Orare oportet
Un gesto certamente cristiano
quello della cessione di una Cappella in fruizione, che potrebbe apparire come
tale ed esclusivamente tale s e non vi fosse da considerare, e risulta ovvio,
dato che se non si può vivere di solo ossigeno, ovvero aria nell’accezione
comune dell’adagio, le Ave Maria certamente saturano lo spirito ma non saziano
l’intestino; quindi la fruizione ingiungeva anche un pagamento come era
previsto dalla consuetudine.
Concessione in perpetuo di orare, et eius seppellendi fatta
dalli Padri del Convento di San Francesco di Sermoneta a favore della Famiglia
Giorgi, e di Tutij della Cappella intitolata della Madonna degl’Angeli
esistente nella chiesa di detto Convento.
In Nome di Dio Amen. Anno del Signore 1647. Indizione decima
quinta Pontificato del Santissimo Nostro Signore Innocenzo divina Provvidenza
Papa decimo anno terzo, giorno quindicesimo di Aprile. Il Signor Paolo Cifra di
Sermoneta Sindaco e generale Procuratore del Venerabile Convento, e dei
Reverendi Padri del Santo Ordine di San Francesco Convento degli osservanti
nella detta Terra di Sermoneta, con la presenza, il consenso e la volontà del
Reverendo Padre Andrea di Velletri di questo stesso Convento Guardiano, il
quale Signore Paolo per autorità di cui
funge in questo luogo, dove sopra è nominato, e dalla Santa Sede Apostolica, e
dalle Costituzioni sopradette a lui concessa per inerente decreto in Roma dai
Superiori del sopradetto Ordine fatto su infrascritta cessione da fare, da
questo decreto in lettere dello stesso Reverendo Padre Andrea alla maniera del
Reverendo Padre Giuseppe Rivaldo della Provincia Romana Ministro sia trasmesso
la citazione con il tenore seguente per quanto sia concesso per essere= Al
Padre Fra Andrea da Velletri Guardiano Minore Riformato= San
Francesco=Sermoneta=Locus + Sigilli=Intus vero= Già è fatto il decreto, e
sottoscritto, e registrato nell’Archivio di concede l’uso della Cappella alla
Signoria Claudia et al Signor Francesco per quello, che possono li nostri Patri
resta che Venerabile Padre faccia fare la sua parte al nostro Procuratore come
Sindico Apostolico, che faccia far l’Istromento per notario del semplice uso
della Cappella per il mantenimento, e la sepoltura, che il dominio è della Sede
Apostolica, circa la dote non la possiamo ricevere come perpetua, se non fosse
pensiero dell’herede per il tempo, che gli toccasse mantenerla senza nostra
obbligazione. Se poi voglia far l’elemosina come si costuma in queste concessioni,
potrà farlo non rimanendo modo di locrare il Convento. Roma 13 Ottobre 1646.
Concessio orationis
In Dei Nomine Amen. Anno Domini 1647. Inditione decima quinta
Pontificatus Santissimi Domini Nostro Domini Innocecentii divina providentia
Pape decimi, anno tertio, die vero decimaquinta Aprilis. Dominus Paulo Cifra de
Sermoneta Syndicus et generalis Procurator Venerabiles Conventu, et Reverendi
Patrii Ordinis Sancti Francisci strictioris Conventu, observantie dicte Terre,
cum presentia, consensu, et voluntate Reverendus Pater Andree Veliterni eiusdem
Conventu Guardiani, qui Dominus paulus aucthoritate qua fungitur in hac parte,
quo supra nomine, et a Sancta Sede Apostolica, et Constitutionibus supradicti
sibi concessa inerendo etiam decreto in Urbe a Superioribus supradicti Ordinis
facto super infrascripta cessione faccenda, de quo decreto in litteris ipsi
Reverendus Pater Andrae ab admodum Revendus Pater Josepho Rivaldo Romane
Provincie Ministro trasmissis fit mentio tenoris sequentis videlicet foris= Al
Padre Fra Andrea da Velletri Guardiano Minore Riformato=San
Francesco=Sermoneta=Locus + Sigilli=Intus vero= Già è fatto il decreto, e
sottoscritto, e registrato nell’Archivio di concede l’uso della Cappella alla
Signoria Claudia et al Signor Francesco per quello, che possono li nostri Patri
resta che Venerabile Padre faccia fare la sua parte al nostro Procuratore come
Sindico Apostolico, che faccia far l’Istromento per notario del semplice uso
della Cappella per il mantenimento, e la sepoltura, che il dominio è della Sede
Apostolica, circa la dote non la possiamo ricevere come perpetua, se non fosse
pensiero dell’herede per il tempo, che gli toccasse mantenerla senza nostra
obbligazione. Se poi voglia far l’elemosina come si costuma in queste
concessioni, potrà farlo non rimanendo nodo di locrare il Convento. Roma 13
Ottobre 1646.
Alessandro Lusana
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