Committenti rivelati
La cappella di Santa Lucia, la prima sulla sinistra nella chiesa di San Giuseppe, ha sempre rappresentato un dedalico riferimento riguardo al giuspatronato, quindi alla committenza degli affreschi che, in base a confronti stilitici, lo scrivente ha restituito ad Angelo Guerra di Anagni[1]; quindi abbiamo l’autore ma manca il fattore fondante e determinante della medesima decorazione, il committente, che adesso possiamo agevolmente rapportare, finalmente, alla famiglia Loffi,
La cappella di Santa Lucia, la prima sulla sinistra nella chiesa di San Giuseppe, ha sempre rappresentato un dedalico riferimento riguardo al giuspatronato, quindi alla committenza degli affreschi che, in base a confronti stilitici, lo scrivente ha restituito ad Angelo Guerra di Anagni[1]; quindi abbiamo l’autore ma manca il fattore fondante e determinante della medesima decorazione, il committente, che adesso possiamo agevolmente rapportare, finalmente, alla famiglia Loffi,
Testamento di Ottaviano Loffi, nel quale lascia alla
Confraternita della Carità il jus di conferire la cappellania, jus Patronato
della fameglia de Loffi esistente nella chiesa della Concezione[oggi San
Giuseppe] sotto il vocabolo di Santa Lucia, e lascia a detta Cappella due case
col peso di due Messe la settimana.
In nome di Dio Amen. Anno del Signore 1625 Indizione 5 giorno
29 Marzo Pontificato del Santissimo in Cristo Padre, e Signore Nostro Urbano
per divina provvidenza Papa VIII anno suo secondo. Personalmente costituito
Clerico Ottaviano de Loffi di Sermoneta che sano di mente per grazia di Dio, e
di intelletto, con retta locuzione, nel corpo languido, e nel letto giacente
consapevole che nulla di più certo della morte e l’ora della morte incerta,
temendo la futura morte, e non decedendo intestato, dopo della sua morte lite,
e controversie sorgano sui suoi beni, per cui presente il Testamento, che dal
diritto è detto senza scritti, in questo modo segue, e curò di fare la forma,
e= In primo che l’Anima è più nobile del corpo, e all’onnipotente Dio, e di
questo la gloriosissima Madre Vergine Maria, e tutta la Curia Celeste
raccomanda. E omesse altri. Inoltre per il diritto lascia legati alla
Venerabile Società della Carità di Sermoneta la Cappellania con Giuspatronato
di Famiglia de Loffi, esistente nella Chiesa della Concezione di questa Terra
di Sermoneta sotto il vocabolo di Santa Lucia, così permesso, che esistente
altra persona capace della famiglia della Signora Elisabetta del fu Sacripante
Bonifacio Andrea di Cori di suoi Nipoti, ora e sempre, e in qualunque modo
proferito, e dagli ufficiali della detta Venerabile Società proferiti debbano
altre persone estranee, e non da detta Famiglia alla detta Cappellania, poiché
così e non altri. Inoltre alla stessa Cappellania di Santa Lucia dal
Giuspatronato della famiglia de Loffi per legato siano le due infrascritte case
dello stesso Testatore l’una all’altra contigua poste nella detta Terra di
Sermoneta, nella Regione del Borgo presso da una, mediante via, la quale conduce alla Torre nuova, alle Mura della
Terra di Sermoneta, da altro da Claudio Guardino, e Giovanni Battista
Lombardelli, ed altri con onere, per il tempo cappellano della detta Cappella
debba tanto per l’Anima dello stesso Testatore, che di suo Padre, e Madre, ed
degli altri della sua Famiglia già defunti, celebrare nella detta Cappella due
Messe per quando sia concesso nella settimana, e di cui una nel giorno della
Luna, e l’altra in qualsivoglia giorno a piacere del detto Cappellano,
condizione imprescindibile, che in detta Elisabetta di suo Nipote voglia
abitare le dette case, o una di queste, ora, e in questo caso non possa questa
espellere, ma questa invece ammettere deve e nella stessa vivere alle dette
dove è abitazione, e la detta Signora Elisabetta all’interno, e a rispetto del
detto Legato prometta di assolvere le pigioni delle dette case per scudi otto a
razione per scudo quattro per qualsivoglia delle dette case, e non altre per
detto tempo al cappellano…
Testamentum Ottavini Loffi
In Dei nomine Amen. Anno Domini 1625 Indictione 5 die vero 29
Martij Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, et Dominus Nostri
Urbani divina providentia Pape VIII anno eius secundo. In mei personal iter
constitus Clericus Octavianus de Loffij de Sermoneta qui sanus dei gratia
mente, et intellecto, recteque locutionij, licet corpore languens, et in lecto
jacens sciens quod nil certius est morte et hora mortis incertius, timens
future mortis eventu, et ne decedens intestatus, post eius mortem lite, et
controversie oriantur super eius bonis, ideo presens nuncupatium Testamentum,
quod de jure civili dicitur sine scriptis, in hunc qui sequitur modus, et forma
facere curavit, et= In primis qui Anima est nobilior corpore, igitur illo
omnipotenti Deo, eiusque gloriosissime Matris Virgini Marie, totique Curie
Celesti commendavit. Et omissis alios. Item jure legati reliquit Venerabili
Societati Charitatis Sermonete jus conferende Cappellania de Jure Patronatus de
Familia de Loffi, existens in Ecclesia Conceptionis eiusdem Terre Sermonete sub
vocabulo Sancte Lucie, conditione adiecta, videlicet, quod existente aliqua
persona capace de familia Domina Helisabette quondam Sacripanti Bonifacis
Andrea de Cora eius Nepotis, tunc
semper, et quandocumque preferatur, et ab officialibus dicte Venerabilis
Societatis preferri debeat aliis Personis estranei, et non de dicta Familia, ad
dicta Cappellania, quia sic et non alios aliter. Item eidem Cappelle Sancte
Lucie de jure Patronatus Familie de Loffis jure legati infrascriptas duas domos
ipsius Testatoris unam alteri contigua posita in dicta Terra Sermonete in
Regione Burgi juxta ab uno, mediante via, que ducit ad Turrim novam, Menia
dicte Terre Sermonete, ab alio heredibus quondam Francisci Monacelli, ab alio
Claudie Guarcine, et Johanne Baptiste Lombardelli, et alios cum onere tamen, pro tempore cappellanus
dicte Cappelle debeat tam pro Anima ipsius Testatoris, quod suorum Patris, et
Matris, et aliorum de eius Familia predefunctorum, recitare in dicta cappella
duas Missas quo pro quolibet hebdomada, quarum una in die Lune, et altera in
quolibet die ad libitum dicti Cappellani, conditione etiam adiecta, quod
indicta Helisabetta eius Nepotis velit habitare dictas Domos, vel una ipsarum,
tunc, et eo casu non possit ea expelli, sed ea admitti debere ipsa vivere ad
dictas habitatione, dummodo dicta Domina Helisabetta intuita, et contemplatione
dicti legati solvere promitatt pensiones dictarum domorum pro scutis octo ad
ratione scutorum quattuor pro quolibet dictarum Domorum, et non alias aliter
dicto pro tempore Cappellano…
Alessandro Lusana
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