modo il quale privilegi, Indulgenti, facoltà, e altre grazie spirituali, ed indulti predetti debbano conseguire, ovvero delle stesse Confraternite, e Congregazioni incuria che non ricercano questa, alla quale prestare è opportuno, come quella che consegue, e nonnulla patti e consuetudini, e molti incomodi da dove provebgono, con cui Noi per commessa Apostolica a Noi con sollecito ufficio, paterna e quindi per tutti la fede Cristiana con carità osservare volendo, In questa nostra Costituzione con perpetuo validità guardiamo, ed inoltre stabiliamo come imposero tanto di questa Alma Città nostra per la quale di altre Città, e Luoghi di tutta la Cristianità del Mondo Regolari, Ordini, Religione, ed Istitutori, con cui negli errori, e con chiunque altra Chiesa, e Collegi, e Confraternite secolari da erigere, e istituire la facoltà concessa, e non anche l’Arciconfraternita, e delle Congregazioni di qual si voglia Nazione, e Nome, ed Istituto quelle siano, e in qualunque altra Chiesa, Casa, ed Oratorio tanto secolare, quanto come prima detto e di cui anche Mendicanti Ordinari Religiosi, ed Istituzioni Regolari per quanto sia ordinaria, ovvero altra in qual si voglia modo introdotto, e con cui altre Confraternite, e Congregazioni istituite, da erigere, e a loro aggregate, e quei privilegi, Indulgenze, facoltà, ed altre spirituali grazie, ed indulti predetti da elargire, e comunicare la potestà dai Romani Pontefici Predecessori nostri oppure da Noi, e dall’Apostolica Sede attribuita fu, Magnifico Priore, Prepositi, Rettori, Governatori, Precettori, Primiceri, Prelati, Custodi, Guardiani, Prefetti Amministratori, ed altri Ufficiali, ovvero Superiori nel quale modo Regolari se certamente ordinari Religiosi, ed Istituzioni una tanto Confraternita e Congregazione del consenso Ordinario del luogo, e con lettera di questo testimoni, con cui la Confraternita, e Congregazioni da erigere, ed istituire l’ufficio della pietà e della Cristiana Carità, la quale di esercitare sia consueto presso questi commendare, ed aggiungere, ed aggregare possano. A questa Confraternita, e Congregazione da erigere, da istituire, ovvero aggregare questa con tanti privilegi, le Indulgenze, le facoltà, e altre spirituali grazie, ed Indulti, che gli stessi Ordini Religiosi, ed Istituto erigendo, insituenti, e comunicanti, ovvero Arciconfraternita, e Congregazione aggreganti nominalmente, ed in specie non certamente, che per estensione, ovvero comunicazione a se con qual si voglia modo concessa sono e quella certamente non sotto alla generale forma delle parole, ovvero espresse, ed in specie comunicare valgano, gli Statuti certamente per regime degli Ordinari, Religiosi, ed Istituiti da erigere, da istituire, e comunicanti, ovvero dell’Arciconfraternita, e Congregazioni edite e Confraternite, come Congregazioni da erigere da istituire, e da aggregare, e da cui le comunicazioni dei privilegi, ed altre predette siano, impartire non possano se non questa per primi dal Vescovo Diocesano esaminata e per ragioni del luogo approvata siano state, le quali nessun uomo di questo stesso Vescovo decreto della moderazione, e correzione in ogni, e sempre soggetta rimanga. Inoltre vogliamo, ed ordiniamo, come i predetti ordini, Religiosi, ed Istituto da erigere e istituita, comunicante, né Arciconfraternita, e Congregazione aggregante certa da erigere, da istituire, da aggregare, e da comunicare la formula a Noi recentissimamente approvata e diligentemente siano osservate, secondo quanto i privilegi, le Indulgenze, la facoltà, ed altre grazie spirituali ed in altra dello stesso Ordine, Religione, ed Istituto da erigersi, e comunicante, ovvero Arciconfraternita, e Congregazione aggregante per nome, ed espressamente non per comunicazione, né prossima, come sopra concessa e della stessa Confraternita, e Congregazione da erigersi, istituire, ed aggregare, e dalle quali sia comunicata, dalle quali Confraternite, e Congregazioni della stessa Nazione, Nome, Ordine, Religione, ed Istituto dell’Arciconfraternita, e Congregazione di quelle erette, istituite, ed aggregate, e dalle quali comunicazioni fatte siano al Ministro, all’Ufficiale, ed altri sopradetti privilegi, Indulgenze, facoltà, e altre grazie spirituali, ed Indulti previa ricognizione dell’Ordinario luogo, adibito con due di queste stesse Chiese e Capitolo, di quella giusta Sacro Concilio Tridentino il decreto promulgando speculi in tempo debito e valga la promulgazione. Con questi anche i Ministri, Ufficiali, ed altri predetti, elemosina, ed altra larga carità Cristiana i sussidi giusti, e la forma per ordinario luogo prescrivendo remoti Mesi, e Capi, che nella Chiesa, e Oratorio delle dette Confraternite, e Congregazioni pubbliche questo espongano e conservino assumendo la potestà a loro data; Inoltre in questo stesso Ordine, Religione, ed Istituto da erigere, istituito, e comunicato, che sia Arciconfraternita, e Congregazione aggreganti tanto nell’Alma Roma nostra, quanto in altra città di qualunque altra giusto modo dal Vicario della Città di Roma, e dagli Ordinari Luoghi rispettivamente prescrivendo debbano osservare, le elemosine come la colletta nella riparazione, e nell’ornato delle Chiese tanto ordinario, Religioso, dell’Istituto da erigere, da istituire, e comunicare, e l’Arciconfraternita, e Congregazione delle aggregazioni, quanto delle Confraternite e Congregazioni da erigersi, da istiuire, ed aggregare, e con le quali comunicazioni siano ovveri in altro uso pio a scelta dello stesso Vicario nostro nella Città di Roma, e non ordinario luogo rispettivamente e fedelmente esporre, ed erigere procurino come tutti riguardino i tesori della celeste Chiesa, ovvero di qualche altro lucro, ma la pietà, e la Carità eccitante la grazia, dall’Apostolica Sede con benigna fede Cristiana aprire; Per ciò vogliamo, come Confessare nel vigore dei privilegi stessi degli Ordini, della Religione, ed Istituto da erigersi, ed istituiti, comunicando, ovvero Arciconfraternita, e Congregazione aggregante le concessioni, e Confraternite, e Congregazioni aggregando di comunicare per il tempo che possano essere elette, e possano Secolari nell’Alma Roma dal predetto Nostro Vicario, oltre la Città in verità dai Luoghi ordinari Regolari non solo dal predetto nostro Vicario, oltre la Città in verità dai luoghi Ordinari rispettivamente ma anche dai suoi Superiori siano approvati. Come anche i Confratelli confidenti dei casi criminali, e censure presso i detti privilegi [per quanto infatti siano in uso, anche il Sacro Concilio Tridentino decretò, e i Romani Pontefici Predecessori nostri, e con le nostre Costituzioni, né revocata, ovvero sotto qualche altra revocazione siano compresenti] la forma, ed il tenore di assolvere valga. Osserviamo inoltre, come questi stessi Confessori predetti Confratelli di qualunque grado, stato e condizione, e preminenza anche se speciali di nota degni siano dai casi contenuti nelle lettere, nel giorno della Cena del Signore siano lette con consuetudine, né violazione dell’Immunità, e della libertà ecclesiatica, e le chiusura dei Monasteri Monacali, se sia permesso senza necessaria, ed urgente causa, e senza licenza dei Superiori, ovvero causa, e licenza concessa al predetto Monastero all’ingresso siano, né violentemente le mani siano brandite verso il Chierico, e singolari questioni, ovvero Duello, ed altri casi tanto da Noi, quanto dal predetto in Roma Nostro Vicario, e dei luoghi ordinari rispettivamente riservati, e per tempo da riservare, ed anche da quanto si voglia la scomunica di un uomo sia amplia l’assoluzione, et sopra le irregolarità, tanto da altro difetto proveniente, quanto occasione delitti contratti con altro pretesto dispensare dei detti privilegi in alcun modo possano. Non ostante quale si voglia Costituzione, et Ordinazione Apostolici, e e di qualunque Ordine, Relione, ed Istituto ovvero Arciconfraternita, Congregazione e Confraternita Secolare. Il restante poiché difficile sarebbe per questa stessa presenza ai singoli luoghi dove vogliamo che siano riportati, e simili autorità osserviamo di queste affermazioni impresse con mano da qualche altro Notaio pubblico sottoscritte, e con Sigillo e di qualche latra persona in digitate Ecclesiastica costituite munite queste stesse dove fede sia aderente, queste stesse lettere, siano credute, se fossero esibite, ovvero ostentate. Dato in Roma presso San Pietro sotto l’anello del Pescatore nel giorno 7 Dicembre 1604. Pontificato nostro anno terzo decimo. Nei quali ognuno, e singoli fedele, e testimoniquesta nostra lettera e per nostra Scrivario sottoscritti, e pubblicare mandiamo, e sigillo nostro Arcipresbitero ingiungiamo, e facciamo espressione di munire. Dato in Roma in luogo solito della nostra Congregazione anno dalla Natività del Signore Milleseicento75, Indizione XIII giorno 18 Mese di Settembre Pontificato Santissimo in Cristo Priore e Signore Nostro Clemente divina Provvidenza Papa Decimo anno 6º. Cardinale Chisio Protonotario, Girolamo Mattei Custode, Pietro Altemps Custode, Ippolito Lante della Rovere Custode, Federico Angelo Pietro donato della Città Custode, Pietro Paolo di Fabii Cameriere. Bartolomeo Orlando Segretario.
Cessione del Jus Patronato della cappellania di Santa Caterina, e della Annunziata esistenti nella Collegiata di Santa Maria, fatto da Nicola Pistiglione a favore di Giovan Francecso Nardi, e Don Pietro suo figlio
In Nome di Dio Amen giorno 13 ottobre 1632. In mia presenza attesto, e personalmente consituito il Signor Nicola Pietro Postiglione asserendo allo stesso tanto quanto uno della Famiglia Postiglione, quando un tempo fu Francesco Quadrassi, ed un tempo Antonio Jardinelli parimenti della Famiglia Pistiglione debba spettare e perviene il Giuspatronato della Cappellania della Santissima Annunziata, della Cappellania di Santa Caterina esistente nella Collegiata Chiesa di Santa Maria di Sermoneta, come constare disse dalla Bolla spedita dal Reverendissimo Signor Fabrizio vescovo di Terracina nel giorno 9 Maggio 1603 e quando anche dalla famiglia Postiglione sia il Signor Francesco Nardi, et il Signor Reverendo Pietro suo figlio legittimo, e naturale, e da tutta la sua famiglia, volendo quando sia permesso che chiunque suo Giuspatronato sia usato, e così venga assunto, come cosa grata fare, il sopradetto non vuole, duolo, timore, frode, ovvero altra sinistra macchinazione, e con la sua libera consapevolezza e volontà in ogni miglior modo, legge, e forma, con cui più grandi, e mali possa, e può il predetto Giuspatronato per la sua parte, e per ognuno, e qualunque proprio diritto, ed interesse, che nel detto Giuspatronato abbia, e possa avere per se, ed i suoi eredi, e successori in perpetuo riservi, e per ogni detto il Signor Giovanni Francesco Nardi assente, ed il Reverendo Pietro suo figlio Postiglione presenti e consenzienti, tali per loro quanto detto dal loro Padre, e per i suoi eredi per questo stesso Signore Nicola Pietro, come sopra, e accettare senza pregiudizio di tutti, e di chiunque, e qualunque sia allo stesso Reverendo Signore Pietro, e Giovanni di Pietro competente, e non altri da questo espressi protestano, e dicendo anche, e promettendo il detto Signore Nicola Pietro per la detta rinuncia al detto Giuspatronato non interviene altra frode, duolo, ne quanto voglia altra corruzione in questa detta rinuncia fare da mera, e libera volontà, come sopra, e sul detto Giuspatronato, e per ognuno, e dovunque il suo diritto, ed interesse questi stessi Signor Giovanni…
Flavio del Titolo di Santa Maria del Popolo Santo Reverendo Eccellentissimo Presbitero Cardinale, e Venerabile dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocefisso dell’Urbe Protettore Girolamo Mathhei Duce, Pietro dagli Altemps Duce della Gallia, Ippolito Lante di Rovere Duce di Bomarzio, Pietro Angelo Cessio Duce Acquasoarta Custode, et Pietro Paolo di Fabii Camerario. Diletti a noi in Cristo in ambo i sessi Confratelli della Confraternita della Charità in Chiesa ovvero Oratorio Santissima Annunciata di Sermoneta della Diocesi di Terracina Apostolica e con ordinaria autorità canonico eretta salute in Dio sempiterno; Noi che prossimi agli uffici nostri debito fedeli salute, di pietà e Religione progresso procurare dobbiamo liberamente nostra Arciconfraternita ad altra della medesima Confraternita Istituita aggiungiamo, ed aggreghiamo, a quella così aggregati Indulgenza, facoltà, altra spirituale grazia, ed indilgenza facoltà, ed altra a noi concessa dal Sommo Pontefice. Per la quale cosa per Illustre, ed Eccellentissimo Signore Giovanni Francesco Perto Dottore in Ambe i Diritti di Legge e della stessa Confraternita Procuratore aggregato, ed indulegntie communione eminente chiese; a Noi Protettore, Custode, e Camerario predetto tutta la stessa Arciconfraternita rappresentante felice regnante Clemente Papa Ottavo Costituzione sopra il suo modo aggregazione, e celeste Chiesa tesoro comunicazione moderazione presso edito inerente, a lui la nostra lettera del solo Dio amore, e pietà, e Religione Cristiana aumentando zelo condotti, le Confraternite predette Canonicamente, come sopra eretta Episcopo, ovvero ordinario luogo consenso, e lettera testimoniale, con cui di questo Istituto, Pietà, e Religione concessa a noi Arciconfraternita, nel quale modo per Noi simil grazia ad altra Confraternita in detto luogo concessa, e nel tempo stesso la concessione ad altra Arciconfraternita aggregata non fosse stata giusta facoltà Apostolica a Noi concessa aggiungiamo, ed aggreghiamo, ed inoltre agli stessi Confratelli indulgenza, e grazia spirituale fra sigilli descritti, la nostra Arciconfraternita per lettera Pontificale nominati espressamente, e precisamente concessa elargiamo, e comunichiamo, di queste il tenore di parola in parola, presso questa appare; Da dietro. Diletti figli Guardiani, et Confratelli della Arciconfraternita del Santissimo Crocefisso di Roma canonicamente istituite. In vero Paolo Papa V Diletti figli salute, ed Apostolica benedizione concerta ed unica Arciconfraternita Indulgenza, e grazia spirituale, con cui dalle altre fruiscano e conduciamo alla prescrizione; Per questo a Noi la misericordia di Dio onnipotente, e dei Beati Pietro, e Paolo Apostoli della sua autorità, e singole Indulgenze, e remissione dei peccati, e relazioni delle penitenze vostre all’Arciconfraternita, e dei Confratelli fin quando per qualunque Romano Pontefice e predecessore nostro concessa sia revocata, e annullata, e nessun rossore, e momento sia declamante, ed per ognuno ambedue i sessi a Cristo fedeli, la quale detta Arciconfraternita dai restanti entrino, nel primo giorno di questi l’ingresso, se veramente penitenti, e confessi Santissima Eucaristia del Sacramento abbiano assunto e tanto di questo per tempo descrivendo, quanto già descritto in detta Arciconfraternità ai Confratelli, e Consorelle veramente penitenti, e confessi, e con la Sacra Comunione ricevuta, il quale nell’Invenzione, ed esaltazione della Santa Croce nei giorni della festa di questa stessa Arciconfraternita e Cappella sotto l’Invocazione sita nella Chiesa di Roma nei primi vespri fino alla discesa del sole nei giorni e nei singoli anni devotamente visiteranno, e qui per i Principi Cristiani la concordia, e l’estirpazione dell’eresia, ed esaltazione della Santa Madre Chiesa a Dio le preghiere pie saranno proiettate in via plenaria ai morti e ad articolo, se parimenti, veramente parimenti, almeno contriti, ne non con preghiere a Gesù, se potessero, certamente con il cuore devotamente invochino la plenaria Indulgenza similmente di ognuno dei loro peccati, e la remissione misericordiosamente nel Signore concediamo; Per cui questi stessi confratelli, e Consorelle similmente veramente pentitenti, e confessi, e con la Sacra Comunione ricevuta, chiunque nella Chiesa, ovvero Cappella di questo modo nella Natività dell’Epifania del Signore Nostro Gesù Cristo, nella Pasqua di Resurrezione, e nel giorno di festa della Pentecoste , e neanche la Cappella predetta feria quinta della Cena del Signore affinché visitino, e qui cinque orazioni nella Domenica, e per la Salutazione Angelica dissero, e come sopra pregarono; Né, le Arciconfraternite dalla Chiesa predetta nella Basilica del Principe degli Apostoli di Roma nei singoli anni feria quinta della Cena del Signore, ovvero feria sesta in Parasceve entro sette anni, e nello stesso giorno quaranta; Il quale nella feria sesta quando permesso nella settimana la Cappella predetta visitino, e come predetto, preghino per cento giorni, nelle Processioni per la stessa Arciconfraternita negli Anni della Epifania, e nell’Invenzione, ed Esaltazione della Santa Croce nei giorni della festa come soliti avvennero, quanti anche nel proprio Oratorio ai divini uffici di quelli soliti decantare come conviene, e i defunti Confratelli, con abito nero nuovamente indossati alla sepoltura accompagnati fossero per cento giorni; I quali anche la Santissima Eucaristia del Sacramento, e quando gli Infermi siano portati, siano associati, cinque anni, e questi in verità, costoro predetti in questo fare ricerchino, con segno udito delle Campane e a questo dato, con ginocchia piegate e questa stessa orazione nella Domenica, e la Salvazione Angelica e recitando per lo stesso Infermo preghino per cento giorni, e ne in ambedue i sessi a Cristo fedeli della Santissima immagine del Crocefisso, e quando dalla sia estesa ai visitatori, e altre devote preghiere dinanzi a quello da recitare, e per cento giorni, ovvero altri per quanto sia permesso dalle debite penitenze nella forma consueta ingiunta dalla Chiesa ; E ulteriore ai Confrati ogni predetta Arciconfraternita oltre Roma in questi giorni, ai quali le indulgenze predette siano concesse, decenti se sull’altare, ovvero luogo, nel quale sia l’immagine del Santissimo Crocefisso, che devotamente visiteranno, e qui sette orazioni Domenicali, e Salvazione Angelica recitino, e come detto, recitino, e queste stesse indulgenze, e in questa Cappella visitino, concediamo, su questi Confratelli, e consorelle, e monaci Cappuccini per quante Corone del Signore Nostro Gesù Cristo felicemente regnante Gregorio XIII Predecessore nostro alla stessa Confraternita concessa sesta feria di cui concessa la settimana nel premesso verso del Santo Dio, Santo forte, Santo, e immortale misericordia abbia di noi per i vivi, e nel giorno della Commemorazione dei defunti, premesso verso la Requie eterna doni il Signore, e luce perpetua risplenda su di loro, e riposino in pace per le Anime dei defunti recitassero, come alle stesse Anime per modo del suffragio di tre anni, e tre quaranta di Indulgenze, ed applicare possano, indulgiamo, ne allo stesso Confrati, e Consorelle, i quali contriti, e nel animo loro confidenti nel tempo habbiano, la stessa Corona angeli del Signore nei giorni devotamente recitino, cento giorni per il quale ovvero; il quale altri giorni e alla stessa Corona recitino, similmente per il quale cinquecento giorni ovvero altre nel modo concesso debba penitenti rilasciamo; Per ciò agli stessi Confrati, e Consorelle, i quali nella Chiesa di Roma stazionino e visitino, e qui, come sopra, preghino ovvero anche a questa stessa corona per le Anime dei defunti dicano, come per le stesse Anime le Indulgentie predette per modo suffragi applicare possano; infine Roma, e la vostra Arciconfraternita come i Confratelli aggregare, e quelli tutti sopradette Indulgenze servati nella forma tradotta secondo il vigore della Costituzione del felicemente regnante Clemente Papa Ottavo del Predecessore nostro sopra del dettato della Confraternita , con il tenore dei presenti e la facoltà concediamo, ed impartiamo. Non ostante le Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, delle aggregazioni edite comunicare libere e lecite possiate, e valide, con l’Autorità Apostolica, con il tenore dei presenti concediamo la facoltà, ed impartiamo. Non ostante le Costituzioni, ed Ordinamenti Apostolici, ed altri contrari con i quali anche Presenti in perpetuo futuro tempi siano validi. Dato in Roma presso San Pietro sotto l’anello del Pescatore 28 Febbraio 1608; Pontificato nostro Anno terzo. Con cui ogni Indulgenza, e spirituale grazia, sul sigillo descritto predetto, Confraternita, e di quella Confratelli, come possano godere presso la Costituzione del felicemente regnante Papa Clemente Ottavo del tenore seguente come appare// Clemente Papa Ottavo in Perpetua memoria dalla Sede Apostolica mosso dalla fedeltà a Cristo la salvezza è concessa e si e se in questa maturo consiglio con grande prudenza, e cauzione sancita, e decretata siano allora con Romano Pontefice delle anime salute sollecito progresso nei tempi anima attenta e sensi altri abuso in questo stesso statuto, e Decreto da osservare provenire debba con il suo Pastorale ufficio munire loro opportuna ragione occorrere, e quanto con il Signore possa, adibito salutare rimedio provvedere. Poiché da molti Pontefici Romani Predecessori nostri, ed anche da Noi non altro Regolare Ordine Religioso, ed Istituto, e anche fedeli in Cristo Seculiarius Arciconfraternita, e Congregazione delle diverse Nazioni, Nomi ed Istituti tanto in Alma Urbe nostra, quanto in altre Città, e Luoghi Cristiani nel Mondo di erigere con facoltà, e di istituire in questi, ed altre, e Collegi e non anche a se aggregate Confraternite, e Congregazioni nella stessa Roma e altri luoghi esistenti, e con questi stessi privilegi le Indulgenze, facoltà, altre speciali grazie, ed Indulti concessi rispettivamente concesse di comunicare gli attributi furono, e nessuna forma certa, ovvero ragione prescritta sia, la quale nel suo modo con erezioni, ed Istituzioni, aggregazioni, e comunicazioni facendo e di conservare si debba. Per questo o la negligenza dei Superiori Ordini della Religione, ed Istituti, ovvero Ufficiali dell’Arciconfraternita, e Congregazione da erigere, e istituendo, e da comunicare in Confraternitate, e Congregazione da erigere, ed aggregando, e con queste comunicazioni dei privilegi, e delle Indulgenze, altre grazie predette siano servano questa forma nel loro modo nelle erezioni, nelle istituzioni, aggregazioni, e comunicazioni debba servarsi ne sia prescritto il modo il quale privilegi, Indulgenti, facoltà, e altre grazie spirituali, ed indulti predetti debbano conseguire, ovvero delle stesse Confraternite, e Congregazioni incuria che non ricercano questa, alla quale prestare è opportuno, come quella che consegue, e nonnulla patti e consuetudini, e molti incomodi da dove provebgono, con cui Noi per commessa Apostolica a Noi con sollecito ufficio, paterna e quindi per tutti la fede Cristiana con carità osservare volendo, In questa nostra Costituzione con perpetuo validità guardiamo, ed inoltre stabiliamo come imposero tanto di questa Alma Città nostra per la quale di altre Città, e Luoghi di tutta la Cristianità del Mondo Regolari, Ordini, Religione, ed Istitutori, con cui negli errori, e con chiunque altra Chiesa, e Collegi, e Confraternite secolari da erigere, e istituire la facoltà concessa, e non anche l’Arciconfraternita, e delle Congregazioni di qual si voglia Nazione, e Nome, ed Istituto quelle siano, e in qualunque altra Chiesa, Casa, ed Oratorio tanto secolare, quanto come prima detto e di cui anche Mendicanti Ordinari Religiosi, ed Istituzioni Regolari per quanto sia ordinaria, ovvero altra in qual si voglia modo introdotto, e con cui altre Confraternite, e Congregazioni istituite, da erigere, e a loro aggregate, e quei privilegi, Indulgenze, facoltà, ed altre spirituali grazie, ed indulti predetti da elargire, e comunicare la potestà dai Romani Pontefici Predecessori nostri oppure da Noi, e dall’Apostolica Sede attribuita fu, Magnifico Priore, Prepositi, Rettori, Governatori, Precettori, Primiceri, Prelati, Custodi, Guardiani, Prefetti Amministratori, ed altri Ufficiali, ovvero Superiori nel quale modo Regolari se certamente ordinari Religiosi, ed Istituzioni una tanto Confraternita e Congregazione del consenso Ordinario del luogo, e con lettera di questo testimoni, con cui la Confraternita, e Congregazioni da erigere, ed istituire l’ufficio della pietà e della Cristiana Carità, la quale di esercitare sia consueto presso questi commendare, ed aggiungere, ed aggregare possano. A questa Confraternita, e Congregazione da erigere, da istituire, ovvero aggregare questa con tanti privilegi, le Indulgenze, le facoltà, e altre spirituali grazie, ed Indulti, che gli stessi Ordini Religiosi, ed Istituto erigendo, insituenti, e comunicanti, ovvero Arciconfraternita, e Congregazione aggreganti nominalmente, ed in specie non certamente, che per estensione, ovvero comunicazione a se con qual si voglia modo concessa sono e quella certamente non sotto alla generale forma delle parole, ovvero espresse, ed in specie comunicare valgano, gli Statuti certamente per regime degli Ordinari, Religiosi, ed Istituiti da erigere, da istituire, e comunicanti, ovvero dell’Arciconfraternita, e Congregazioni edite e Confraternite, come Congregazioni da erigere da istituire, e da aggregare, e da cui le comunicazioni dei privilegi, ed altre predette siano, impartire non possano se non questa per primi dal Vescovo Diocesano esaminata e per ragioni del luogo approvata siano state, le quali nessun uomo di questo stesso Vescovo decreto della moderazione, e correzione in ogni, e sempre soggetta rimanga. Inoltre vogliamo, ed ordiniamo, come i predetti ordini, Religiosi, ed Istituto da erigere e istituita, comunicante, né Arciconfraternita, e Congregazione aggregante certa da erigere, da istituire, da aggregare, e da comunicare la formula a Noi recentissimamente approvata e diligentemente siano osservate, secondo quanto i privilegi, le Indulgenze, la facoltà, ed altre grazie spirituali ed in altra dello stesso Ordine, Religione, ed Istituto da erigersi, e comunicante, ovvero Arciconfraternita, e Congregazione aggregante per nome, ed espressamente non per comunicazione, né prossima, come sopra concessa e della stessa Confraternita, e Congregazione da erigersi, istituire, ed aggregare, e dalle quali sia comunicata, dalle quali Confraternite, e Congregazioni della stessa Nazione, Nome, Ordine, Religione, ed Istituto dell’Arciconfraternita, e Congregazione di quelle erette, istituite, ed aggregate, e dalle quali comunicazioni fatte siano al Ministro, all’Ufficiale, ed altri sopradetti privilegi, Indulgenze, facoltà, e altre grazie spirituali, ed Indulti previa ricognizione dell’Ordinario luogo, adibito con due di queste stesse Chiese e Capitolo, di quella giusta Sacro Concilio Tridentino il decreto promulgando speculi in tempo debito e valga la promulgazione. Con questi anche i Ministri, Ufficiali, ed altri predetti, elemosina, ed altra larga carità Cristiana i sussidi giusti, e la forma per ordinario luogo prescrivendo remoti Mesi, e Capi, che nella Chiesa, e Oratorio delle dette Confraternite, e Congregazioni pubbliche questo espongano e conservino assumendo la potestà a loro data; Inoltre in questo stesso Ordine, Religione, ed Istituto da erigere, istituito, e comunicato, che sia Arciconfraternita, e Congregazione aggreganti tanto nell’Alma Roma nostra, quanto in altra città di qualunque altra giusto modo dal Vicario della Città di Roma, e dagli Ordinari Luoghi rispettivamente prescrivendo debbano osservare, le elemosine come la colletta nella riparazione, e nell’ornato delle Chiese tanto ordinario, Religioso, dell’Istituto da erigere, da istituire, e comunicare, e l’Arciconfraternita, e Congregazione delle aggregazioni, quanto delle Confraternite e Congregazioni da erigersi, da istiuire, ed aggregare, e con le quali comunicazioni siano ovveri in altro uso pio a scelta dello stesso Vicario nostro nella Città di Roma, e non ordinario luogo rispettivamente e fedelmente esporre, ed erigere procurino come tutti riguardino i tesori della celeste Chiesa, ovvero di qualche altro lucro, ma la pietà, e la Carità eccitante la grazia, dall’Apostolica Sede con benigna fede Cristiana aprire; Per ciò vogliamo, come Confessare nel vigore dei privilegi stessi degli Ordini, della Religione, ed Istituto da erigersi, ed istituiti, comunicando, ovvero Arciconfraternita, e Congregazione aggregante le concessioni, e Confraternite, e Congregazioni aggregando di comunicare per il tempo che possano essere elette, e possano Secolari nell’Alma Roma dal predetto Nostro Vicario, oltre la Città in verità dai Luoghi ordinari Regolari non solo dal predetto nostro Vicario, oltre la Città in verità dai luoghi Ordinari rispettivamente ma anche dai suoi Superiori siano approvati. Come anche i Confratelli confidenti dei casi criminali, e censure presso i detti privilegi [per quanto infatti siano in uso, anche il Sacro Concilio Tridentino decretò, e i Romani Pontefici Predecessori nostri, e con le nostre Costituzioni, né revocata, ovvero sotto qualche altra revocazione siano compresenti] la forma, ed il tenore di assolvere valga. Osserviamo inoltre, come questi stessi Confessori predetti Confratelli di qualunque grado, stato e condizione, e preminenza anche se speciali di nota degni siano dai casi contenuti nelle lettere, nel giorno della Cena del Signore siano lette con consuetudine, né violazione dell’Immunità, e della libertà ecclesiatica, e le chiusura dei Monasteri Monacali, se sia permesso senza necessaria, ed urgente causa, e senza licenza dei Superiori, ovvero causa, e licenza concessa al predetto Monastero all’ingresso siano, né violentemente le mani siano brandite verso il Chierico, e singolari questioni, ovvero Duello, ed altri casi tanto da Noi, quanto dal predetto in Roma Nostro Vicario, e dei luoghi ordinari rispettivamente riservati, e per tempo da riservare, ed anche da quanto si voglia la scomunica di un uomo sia amplia l’assoluzione, et sopra le irregolarità, tanto da altro difetto proveniente, quanto occasione delitti contratti con altro pretesto dispensare dei detti privilegi in alcun modo possano. Non ostante quale si voglia Costituzione, et Ordinazione Apostolici, e e di qualunque Ordine, Relione, ed Istituto ovvero Arciconfraternita, Congregazione e Confraternita Secolare. Il restante poiché difficile sarebbe per questa stessa presenza ai singoli luoghi dove vogliamo che siano riportati, e simili autorità osserviamo di queste affermazioni impresse con mano da qualche altro Notaio pubblico sottoscritte, e con Sigillo e di qualche latra persona in digitate Ecclesiastica costituite munite queste stesse dove fede sia aderente, queste stesse lettere, siano credute, se fossero esibite, ovvero ostentate. Dato in Roma presso San Pietro sotto l’anello del Pescatore nel giorno 7 Dicembre 1604. Pontificato nostro anno terzo decimo. Nei quali ognuno, e singoli fedele, e testimoniquesta nostra lettera e per nostra Scrivario sottoscritti, e pubblicare mandiamo, e sigillo nostro Arcipresbitero ingiungiamo, e facciamo espressione di munire. Dato in Roma in luogo solito della nostra Congregazione anno dalla Natività del Signore Milleseicento75, Indizione XIII giorno 18 Mese di Settembre Pontificato Santissimo in Cristo Priore e Signore Nostro Clemente divina Provvidenza Papa Decimo anno 6º. Cardinale Chisio Protonotario, Girolamo Mattei Custode, Pietro Altemps Custode, Ippolito Lante della Rovere Custode, Federico Angelo Pietro donato della Città Custode, Pietro Paolo di Fabii Cameriere. Bartolomeo Orlando Segretario.
Novam cappellam erecta est
Francesco Beltramino Dottore in ambedue i diritti di Dio, e
dell’Apostolica Sede per grazia Vescovo Terracinense. Diletti a Noi in Cristo
Bonifacio, Antonio, e Tullio figli, ed eredi del fu Annibale Bonifaci della
Terra di Sermoneta laici da noi discesi salute nel Signore sempiterno. Quando
così…la vostra richiesta a Noi conteneva che voi piamente,e devotamente una
Cappella sotto il nome di Santa Maria della Concezione della Betata Maria Vergine
nella Parrocchia della Chiesa di Sant’Angelo della detta Terra sotto il
Patronato vostro, e dei successori vostri per linea maschile discendenti, e in
difetto della linea maschile, anche per linea femminile della vostra Casa in
perpetuo costituire, e fondare vi avvallerete ovvero già sopra questa
costituita, e fondata per Noi con consenso ed autorità, e decreto nostro, la
Cappellania in tale modo valida nell’infrascritto doterete per quanto sia valido. In primo due
tumuli di terre nel Territorio di Ninfa nella contrada detta la Teppia presso Cola Orlando verso il mare,
e verso Terracina e due altri ai lati delle terre di Candido Colarenzi verso
Tre Ponti, e verso la Città di Velletri, e altri confini. Inoltre tre tinelli
di terre nel territorio predetto nella contrada che è detta Piazza Lunga dove è
detta la Via Romana presso le terre della Chiesa di Sant’Antonio verso la Città
di Velletri sulla Via Roamana verso il mare, e le terre dotali di Jacobello
Petrincioni verso Terra di Sezze, ed altri confini. Inoltre due tinelli di
terre nel territorio di Sermoneta nella Contrada della Croce presso le terre
dotali di Verone Marco Macchiuti verso la via, le terre Jacobo Toscano verso
verso la Città di Velletri, ed latri confini. Con tali condizioni che nella detta
Chiesa, e prossima Cappellania due sepolcri costiuuire, uno per voi e i
successori vostri predetti, per seppellirvi i cadaveri, altro nella detta
Parrocchia Chiesa da donare e cedere per la salvezza delle anime vostre, e il
Cappellano nella detta Cappella esistente celebri nella stessa Cappellania sei
messe per quante Messe celebrate siano, e così in questa stessa petizione sia
aggiunto, ne dalla fondazione,
costituzione, orazione, ed latri premesse da altri in futuro contenga il
permesso di ogni cosa, e singola per loro, e sussistente fermezza del nostro
Vescovo la munizione corroborare. Noi ancora vostra in questa parte la giusta
petizione inclinati alla speciale grazia fare volete l’autorità, la facoltà, la
licenza, e potestà a voi per presenti concediamo, ed impartiamo in questo modo
la Cappellania di fondare, e costituire nel luogo predetto una con i sepolcri
predetti una con il sepolcro predetto, e dotato[per cui dotaste] sotto il detto
giuspatronato, ovvero già fondata, e costituita per il bene, il rito, e
vaidamente fondata e costituita, e di quella dotazione predetta, ed ogni, e
singola premessa tanto licita, e onesta, e nel rito, anche legittimo gesto, e
fatta l’autorità nostra episcopale, e per la quale fungiamo in questa parte il
tenore approviamo confermiamo, ed innoviamo, e con i presenti scritti il
patrocinio commettiamo, corroboriamo. Ne come voi, e ai vostri posteri,
discendenti, et successori dalla linea mascolina, et vostri posteri,
discendenti, e successori dalla linea mascolina, ein difetto, come premesso, dalla linea
femminile in perpetuo quanto prima Cappellania in questo modo eretta,
costituita, e fondata, e per quanto quella tanto per decesso ovvero in
abitazione ovvero altra per quanto si voglia modo vaghi, ovvero di vagare sia contesa
verso questa di qualunque Cappellano a voi, e ai vostri successori, e
discendenti antedetti bene visti[abile infatti, e idonei] presentare e
nominare, ed eleggere liberamente, e lecitamente potete, e valete il tenore dei
presenti concediamo, et indulgiamo; il quale infatti Cappellano sia tenuto in
detta Cappellania celebrare sei messe in sei mesi come in tutti i giorni di sabato, ed in latri
giorni, ed in latri giorni di mercoledì sino al numero di sei messe per i quali
mesi sotto la pena di giulii cinque per
quanto sia permesso, e per mancanza dei pii usi ad arbitrio nostro da
applicare. E di questo Patronato alla stessa Cappella, il Cappellano, ovvero
Cappellani idonei da presentare, e nominare, ed eleggere da voi e dai vostri
posteri, successori e discendenti predetti in futuro, ed in perpetuo spettare,
pertinente a quella se non alla presentazione, e nomina ed erezione a chi
essere conferito, ovvero da questa provvedere, ovvero nel quale modo sia lecito
ed essere disposto possa, e dichiariamo per i presenti tutti, e singoli tanto
nel diritto, quanto fatti difetti, e se qualcuno forse nel premesso
intervenisse, supplente e per quanto la nostra ordinaria autorità possiamo
supplire e valga. In tutti e singoli fede, e testimoni premessi questa presente
lettera nostra con mano sottoscritta per infrascritto Cancelliere scritta, e
sigillata per nostra apposizione giuridica munita. Dato in Sezze in casa del
Vescovo nella chiesa di San Paolo nell’anno del Signore
Millecinquecentosessanta sette. Il Pontificato del Nostro Signore Pio per
Divina Provvidenza Papa Quinto. Anno secondo Indizione decima mese di Agosto
nel giorno undicesimo. Presenti Leonardo Potier chierico, e il Signore Manilio
della Rena Chierico Colleri Rubbio ovvero Fiorentino con testimoni alla predetta
vocata, abilitati, specialmente rogati. Francesco Beltramino Vescovo
Terracinense.
De patre ad filium
Un passaggio di cappellania,
ossia possesso di una cappella, non risulta certamente un grande avvenimento
storico per sancire radicali notazioni riguardo alla drammatica alternanza
cronologico umana, ma comunque attesta, e suggerisce, qualche valutazione che
potrebbe arricchire un patrimonio figurativo sermonetano, qui riguardo alla
committenza; in effetti il documento riportato, datato 1632, sollecita qualche
considerazione per una tela sita nella cappella titolata a Santa Caterina, la
prima dall’altare maggiore sulla navata destra della Cattedrale; la tela, che
specularmente ritrae la Santa a cui era titolata la cappella, Santa Caterina,
spetta ad un autore anonimo, già appellato convenzionalmente dallo scrivente
come il Maestro della Madonna del Rosario[1],
assai attivo in Sermoneta ma, credo, originario di Cori; per la tela possiamo
ipotizzare la datazione intorno all’anno attestato dal documento, in base anche
e considerazioni stilistiche che lambiscono un caravaggismo chiaroscurale
mutuato, probabilmente, dal Fontebuoni corese, ed acuito dall’esempio pittorico
sia di Giovanni Baglione che dello Spadarino; in questo caso il contributo
informativo riguardo al nostro Maestro potrebbe essere dato dal passaggio del
giuspatronato della cappella, primi anni Trenta del XVII secolo, come già
notato, che agevolerebbe, ripeto, considerazioni probanti riguardo alla
committenza, probabilmente spettante al
Canonico Pietro Pistiglione, che potrebbe anche aver optato di rimarcare questo
passaggio di giusptronato, commissionando, all’autore precitato, la tela in
questione, certamente dopo il 1632; considerando che il carattere stilistico
adottato dal Maestro per questa tela è rapportabile a quello della Madonna del Rosario, già restituita al
medesimo Maestro da chi scrive[2],
ora nell’ultima cappella sulla destra della Cattedrale, ma già documentata nel
1635[3]
nella cappella della Confraternita del Santissimo Rosario, la cappella
adiacente, sulla destra, all’altare maggiore; il dato temporale quindi fra le
due commissioni resta esiguo, tre anni soltanto, che potrebbe aver garantito al
Maestro precitato le due commissioni, di cui, in questo caso, l’una sarebbe
rapportabile al Canonico Pietro Pistiglioni. Per esclusione, considerando
sempre il dato stilistico dell’opera, si può preterire il secondo dato
cronologico riportato nel documento, ossia il 1603, per ipotizzare una probabile
esecuzione della tela; l’oggettivo caravaggismo chiaroscurale, premenzionato,
sarebbe un dato alquanto anomalo per il secondo dato cronologico, ossia prima
della esposizione pubblica, e per l’epoca anche indecorosa, della celebre cappella Contarelli, San Luigi de’
Francesi, Roma, per la quale il Caravaggio dipinse le tre celebri pale con il ciclo
di San Matteo; quindi ritengo che sia assai più credibile che la diffusione
dello stile caravaggesco sia sorta dopo la presentazione pubblica di opere del
latore di questo stilema, e certamente non prima; quindi il caravaggismo nasce
dalla pittura del Caravaggio e non il contrario, da cui la datazione della
nostra Santa Caterina credo sia
posteriore di qualche anno al 1632, quando sia il Caravaggio che, soprattutto,
il Fontebuoni corese avevano già operato. Cessione del Jus Patronato della cappellania di Santa Caterina, e della Annunziata esistenti nella Collegiata di Santa Maria, fatto da Nicola Pistiglione a favore di Giovan Francecso Nardi, e Don Pietro suo figlio
In Nome di Dio Amen giorno 13 ottobre 1632. In mia presenza attesto, e personalmente consituito il Signor Nicola Pietro Postiglione asserendo allo stesso tanto quanto uno della Famiglia Postiglione, quando un tempo fu Francesco Quadrassi, ed un tempo Antonio Jardinelli parimenti della Famiglia Pistiglione debba spettare e perviene il Giuspatronato della Cappellania della Santissima Annunziata, della Cappellania di Santa Caterina esistente nella Collegiata Chiesa di Santa Maria di Sermoneta, come constare disse dalla Bolla spedita dal Reverendissimo Signor Fabrizio vescovo di Terracina nel giorno 9 Maggio 1603 e quando anche dalla famiglia Postiglione sia il Signor Francesco Nardi, et il Signor Reverendo Pietro suo figlio legittimo, e naturale, e da tutta la sua famiglia, volendo quando sia permesso che chiunque suo Giuspatronato sia usato, e così venga assunto, come cosa grata fare, il sopradetto non vuole, duolo, timore, frode, ovvero altra sinistra macchinazione, e con la sua libera consapevolezza e volontà in ogni miglior modo, legge, e forma, con cui più grandi, e mali possa, e può il predetto Giuspatronato per la sua parte, e per ognuno, e qualunque proprio diritto, ed interesse, che nel detto Giuspatronato abbia, e possa avere per se, ed i suoi eredi, e successori in perpetuo riservi, e per ogni detto il Signor Giovanni Francesco Nardi assente, ed il Reverendo Pietro suo figlio Postiglione presenti e consenzienti, tali per loro quanto detto dal loro Padre, e per i suoi eredi per questo stesso Signore Nicola Pietro, come sopra, e accettare senza pregiudizio di tutti, e di chiunque, e qualunque sia allo stesso Reverendo Signore Pietro, e Giovanni di Pietro competente, e non altri da questo espressi protestano, e dicendo anche, e promettendo il detto Signore Nicola Pietro per la detta rinuncia al detto Giuspatronato non interviene altra frode, duolo, ne quanto voglia altra corruzione in questa detta rinuncia fare da mera, e libera volontà, come sopra, e sul detto Giuspatronato, e per ognuno, e dovunque il suo diritto, ed interesse questi stessi Signor Giovanni…
Caessio Juspatronati
In Nomine Dei Amen die 13 octobris 1632. In mei testiumque
presens, et personaliter constitutus Dominus Nicolaus Petrus Pistiglionus
asserens ad ipsum tam quam uno de Familia de Pistiglionis, una cum quondam
Francisco Quatrassi, et quondam Antonio Jardinelli similter de familia de
Pistiglionibus spectare, et pertinere Jus Patronatus Cappellanie Sanctissime
Nuntiate, et Cappellanie Sancte Catarine existens in Collegiata Ecclesia Sancte
Marie de Sermoneta, ut constare dixit ex Bulla expeditas coram Reverendissimo
Domino Fabritio episcopo Terracinensis sub die 9 Maij 1603 seu et cum etiam de
familia de Pistiglionibus sit Dominus Joannes Franciscus Nardi, et Dominus
Reverenus Petrus ejus filius legitimus, et naturalis, et tota ejus familia,
volens quamdecenseat quod unusquisque suo Jure utatur, et ac veniat deceptus,
ac re grata facere, supradictus non vi, dolo, metu, fraude, vel aliqua sinistra
machinatione cirumventus, et cum ejus scientia libera voluntate omnibus
melioribus modo, via, jure et forma, quibus magis, et malius potuit, et potest
predictum Jus Patronatus sibi parte ac pro omni, et quacumque suo Jure, et
interesse, quod in dicto jure Patronatus habet, et habere potest pro se, suisque
heredibus, et successoribus in perpetuum reservavit penitus, ac omnino dicti Dominus
Joannei Francisci Nardi assentia, et Reverendus Petro ejus filio de
Pistiglionibus presenti, et acceptanti, talis pro se quam dicto ejus Patre, ac
pro ejus heredibus, et successoribus per eumdem Dominus Nicolaus Petrus, ut
supra, acceptare sine prejudicio omnium, et quoramcumque jure quomodocumque, et
qualitercumque ipsi Reverendus Dominus Petro, et Joanni ejus Petri competenti
super dicto jure Patronatus cum pretendant, ut asseritur ad ipsiorum spectare
dictus Jus patronatus tamquam de vera Familia de Pistiglionibus, et hec omnia
facere animo jure juribus addendi ad suorum favore pro dicto Jure Patronatus
ipsis competens, et non aliter de quo expresse protestatur, dicensque etiam, et
promittens dictus Dominus Nicolaus Petrus pro dicta renunciatione dicti juris
Patronatus non intervenisse alique fraude, dolus, nec quamvis alia corruptela
in eo dicta renunciatione facere ex mera, et libera voluntate, ut supra, et
super dicto Jure Patronatus, ac pro omni, et quocumque suo jure, et interesse
eosdem Dominus Joannes…
[1] A.Lusana, Terre
lontane, Sermoneta 2007, pp. 52-57.
[2] A.Lusana, Terre…cit.,
p.55.
[3] Idem, Sulmone…cit.,
p.26.
Alessandro Lusana
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